Con il contratto di
somministrazione possono essere assunti apprendisti?
In base all’art. 42 del Dlgs 81
del 2015 comma 7 “Il numero complessivo di apprendisti che un
datore di lavoro può assumere, direttamente o indirettamente per il tramite
delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze
specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro.
Tale rapporto non può superare il 100 per cento per i datori di lavoro che
occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. E' in ogni caso
esclusa la possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di
somministrazione a tempo determinato. Il datore di lavoro che non abbia alle
proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne
abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non
superiore a tre. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle
imprese artigiane per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui
all'articolo 4 della legge 1985 n. 443” .
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