martedì 14 aprile 2015

Che compiti hanno i consiglieri di parità?

In base all’art. 15 del d.lgs 198 del 2006 i consiglieri di parità intraprendono ogni utile iniziativa,  nell'ambito delle competenze dello Stato, ai fini del  rispetto del principio di non discriminazione e della promozione di  pari  opportunità  per  lavoratori  e  lavoratrici, svolgendo in particolare i seguenti compiti:
    a)  rilevazione delle situazioni di squilibrio di genere, al fine di  svolgere  le  funzioni  promozionali  e  di  garanzia  contro  le discriminazioni nell'accesso  al  lavoro, nella promozione e nella formazione  professionale, ivi compresa la progressione professionale e  di  carriera, nelle condizioni di lavoro compresa la retribuzione, nonché   in   relazione   alle  forme  pensionistiche  complementari collettive di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;
    b)  promozione  di  progetti di azioni positive, anche attraverso l'individuazione   delle  risorse  comunitarie,  nazionali  e  locali finalizzate allo scopo;
    c) promozione della coerenza della programmazione delle politiche di   sviluppo   territoriale   rispetto agli indirizzi comunitari,nazionali e regionali in materia di pari opportunità;
    d)  sostegno  delle  politiche attive del lavoro, comprese quelle formative, sotto il profilo della promozione e della realizzazione di pari opportunità;
    e)   promozione   dell'attuazione   delle   politiche   di   pari opportunità da parte dei soggetti pubblici e privati che operano nel mercato del lavoro;
      f)  collaborazione con le direzioni regionali e provinciali del lavoro al fine di individuare procedure efficaci di rilevazione delle violazioni  alla normativa in materia di parità, pari opportunità e garanzia  contro  le discriminazioni, anche mediante la progettazione di appositi pacchetti formativi;
    g)  diffusione della conoscenza e dello scambio di buone prassi e attività  di  informazione e formazione culturale sui problemi delle pari opportunità e sulle varie forme di discriminazioni;
    h)  verifica  dei  risultati  della realizzazione dei progetti di azioni positive previsti dagli articoli da 42 a 46;
    i)  collegamento  e  collaborazione con gli assessorati al lavoro degli enti locali e con organismi di parità degli enti locali.
 I consiglieri, inoltre,  svolgono inchieste indipendenti in materia di discriminazioni sul  lavoro  e  pubblica  relazioni indipendenti e raccomandazioni in materia di discriminazioni sul lavoro.
 
 Su richiesta delle consigliere e dei consiglieri di parità, le Direzioni   regionali   e  provinciali  del  lavoro  territorialmente competenti  acquisiscono  nei  luoghi  di  lavoro  informazioni sulla situazione  occupazionale  maschile  e  femminile,  in relazione allo stato  delle assunzioni, della formazione e promozione professionale, delle  retribuzioni, delle condizioni di lavoro, della cessazione del rapporto  di  lavoro,  ed  ogni altro elemento utile, anche in base a specifici criteri di rilevazione indicati nella richiesta.
 Entro  il  31  dicembre  di  ogni  anno  le  consigliere  ed  i consiglieri di parità regionali e provinciali presentano un rapporto sull'attività   svolta   agli   organi  che  hanno  provveduto  alla designazione  e  alla  nomina. La consigliera o il consigliere di parità che non abbia provveduto alla presentazione del rapporto o vi abbia   provveduto  con  un  ritardo  superiore  a  tre  mesi  decade dall'ufficio  con provvedimento adottato, su segnalazione dell'organo che  ha provveduto alla designazione, dal Ministro del lavoro e delle politiche   sociali,   di  concerto  con  il  Ministro  per  le  pari opportunità.


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