Nella nozione di trasferimento di azienda ex art. 2112 cc rientra l'affitto d'azienda?
In forza dell’art. 2112 cc si ha “trasferimento d'azienda qualsiasi
operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento
nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di
lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la
propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento
sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o
l'affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano
altresì al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione
funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come
tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento”.
La norma è estremamente vasta e vi
rientrano per la giurisprudenza anche gli affitti d’azienda.
In particolare: “L'art. 2112 cod. civ., nel regolare i rapporti di lavoro
in caso di trasferimento d'azienda, trova applicazione in tutte le ipotesi in
cui il cedente sostituisca a sé il cessionario senza soluzione di continuità, anche
nel caso di affitto d'azienda; ne deriva che l'obbligazione dell'azienda
affittuaria, come avviene per gli altri casi di cessione, si risolve in un
impegno "sine die" di mantenimento dell'occupazione dei dipendenti
trasferiti, che, una volta assunto, non può essere eluso semplicemente con la
formale restituzione dell'azienda, per cessazione del rapporto di affitto,
quando risulti che invece l'attività della impresa cedente era definitivamente
cessata, mentre quella dell'azienda affittuaria era continuata. (Cassa con
rinvio, App. Firenze, 04/03/2009)” Cass. civ., Sez. lavoro, 26/07/2011,
n. 16255
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