In caso di licenziamenti collettivi errati in seguito all’emanazione
del Dlgs 23 del 2015 che conseguenze vi sono?
In base all’art. 10 del Dlgs 23
del 2015 “In caso di licenziamento
collettivo ai sensi degli articoli 4 e 24
della legge 23 luglio 1991, n. 223 (licenziamento collettivo), intimato
senza l'osservanza della forma
scritta, si applica
il regime sanzionatorio
di cui all'articolo 2 (reintegrazione
e indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo
del trattamento di fine rapporto,
corrispondente al periodo
dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di
estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative).
In caso
di violazione delle procedure richiamate all'articolo
4, comma
12[1], o
dei criteri di scelta di cui all'articolo 5[2],
comma 1, della legge n. 223 del 1991, si applica il regime di cui
all'articolo 3, comma 1 (indennità
non assoggettata a
contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima
retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto
per ogni anno
di servizio, in misura comunque non inferiore a quattro e non superiore
a ventiquattro mensilità).
[1] Art.
4 comma 12 l .
223 del 1991 Le comunicazioni di cui al
comma 9 sono prive di efficacia ove siano
state effettuate senza l'osservanza della forma scritta e delle procedure
previste dal presente articolo. Gli eventuali vizi della comunicazione di cui al comma 2 del
presente articolo possono essere sanati,
ad ogni effetto di legge, nell'ambito di un accordo sindacale concluso nel
corso della procedura di licenziamento collettivo.
Comma 9. Raggiunto l'accordo
sindacale ovvero esaurita la procedura
di cui ai commi 6, 7 e 8,
l 'impresa ha facoltà
di licenziare gli impiegati, gli operai e i quadri
eccedenti, comunicando per iscritto a
ciascuno di essi il recesso, nel rispetto dei termini di preavviso. Entro sette
giorni dalla comunicazione dei recessi, l'elenco dei lavoratori licenziati con l'indicazione
per ciascun soggetto del nominati del
luogo di residenza, della qualifica,
del livello di inquadramento dell'età, del carico di
famiglia, nonché con puntuale indicazione delle modalità con le
quali sono stati
applicati i criteri di
scelta di cui
all'articolo 5, comma
1, deve essere comunicato per iscritto
all'Ufficio regionale del
lavoro e della massima
occupazione competente, alla
Commissione regionale per l'impiego e alle associazioni di
categoria di cui al comma 2.
[2] Art. 5. l . 223 del 1991 (Criteri di
scelta dei lavoratori ed oneri a carico delle imprese): 1. L 'individuazione dei
lavoratori da licenziare deve avvenire in relazione alle esigenze
tecnico-produttive, ed organizzative
del complesso aziendale, nel rispetto dei criteri previsti da
contratti
collettivi stipulati con i
sindacati di cui all'articolo 4, comma
2, ovvero in mancanza di questi
contratti nel rispetto
dei seguenti criteri in concorso tra loro;
a) carichi di famiglia;
b) anzianità;
c) esigenze tecnico produttive ed organizzative.
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