Quale è il tetto alle pensioni stabilito dalla l. 2014 n. 190?
La materia è disciplinata dall’art.
1 della l. 2014 n. 190 commi 707 – 709.
In particolare il comma 707 ha modificato l’art. 24
comma 2 del Dl, 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, introducendo
il seguente disposto:
“In
ogni caso, l'importo complessivo
del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato
liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data
di entrata in vigore del
presente decreto computando, ai fini della determinazione della
misura del trattamento, l'anzianità
contributiva necessaria per
il conseguimento del diritto alla
prestazione, integrata da
quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto
e la data di decorrenza del primo periodo
utile per la
corresponsione della prestazione stessa”
Come chiarito dalla circolare 74
del 2015 dell’Inps destinatari della norma sono “i soggetti iscritti all’Assicurazione
generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della stessa che
alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un’anzianità contributiva
pari o superiore a 18 anni e con riferimento ai quali la quota di pensione
relativa alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012 è calcolata
secondo il sistema contributivo”.
Nei confronti di tali lavoratori ai fini della
determinazione dell’importo del trattamento pensionistico la norma in commento
richiede che venga effettuato un doppio calcolo. L’importo più basso sarà
quello messo in pagamento.
I due sistemi di calcolo della pensione da mettere a
confronto sono i seguenti:
- pensione
calcolata applicando i criteri vigenti a partire dal 1° gennaio 2012:
calcolo retributivo secondo le regole vigenti al 31 dicembre 2011 per le
anzianità contributive maturate a tale data e calcolo contributivo
per le anzianità maturate a partire dal 1° gennaio 2012;
- pensione
calcolata applicando il secondo periodo del novellato articolo 24, comma
2, della legge n. 214 del 2011. Tale disposizione prevede che l’importo
della pensione venga determinato applicando il calcolo interamente
retributivo per tutte le anzianità contributive maturate dall’assicurato.
Al riguardo, l’anzianità contributiva che può essere valorizzata ai fini
della determinazione della misura della pensione è pari “all’anzianità contributiva
necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da
quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e
la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della
prestazione stessa”. Il
legislatore, quindi, per il nuovo calcolo interamente retributivo supera
il concetto di massima anzianità contributiva valorizzabile, stabilendo
che l’anzianità contributiva valorizzabile sia pari a quella necessaria
per il conseguimento del diritto alla prestazione (nel 2015; 20 anni di
anzianità contributiva ed assicurativa per la pensione di vecchiaia, 35
anni di anzianità contributiva ed assicurativa per la pensione di anzianità
con le quote, 40 anni di anzianità contributiva ed assicurativa per la
pensione di anzianità indipendente dal requisito anagrafico, 41 anni e 6
mesi per le donne e 42 anni e 6 mesi per gli uomini di anzianità
contributiva ed assicurativa per la pensione anticipata) che deve essere
incrementata con l’anzianità contributiva che dovesse maturare il
lavoratore fino al primo periodo utile per la corresponsione della
prestazione……Le differenze con il calcolo interamente retributivo in
vigore fino al 31 dicembre 2011 si limitano al limite massimo di anzianità
contributiva valorizzabile rimanendo inalterati i criteri per la
determinazione della retribuzione pensionabile e delle aliquote di
rendimento per la generalità dei lavoratori decrescenti al crescere dell’importo
della stessa retribuzione pensionabile.
Come indicato dall’Inps “sarà
messo in pagamento l’importo minore determinato dal raffronto fra il calcolo
secondo le regole sub a) e il calcolo secondo le regole sub b)”
Ai sensi di
quanto disposto dall’articolo 1, comma 708, il doppio calcolo si applica anche
ai trattamenti pensionistici già liquidati alla data del 1° gennaio 2015, data
di entrata in vigore della legge in esame, con effetto a decorrere dalla
medesima data. In particolare:
“Il limite
di cui al comma
707 si applica
ai trattamenti pensionistici,
ivi compresi quelli
già liquidati alla
data di entrata in vigore della
presente legge, con effetto a decorrere dalla medesima data”.
Come indicato dalla circolare Inps, “le Sedi provvederanno d’ufficio al doppio calcolo dei trattamenti
pensionistici già liquidati alla data del 1° gennaio 2015, ponendo a raffronto
l’importo pensionistico in pagamento con quello derivante dal calcolo secondo
le regole di cui al punto 2, sub b), al fine di porre in pagamento, a decorrere
dalla medesima data, l’importo pensionistico di minore entità, procedendo al
recupero delle somme indebitamente corrisposte a decorrere dalla stessa data”.
Ecco il testo della circolare:
Premessa.
Sulla
Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014, Supplemento ordinario n. 99, è
stata pubblicata la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilità 2015)”.
Con
l’art 1, commi da 707 a
709 della citata legge sono state dettate nuove norme relativamente all’importo
complessivo dei trattamenti pensionistici spettanti ai soggetti iscritti
all’A.G.O. ed alle forme sostitutive ed esclusive della stessa che alla data
del 31 dicembre 1995 possono far valere un’anzianità contributiva pari o
superiore a 18 anni e con riferimento ai quali la quota di pensione relativa
alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012 è calcolata secondo il
sistema contributivo (vedi punto 4 delle circolari n. 35 e 37 del 14 marzo 2012
e messaggio n. 211 del 12 gennaio 2015).
L’art
1, comma 113, della stessa legge ha introdotto nuove disposizioni in tema di
penalizzazioni per i soggetti che accedono alla pensione anticipata ad un’età
inferiore ai 62 anni.
Con
la presente circolare, condivisa dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali con nota n. 1416 del 19 marzo 2015, si forniscono le istruzioni per
l’applicazione della normativa in argomento. Con successivo messaggio verranno
diramate le relative istruzioni procedurali.
Parte
I
Importo
complessivo del trattamento pensionistico e doppio calcolo.
L’articolo
1, comma 707, della citata legge ha modificato, integrandolo, l’art. 24, comma
2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Il testo coordinato
dell’articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
alla luce delle modifiche normative risulta così riformulato: “A decorrere dal
1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a
decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali
anzianità è calcolata secondo il sistema
contributivo. «In ogni caso, l'importo complessivo del
trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato
con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data di entrata
in vigore del presente decreto computando, ai fini
della determinazione della misura del trattamento,
l’anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto
alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata
fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del
primo periodo utile per la corresponsione della
prestazione stessa»”.
1. Destinatari.
Al
riguardo si chiarisce che la norma interessa i soggetti iscritti all’A.G.O. ed
alle forme sostitutive ed esclusive della stessa che alla data del 31 dicembre
1995 possono far valere un’anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni e
con riferimento ai quali la quota di pensione relativa alle anzianità
contributive maturate dal 1° gennaio 2012 è calcolata secondo il sistema
contributivo (vedi punto 4 delle circolari n. 35 e 37 del 14 marzo 2012 e
messaggio n. 211 del 12 gennaio 2015).
La
norma non si applica alle pensioni ordinarie di inabilità di cui alla legge 12
giugno 1984 n. 222, stante il limite di computo dell’anzianità contributiva
espressamente previsto dall’articolo 2, comma 3, lettera a), della citata
legge.
2. Criteri
applicativi.
Nei
confronti dei lavoratori di cui al precedente punto 1, ai fini della
determinazione dell’importo del trattamento pensionistico la norma in commento
richiede che venga effettuato un doppio calcolo con le regole che verranno di
seguito descritte. L’importo più basso sarà quello messo in pagamento.
I
due sistemi di calcolo della pensione da mettere a confronto sono i seguenti:
pensione
calcolata applicando i criteri vigenti a partire dal 1° gennaio 2012: calcolo
retributivo secondo le regole vigenti al 31 dicembre 2011 per le anzianità
contributive maturate a tale data e calcolo contributivo per le anzianità
maturate a partire dal 1° gennaio 2012;
pensione
calcolata applicando il secondo periodo del novellato articolo 24, comma 2,
della legge n. 214 del 2011. Tale disposizione prevede che l’importo della
pensione venga determinato applicando il calcolo interamente retributivo per
tutte le anzianità contributive maturate dall’assicurato. Al riguardo,
l’anzianità contributiva che può essere valorizzata ai fini della
determinazione della misura della pensione è pari “all’anzianità
contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione,
integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del
diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione
della prestazione stessa”. Il legislatore, quindi, per il nuovo calcolo
interamente retributivo supera il concetto di massima anzianità contributiva
valorizzabile, stabilendo che l’anzianità contributiva valorizzabile sia pari a
quella necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione (nel 2015;
20 anni di anzianità contributiva ed assicurativa per la pensione di vecchiaia,
35 anni di anzianità contributiva ed assicurativa per la pensione di anzianità
con le quote, 40 anni di anzianità contributiva ed assicurativa per la pensione
di anzianità indipendente dal requisito anagrafico, 41 anni e 6 mesi per le
donne e 42 anni e 6 mesi per gli uomini di anzianità contributiva ed
assicurativa per la pensione anticipata) che deve essere incrementata con
l’anzianità contributiva che dovesse maturare il lavoratore fino al primo
periodo utile per la corresponsione della prestazione. Il legislatore, quindi,
ha previsto che i lavoratori conseguano la valorizzazione di tutti i periodi
lavorativi accreditati compresi quelli eventualmente maturati dalla data di
conseguimento del diritto a quella di effettiva corresponsione della pensione.
Le differenze con il calcolo interamente retributivo in vigore fino al 31
dicembre 2011 si limitano al limite massimo di anzianità contributiva
valorizzabile rimanendo inalterati i criteri per la determinazione della
retribuzione pensionabile e delle aliquote di rendimento per la generalità dei
lavoratori decrescenti al crescere dell’importo della stessa retribuzione
pensionabile.
Come
precedentemente accennato sarà messo in pagamento l’importo minore determinato
dal raffronto fra il calcolo secondo le regole sub a) e il calcolo secondo le
regole sub b).
3. Ambito
di applicazione
Ai
sensi di quanto disposto dall’articolo 1, comma 708, della richiamata legge n.
190 del 2014, il doppio calcolo di cui al precedente punto 2 si applica anche
ai trattamenti pensionistici già liquidati alla data del 1° gennaio 2015, data
di entrata in vigore della legge in esame, con effetto a decorrere dalla
medesima data.
Pertanto,
le Sedi provvederanno d’ufficio al doppio calcolo dei trattamenti pensionistici
già liquidati alla data del 1° gennaio 2015, ponendo a raffronto l’importo
pensionistico in pagamento con quello derivante dal calcolo secondo le regole
di cui al punto 2, sub b), al fine di porre in pagamento, a decorrere dalla
medesima data, l’importo pensionistico di minore entità, procedendo al recupero
delle somme indebitamente corrisposte a decorrere dalla stessa data.
4. Supplementi
di pensione
La
determinazione della misura dei supplementi di pensione relativi ai contributi
successivi al 31 dicembre 2011, come chiarito al punto 2 del messaggio n. 219
del 4 gennaio 2013, deve essere effettuata secondo il sistema contributivo.
5. Risparmi
Ai
sensi di quanto disposto dall’ articolo 1, comma 709, della richiamata legge n.
190 del 2014, le economie, che saranno verificate a
consuntivo sulla base del procedimento di cui all'articolo 14
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, derivanti dall'applicazione del meccanismo del
doppio calcolo, così come rappresentato al precedente punto 3,
affluiranno in un apposito fondo, istituito presso
l'INPS, finalizzato a garantire l'adeguatezza delle prestazioni
pensionistiche in favore di particolari categorie
di soggetti, individuate con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto si provvede
altresì a definire i criteri e le modalità di utilizzo delle
risorse del fondo in favore delle predette
categorie di soggetti.
Parte
II
Riduzione
percentuale della pensione anticipata prevista per i soggetti con età inferiore
a 62 anni.
L’articolo
1, comma 113, della citata legge così dispone: “Con effetto sui trattamenti
pensionistici decorrenti dal 1º gennaio 2015, il secondo
periodo del comma 2-quater dell'articolo 6 del
decreto-legge 29 dicembre 2011, n.
216, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 febbraio 2012, n. 14, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente: «Le disposizioni di
cui all'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214, in
materia di riduzione percentuale dei trattamenti
pensionistici, non trovano applicazione limitatamente ai soggetti
che maturano il previsto
requisito di anzianità contributiva entro il 31
dicembre 2017»”.
1. Normativa
di riferimento
Com’è
noto, l’articolo 24, comma 10, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 ha stabilito che, a
decorrere dal 1° gennaio 2012, nei confronti dei soggetti che accedono alla
pensione anticipata nel regime misto ad un’età inferiore a 62 anni si applica,
sulla quota di trattamento pensionistico calcolata secondo il sistema
retributivo, una riduzione pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo
nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 62 anni; tale percentuale
annua è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo
rispetto a due anni. Nel caso in cui l’età al pensionamento non sia intera la
riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi (vedi circolari n. 35,
punto 2 e n. 37, punto 8, del 2012 e messaggio n. 219, punto 5, del 4 gennaio
2013).
L’articolo
6, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, così come modificato dalla
legge del 30 ottobre 2013, n. 125, di conversione del decreto legge 31 agosto
2013, n. 101 e dalla legge 27 dicembre 2013 n. 147, ha stabilito che
le disposizioni di cui sopra è cenno, in materia di riduzione percentuale
dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione limitatamente ai
soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva per il
diritto alla pensione anticipata entro il 31 dicembre 2017, qualora la predetta
anzianità contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione
effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per
maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per
malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria, nonché per la donazione di
sangue e di emocomponenti, come previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge
21 ottobre 2005, n. 219, e per i congedi parentali di maternità e paternità
previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,
nonché i congedi e i permessi concessi ai sensi dell’articolo 33 della legge 5
febbraio 1992, n. 104 (vedi messaggio n. 5280 dell’11 giugno 2014).
L’art.
1, comma 113, della legge n. 190 del 2014, nel sostituire il secondo periodo
del comma 2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge
29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14
e successive modificazioni e integrazioni, ha stabilito che con effetto
sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1° gennaio 2015, le
disposizioni di cui all’articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214,
in materia di riduzione percentuale dei trattamenti
pensionistici, non si applicano limitatamente ai soggetti che maturano il
previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017.
2. Pensioni
anticipate nel regime misto aventi decorrenza dal 1° gennaio 2015.
L’articolo
1, comma 113, della legge n. 190 del 2014 si applica, come espressamente
previsto dalla legge, alle pensioni anticipate nel regime misto aventi
decorrenza dal 1° gennaio 2015 e limitatamente ai soggetti che maturano il
previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, anche
se la decorrenza della pensione si collochi successivamente a tale ultima data.
Pertanto,
alle predette pensioni non si applica la riduzione percentuale prevista
dall’articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214
3. Pensioni
anticipate nel regime misto aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio
2015.
Con
riferimento alle pensioni anticipate nel regime misto aventi decorrenza
anteriore al 1° gennaio 2015 continua a trovare applicazione l’articolo 6,
comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, così come modificato dalla
legge del 30 ottobre 2013, n. 125, di conversione del decreto legge 31 agosto
2013, n. 101 e dalla legge 27 dicembre 2013 n. 147, nel testo in vigore prima
delle modifiche apportate dall’articolo 1, comma 113, della legge n. 190 del
2014 e secondo le indicazioni fornite con le circolari n. 35, punto 2 e n. 37,
punto 8, del 2012 ed i messaggi n. 219, punto 5, del 4 gennaio 2013 e n. 5280
del 2014.
Al
riguardo si precisa che, ai fini previdenziali, per “anzianità
contributiva derivante esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro”, deve
intendersi la contribuzione obbligatoria dovuta per i periodi di “prestazione
effettiva di lavoro”, espressa in mesi, settimane o giorni a seconda della
gestione previdenziale di iscrizione del lavoratore.
Pertanto,
ai fini della non riduzione percentuale della pensione anticipata nel regime
misto, occorre tener conto sia della contribuzione obbligatoria sia della
contribuzione diversa da quella obbligatoria tassativamente elencata
dall’articolo 6, comma 2-quater.
4. Cristallizzazione
del diritto alla pensione anticipata
In
applicazione del principio della cristallizzazione del diritto a pensione,
volto a tutelare il legittimo affidamento e la certezza del diritto, come già
chiarito al punto 8 del messaggio n. 219 del 2013, i soggetti che perfezionano
il diritto alla pensione anticipata in base al requisito contributivo richiesto
dalla legge ad una certa data, possono accedere alla pensione, previa
cessazione del rapporto di lavoro subordinato, successivamente alla predetta
data senza che sia loro richiesto il perfezionamento dell’eventuale più elevato
requisito contributivo vigente, anche per effetto dell’adeguamento alla
speranza di vita, alla data di presentazione della domanda di pensione.
Tale
principio trova applicazione anche nel caso in cui il lavoratore, pur avendo
perfezionato il requisito contributivo prescritto dalla legge ad una certa
data, avendo meno di 62 anni di età, abbia continuato a svolgere attività
lavorativa al fine di evitare, ai sensi del più volte citato art. 6, comma 2-
quater, la riduzione percentuale della pensione anticipata in regime misto,
prevista dal sopra richiamato art. 24, comma 10.
In
applicazione di detto principio, con riferimento ai soggetti destinatari della
disposizione di cui all’art. 1, comma 113, della legge n. 190 del 2014, di cui
al punto 2 parte II, che entro il 31 dicembre 2017 maturino il diritto alla
pensione anticipata, ancorché abbiano alla stessa data meno di 62 anni di età,
non si applica l’articolo 24, comma 10, del decreto legge n. 201 del 2011,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, anche se la
decorrenza della pensione si collochi successivamente alla predetta data ed a
quest’ultima l’interessato abbia un’età inferiore a 62 anni.
Resta in ogni caso fermo il termine
di ventiquattro mesi di cui al
primo periodo del
comma 2 dell'articolo
3 del decreto-legge 28 marzo
1997, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, per la
liquidazione dei trattamenti
di fine servizio,
comunque denominati, per i lavoratori che accedono al
pensionamento a età inferiore a quella corrispondente ai
limiti di età, con esclusione delle cause di cessazione di cui
al comma 5 del medesimo articolo 3.