Come è sanzionato il licenziamento illegittimo nelle aziende non
soggette ai limiti dell’art. 18 della legge 300 del 1970 e non assoggettati
alle tutele crescenti?
In base all’art. 8 della legge
604 del 1966: “Quando risulti accertato
che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato
motivo, il datore di lavoro è tenuto a riassumere il prestatore di lavoro entro
il termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versandogli
un'indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6
mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo al numero
dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell'impresa, all'anzianità di
servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle
parti. La misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a
10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni
e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai
venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici
prestatori di lavoro”.
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