Che
compiti hanno i consiglieri di parità?
In base all’art. 15 del
d.lgs 198 del 2006 i consiglieri di parità intraprendono ogni utile iniziativa, nell'ambito delle competenze dello Stato, ai
fini del rispetto del principio di non
discriminazione e della promozione di
pari opportunità per
lavoratori e lavoratrici, svolgendo in particolare i
seguenti compiti:
a)
rilevazione delle situazioni di squilibrio di genere, al fine di svolgere
le funzioni promozionali
e di garanzia
contro le discriminazioni nell'accesso al
lavoro, nella promozione e nella formazione professionale, ivi compresa la progressione
professionale e di carriera, nelle condizioni di lavoro compresa
la retribuzione, nonché in relazione
alle forme pensionistiche complementari collettive di cui al decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;
b)
promozione di progetti di azioni positive, anche attraverso
l'individuazione delle risorse
comunitarie, nazionali e
locali finalizzate allo scopo;
c) promozione della coerenza della
programmazione delle politiche di
sviluppo territoriale rispetto agli indirizzi comunitari,nazionali
e regionali in materia di pari opportunità;
d)
sostegno delle politiche attive del lavoro, comprese quelle formative,
sotto il profilo della promozione e della realizzazione di pari opportunità;
e)
promozione dell'attuazione delle
politiche di pari opportunità da parte dei soggetti
pubblici e privati che operano nel mercato del lavoro;
f)
collaborazione con le direzioni regionali e provinciali del lavoro al
fine di individuare procedure efficaci di rilevazione delle violazioni alla normativa in materia di parità, pari
opportunità e garanzia contro le discriminazioni, anche mediante la
progettazione di appositi pacchetti formativi;
g)
diffusione della conoscenza e dello scambio di buone prassi e attività di
informazione e formazione culturale sui problemi delle pari opportunità
e sulle varie forme di discriminazioni;
h)
verifica dei risultati
della realizzazione dei progetti di azioni positive previsti dagli
articoli da 42 a 46;
i)
collegamento e collaborazione con gli assessorati al lavoro degli
enti locali e con organismi di parità degli enti locali.
I consiglieri, inoltre, svolgono inchieste indipendenti in materia di
discriminazioni sul lavoro e
pubblica relazioni indipendenti e
raccomandazioni in materia di discriminazioni sul lavoro.
Su richiesta delle consigliere e dei
consiglieri di parità, le Direzioni
regionali e provinciali
del lavoro territorialmente competenti acquisiscono
nei luoghi di
lavoro informazioni sulla situazione occupazionale
maschile e femminile,
in relazione allo stato delle
assunzioni, della formazione e promozione professionale, delle retribuzioni, delle condizioni di lavoro,
della cessazione del rapporto di lavoro,
ed ogni altro elemento utile,
anche in base a specifici criteri di rilevazione indicati nella richiesta.
Entro
il 31 dicembre
di ogni anno
le consigliere ed i consiglieri
di parità regionali e provinciali presentano un rapporto sull'attività svolta
agli organi che
hanno provveduto alla designazione e
alla nomina. La consigliera o il
consigliere di parità che non abbia provveduto alla presentazione del rapporto
o vi abbia provveduto con
un ritardo superiore
a tre mesi
decade dall'ufficio con
provvedimento adottato, su segnalazione dell'organo che ha provveduto alla designazione, dal Ministro
del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto
con il Ministro
per le pari opportunità.
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