Come regolamenta l’apprendistato
il ccnl per la categoria delle Agenzie
di Somministrazione di lavoro Assolavoro?
Articolo 26 – Apprendistato
professionalizzante in somministrazione
1. Rapporto di lavoro
dell’apprendista L’apprendista viene assunto a tempo indeterminato dall’Agenzia
mediante un contratto di apprendistato professionalizzante, svolto secondo un
percorso formativo eseguito presso il medesimo utilizzatore e redatto in forma
scritta, sulla base di quanto previsto in materia dal Testo Unico
sull’apprendistato e con specifico riferimento a quanto previsto dall’articolo
24 del presente CCNL. La retribuzione, l’inquadramento e l’orario di lavoro
dell’apprendista sono disciplinati dalle norme del CCNL applicato dall’impresa
utilizzatrice, in conformità con quanto previsto dall’articolo 20, comma 1, del
D.lgs. 276/2003 e dagli articoli 28 e 30 del presente contratto.
L’eventuale patto di prova potrà essere apposto al momento dell’assunzione
secondo quanto previsto dalla disciplina collettiva applicata
dall’utilizzatore. In ogni caso la sua durata non potrà essere superiore a
quella prevista dall’articolo 33, lettera b) del presente CCNL, per i
lavoratori in somministrazione assunti a tempo indeterminato ed inquadrati nei
gruppi omogenei di riferimento.
2. Piano Formativo individuale Il
Piano Formativo individuale determina, sulla base dalla disciplina dal
contratto collettivo applicato dall’impresa utilizzatrice, il percorso
formativo che l’apprendista in somministrazione deve compiere per conseguire la
qualifica prevista. Il Piano Formativo individuale è predisposto dall’Agenzia
per il Lavoro congiuntamente all’utilizzatore e al lavoratore/trice e deve
essere sottoposto al parere di
conformità di FORMA.TEMP entro 30 giorni dall’inizio della missione.
Il parere di conformità viene
rilasciato per iscritto dalla tecnostruttura di FORMA.TEMP entro 10 giorni
dalla presentazione del Piano Formativo individuale. Il parere di conformità
dovrà far riferimento alla verifica della congruità del rapporto numerico fra
apprendisti e lavoratori qualificati, alla ammissibilità del livello
contrattuale d’inquadramento, alla coerenza del Piano Formativo con la
qualifica proposta. Sulla base della
valutazione effettuata la tecnostruttura sottopone il parere di conformità
all’approvazione formale da parte del CdA FORMA.TEMP che deve esprimersi entro
i successivi 30 giorni. A fronte di specificate motivazioni la
tecnostruttura può richiedere all’Agenzia integrazioni o riformulazioni del
Piano Formativo presentato, sospendendo i tempi previsti per il parere di
conformità. In caso di mancata risposta
da parte di FORMA.TEMP entro il predetto termine, il Piano Formativo si intende
approvato. Il Piano Formativo individuale deve riportare tutto il percorso
formativo necessario ai fini dell’attribuzione della prevista qualifica
professionale e deve essere inviato da FORMA.TEMP, per conoscenza, alle CST
competenti per territorio secondo modalità definite successivamente dalle
Parti. FORMA.TEMP, sulla base del presente accordo, elabora un Report
semestrale sull’apprendistato. 3. Tutor Durante il periodo di apprendistato, il
lavoratore/trice somministrato dovrà rapportarsi con due tutor, uno nominato
dall’Agenzia per il Lavoro ed uno indicato dall’impresa utilizzatrice. L’Agenzia per il Lavoro, prima di inviare
in missione un apprendista, nomina il Tutor (TDA) e richiede lo svolgimento di
analogo adempimento all’utilizzatore. Il Tutor nominato dall’utilizzatore deve
essere scelto tra soggetti che ricoprono una qualifica professionale non
inferiore a quella individuata nel Piano Formativo individuale e che possiedono
competenze adeguate ed un livello d’inquadramento pari o superiore a quello che
l’apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato. Il Tutor
di Agenzia (TDA), individuato nel Piano Formativo, è un dipendente o un
consulente dell’Agenzia per il Lavoro che, a seguito di comunicazione della
stessa, viene iscritto nell’apposito Albo istituito presso FORMA.TEMP. Il TDA
possiede adeguate competenze professionali che possono derivare,
alternativamente, da un’esperienza professionale di durata non inferiore a due
anni acquisita in qualità di dirigente, quadro, funzionario o professionista,
nel campo della gestione o della ricerca e selezione del personale o della
fornitura di lavoro temporaneo o della ricollocazione professionale o dei servizi
per l’impiego o della formazione professionale o di orientamento o della
mediazione tra domanda ed offerta di lavoro o nel campo delle relazioni
sindacali.
previsti requisiti sono
successivamente verificabili da FORMA.TEMP che, in caso carenza, può disporre
la cancellazione dall’Albo del tutor. Ogni Tutor di Agenzia può seguire fino ad
un massimo di 50 apprendisti nel loro percorso di qualificazione. 4. Formazione
dell’apprendista
L’Agenzia per il Lavoro è
responsabile del corretto adempimento degli obblighi formativi e, per mezzo del
Tutor diretto di Agenzia (TDA), compie le seguenti attività:
a) definisce, prima dell’avvio in
missione e di comune intesa con il lavoratore/trice e l’impresa utilizzatrice,
il Piano Formativo individuale che deve essere sottoposto alla valutazione di
FORMA.TEMP per la relativa verifica di conformità;
b) comunica al lavoratore/trice,
prima dell’inizio della missione, il tutor nominato nell’impresa utilizzatrice;
c) svolge, con cadenza semestrale
e dandone conseguente comunicazione all’utilizzatore, un colloquio con
l’apprendista per verificare l’effettiva attuazione del Piano Formativo, lo
sviluppo delle sue capacità professionali e personali, le difficoltà
incontrate, gli eventuali miglioramenti da adottarsi nel restante periodo di
apprendistato;
d) attesta periodicamente
l’effettivo svolgimento della formazione e, sulla base delle dichiarazioni e
delle attestazioni rilasciate dall’utilizzatore al temine del periodo di
apprendistato svolto presso di esso, attribuisce specifica qualifica
professionale.
Al termine del periodo di
apprendistato l’Agenzia attesterà, sulla base di un parere concordato tra i
tutor, l’avvenuta formazione dando comunicazione all’apprendista
dell’acquisizione della qualifica professionale. L’Agenzia è tenuta a
comunicare, entro 5 giorni a FORMA.TEMP, i nominativi degli apprendisti ai
quali è stata attribuita la qualifica. Tale comunicazione deve essere inviata
per conoscenza alla CST competente per territorio secondo modalità definite
successivamente dalle Parti.
5. Durata del periodo di
apprendistato
Non è consentito recedere dal
contratto commerciale di somministrazione a tempo indeterminato prima della
scadenza del periodo di apprendistato previsto dalla vigente disciplina del
CCNL applicato nell’impresa utilizzatrice, ferma restando l’ipotesi di recesso
per giusta causa o giustificato motivo. In caso di malattia, infortunio o altra
causa di sospensione del rapporto di lavoro durante la missione, il periodo di
apprendistato si intende prolungato nelle modalità definite dalla disciplina
del contratto collettivo applicato dall’impresa utilizzatrice oppure, in
mancanza, da quanto previsto in merito dal Testo Unico sull’apprendistato. Lo
spostamento del termine finale del periodo di apprendistato deve essere
comunicato per iscritto all’apprendista almeno 30 giorni prima della scadenza
del termine iniziale, con indicazione del nuovo termine del periodo formativo.
Contestualmente il nuovo termine deve essere comunicato alla CST di competenza.
I periodi superiori a 30 giorni, utili ai fini del prolungamento del periodo di
apprendistato, devono essere comunicati all’apprendista entro 30 giorni dalla
loro maturazione. A decorrere dal rinnovo contrattuale, in caso di interruzione
del periodo di apprendistato che non sia riconducibile ad ipotesi di giusta
causa, giustificato motivo soggettivo o chiusura aziendale, l’utilizzatore è
tenuto a rimborsare in ogni caso l’intera retribuzione piena, ovvero quella
prevista per la qualifica professionale di riferimento, per il periodo di
apprendistato residuo. Le Parti escludono espressamente l’applicazione della
indennità di disponibilità propria dei lavoratori già qualificati assunti a
tempo indeterminato dall’Agenzia per il Lavoro.
6. Obbligo di conferma L’obbligo
di conferma previsto dalle norme viene esercitato a chiusura di ogni contratto
di apprendistato in concorso con l’utilizzatore.
7. Recesso L’Agenzia per il
Lavoro può recedere dal rapporto di lavoro al termine del periodo di
apprendistato, comunicando per iscritto la disdetta con un preavviso di 30
giorni a decorrere dal termine del periodo di formazione, ai sensi
dell’articolo 2118 del codice civile. In caso di mancata comunicazione del
recesso, il rapporto dell’apprendista prosegue alle dipendenze dell’Agenzia per
il Lavoro come un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato. Ai sensi di quanto previsto dell’articolo 2 del Testo Unico, non
è possibile recedere dal rapporto e dal contratto durante il periodo di
formazione qualora non sussista la medesima giusta causa o il medesimo
giustificato motivo di risoluzione del rapporto e del contratto.
8. Pareri e monitoraggio
territoriale FORMA.TEMP, su eventuale proposta delle Parti stipulanti, può
integrare i profili formativi previsti dal Repertorio delle Professioni ISFOL.
Le Commissioni Sindacali Territoriali (CST) svolgono un ruolo di informazione,
confronto e controllo. Sono tenute ad una costante attività di monitoraggio
sulle modalità di attuative dei percorsi di apprendistato, in conformità quanto
previsto dai piani formativi individuali. Con riferimento ai compiti delle
Commissioni Sindacali Territoriali (CST) le Parti, congiuntamente a FORMA.TEMP,
elaboreranno specifica regolamentazione al fine di garantirne l’operatività.
9.Bilateralità In funzione della
contribuzione di cui all’articolo 12 del D.lgs. 276/2003, le Parti concordano
che gli apprendisti possono essere posti in formazione nell’ambito della
progettazione formativa dell’Agenzia tramite FORMA.TEMP. Le parti riconoscono che
gli apprendisti rispondono ai requisiti sia per l’accesso alle prestazioni
Ebitemp che a quelli di iscrizione al fondo previdenziale di settore denominato
Fontemp.
10. Per tutto quanto non espressamente regolato dalla presente
disciplina trovano applicazione la disciplina collettiva applicata dalle
imprese utilizzatrici nonché le norme di legge, con particolare riferimento a
quelle contenute nel Testo Unico sull’Apprendistato.
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