Cosa prevede in tema di rappresentatività l’accordo interconfederale
del 28 giugno del 2011?
Accordo interconfederale fra CONFINDUSTRIA e CGIL, CISL e
UIL del 28 giugno 2011
Le parti premesso che
- è interesse comune definire
pattiziamente le regole in materia di rappresentatività delle organizzazioni
sindacali dei lavoratori;
- è obiettivo comune l’impegno
per realizzare un sistema di relazioni industriali che crei condizioni di
competitività e produttività tali da rafforzare il sistema produttivo,
l’occupazione e le retribuzioni;
- la contrattazione deve esaltare
la centralità del valore del lavoro anche considerando che sempre più è la
conoscenza, patrimonio del lavoratore, a favorire le diversità della qualità
del prodotto e quindi la competitività dell’impresa; -
- la contrattazione collettiva
rappresenta un valore e deve raggiungere risultati funzionali all’attività
delle imprese ed alla crescita di un’occupazione stabile e tutelata e deve
essere orientata ad una politica di sviluppo adeguata alle differenti necessità
produttive da conciliare con il rispetto dei diritti e delle esigenze delle
persone;
- è essenziale un sistema di
relazioni sindacali e contrattuali regolato e quindi in grado di dare certezze
non solo riguardo ai soggetti, ai livelli, ai tempi e ai contenuti della
contrattazione collettiva ma anche sull’affidabilità ed il rispetto delle
regole stabilite;
- fermo restando il ruolo del
contratto collettivo nazionale di lavoro, è comune l’obiettivo di favorire lo
sviluppo e la diffusione della contrattazione collettiva di secondo livello per
cui vi è la necessità di promuoverne l’effettività e di garantire una maggiore
certezza alle scelte operate d’intesa fra aziende e rappresentanze sindacali
dei lavoratori,
tutto ciò premesso le parti
convengono che
1. ai fini della certificazione
della rappresentatività delle organizzazioni sindacali per la contrattazione
collettiva nazionale di categoria, si assumono come base i dati associativi
riferiti alle deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai
lavoratori. Il numero delle deleghe viene certificato dall’INPS tramite
un’apposita sezione nelle dichiarazioni aziendali (Uniemens) che verrà
predisposta a seguito di convenzione fra INPS e le parti stipulanti il presente
accordo interconfederale. I dati così raccolti e certificati, trasmessi
complessivamente al CNEL, saranno da ponderare con i consensi ottenuti nelle
elezioni periodiche delle rappresentanze sindacali unitarie da rinnovare ogni
tre anni, e trasmessi dalle Confederazioni sindacali al CNEL. Per la
legittimazione a negoziare è necessario che il dato di rappresentatività così
realizzato per ciascuna organizzazione sindacale superi il 5% del totale dei
lavoratori della categoria cui si applica il contratto collettivo nazionale di
lavoro;
2. il contratto collettivo
nazionale di lavoro ha la funzione di garantire la certezza dei trattamenti
economici e normativi comuni per tutti i lavoratori del settore ovunque
impiegati nel territorio nazionale;
3. la contrattazione collettiva
aziendale si esercita per le materie delegate, in tutto o in parte, dal
contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria o dalla legge;
4. i contratti collettivi
aziendali per le parti economiche e normative sono efficaci per tutto il
personale in forza e vincolano tutte le associazioni sindacali firmatarie del
presente accordo interconfederale operanti all’interno dell’azienda se
approvati dalla maggioranza dei componenti delle rappresentanze sindacali
unitarie elette secondo le regole interconfederali vigenti;
6. i contratti collettivi
aziendali, approvati alle condizioni di cui sopra, che definiscono clausole di
tregua sindacale finalizzate a garantire l’esigibilità degli impegni assunti
con la contrattazione collettiva, hanno effetto vincolante esclusivamente per
tutte le rappresentanze sindacali dei lavoratori ed associazioni sindacali
firmatarie del presente accordo interconfederale operanti all’interno
dell’azienda e non per i singoli lavoratori;
7. i contratti collettivi
aziendali possono attivare strumenti di articolazione contrattuale mirati ad
assicurare la capacità di aderire alle esigenze degli specifici contesti
produttivi. I contratti collettivi aziendali possono pertanto definire, anche
in via sperimentale e temporanea, specifiche intese modificative delle
regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro nei
limiti e con le procedure previste dagli stessi contratti collettivi nazionali
di lavoro. Ove non previste ed in attesa che i rinnovi definiscano la materia
nel contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell’azienda, i
contratti collettivi aziendali conclusi con le rappresentanze sindacali
operanti in azienda d’intesa con le organizzazioni sindacali territoriali
firmatarie del presente accordo interconfederale, al fine di gestire situazioni
di crisi o in presenza di investimenti significativi per favorire lo sviluppo
economico ed occupazionale dell’impresa, possono definire intese modificative
con riferimento agli istituti del contratto collettivo nazionale che
disciplinano la prestazione lavorativa, gli orari e l’organizzazione del
lavoro. Le intese modificative così definite esplicano l’efficacia generale
come disciplinata nel presente accordo;
8. le parti con il presente
accordo intendono dare ulteriore sostegno allo sviluppo della contrattazione
collettiva aziendale per cui confermano la necessità che il Governo decida di
incrementare, rendere strutturali, certe e facilmente accessibili tutte le
misure – che già hanno dimostrato reale efficacia - volte ad incentivare, in
termini di riduzione di tasse e contributi, la contrattazione di secondo
livello che collega aumenti di retribuzione al raggiungimento di obiettivi di
produttività, redditività, qualità, efficienza, efficacia ed altri elementi
rilevanti ai fini del miglioramento della competitività nonché ai risultati
legati all’andamento economico delle imprese, concordati fra le parti in sede
aziendale.
martedì 28 giugno 2011
CGIL CONFINDUSTRIA CISL UIL
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