sabato 25 aprile 2015

In caso di licenziamenti collettivi errati in seguito all’emanazione del Dlgs 23 del 2015 che conseguenze vi sono?

In base all’art. 10 del Dlgs 23 del 2015  “In caso di licenziamento collettivo ai sensi degli articoli 4  e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (licenziamento collettivo),  intimato  senza  l'osservanza della forma scritta,  si  applica  il  regime  sanzionatorio  di  cui all'articolo 2 (reintegrazione e indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di  fine  rapporto,  corrispondente  al  periodo   dal   giorno   del licenziamento sino a quello  dell'effettiva  reintegrazione,  dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative).

In  caso  di  violazione  delle procedure richiamate all'articolo 4,  comma  12[1],  o  dei  criteri  di scelta di cui all'articolo 5[2], comma 1, della legge n. 223  del  1991, si applica il regime di cui all'articolo 3, comma 1 (indennità  non  assoggettata  a  contribuzione  previdenziale  di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine  rapporto  per  ogni  anno  di servizio, in misura comunque non inferiore a quattro e non  superiore
a ventiquattro mensilità).







[1] Art. 4 comma 12 l. 223 del 1991  Le comunicazioni di cui al comma 9 sono prive di efficacia  ove siano state effettuate senza l'osservanza della forma scritta e delle procedure previste dal presente articolo. Gli eventuali vizi  della comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo possono  essere sanati, ad ogni effetto di legge, nell'ambito di un accordo sindacale concluso nel corso della procedura di licenziamento collettivo.
Comma 9. Raggiunto l'accordo sindacale ovvero esaurita  la  procedura  di cui ai commi 6, 7 e 8, l'impresa ha facoltà  di  licenziare  gli impiegati, gli operai e i quadri eccedenti, comunicando per  iscritto a ciascuno di essi il recesso, nel rispetto dei termini di preavviso. Entro sette giorni dalla comunicazione dei recessi, l'elenco  dei lavoratori licenziati con l'indicazione per ciascun soggetto  del nominati del luogo di residenza,  della  qualifica,  del  livello  di inquadramento dell'età, del carico di famiglia, nonché con puntuale indicazione delle modalità con  le  quali  sono  stati  applicati  i criteri di scelta  di  cui  all'articolo  5,  comma  1,  deve  essere comunicato per iscritto all'Ufficio  regionale  del  lavoro  e  della massima  occupazione  competente,  alla  Commissione  regionale   per l'impiego e alle associazioni di categoria di cui al comma 2.


[2] Art. 5. l. 223 del 1991 (Criteri di scelta dei lavoratori ed oneri a carico delle imprese): 1. L'individuazione dei lavoratori da licenziare deve avvenire in relazione alle  esigenze  tecnico-produttive,  ed  organizzative  del complesso aziendale, nel rispetto dei criteri previsti  da  contratti
collettivi stipulati con i sindacati di cui all'articolo 4, comma  2, ovvero in mancanza di questi  contratti  nel  rispetto  dei  seguenti  criteri in concorso tra loro;
   a) carichi di famiglia;
   b) anzianità;
   c) esigenze tecnico produttive ed organizzative.

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