Come è disciplinata l’indennità
di disponibilità nel lavoro intermittente?
In base all’art. 13 comma 4 del Dlgs 81 del 2016 l’indennità
di disponibilità è l’emolumento che spetta al lavoratore assunto con contratto
di lavoro intermittente in caso di obbligo di rispondere alla chiamata del
datore di lavoro nei periodi d’inattività.
In particolare “nei periodi in cui non ne viene utilizzata
la prestazione il lavoratore intermittente non matura alcun trattamento
economico e normativo, salvo che abbia garantito al datore di lavoro la propria
disponibilità a rispondere alle chiamate, nel qual caso gli spetta l'indennità
di disponibilità di cui all’art. 16”
In base all’art. 16 del Dlgs 81
del 2015 “1. La misura
dell'indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, è
determinata dai contratti collettivi e non è comunque inferiore all'importo
fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite
le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale.
2. L'indennità di disponibilità è esclusa dal computo di ogni
istituto di legge o di contratto collettivo.
3. L'indennità di disponibilità è assoggettata a contribuzione
previdenziale per il suo effettivo ammontare, in deroga alla normativa in
materia di minimale contributivo.
4. In caso di malattia o di altro evento che gli renda
temporaneamente impossibile rispondere alla chiamata, il lavoratore è tenuto a
informarne tempestivamente il datore di lavoro, specificando la durata
dell'impedimento, durante il quale non matura il diritto all'indennità di
disponibilità. Ove non provveda all'adempimento di cui al periodo precedente,
il lavoratore perde il diritto all'indennità per un periodo di quindici giorni,
salvo diversa previsione del contratto individuale.
5. Il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata può
costituire motivo di licenziamento e comportare la restituzione della quota di
indennità di disponibilità riferita al periodo successivo al rifiuto.
6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilita la
misura della retribuzione convenzionale in riferimento alla quale il lavoratore
intermittente può versare la differenza contributiva per i periodi in cui ha
percepito una retribuzione inferiore a quella convenzionale ovvero ha usufruito
dell'indennità di disponibilità fino a concorrenza del medesimo importo”.
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