Le fattispecie di licenziamento stabiliti dai ccnl sono rilevanti ai fini della valutazione da parte del giudice sulla loro legittimità?
In base all'art. 30 comma terzo della legge 183 del 2010 "Nel valutare le motivazioni poste a base
del licenziamento, il giudice tiene conto delle tipizzazioni di giusta causa e
di giustificato motivo presenti nei contratti collettivi di lavoro stipulati dai
sindacati comparativamente più rappresentativi ovvero nei contratti individuali
di lavoro ove stipulati con l’assistenza e la consulenza delle commissioni di
certificazione di cui al titolo VIII del d.lgs 2003/276, e successive modificazioni. Nel definire le
conseguenze da riconnettere al licenziamento ai sensi dell’art. 8 l. 604 del 1966, e
successive modificazioni, il giudice tiene egualmente conto di elementi e di
parametri fissati dai predetti contratti e comunque considera le dimensioni e le
condizioni dell’attività esercitata dal datore di lavoro, la situazione del
mercato del lavoro locale, l’anzianità e le condizioni del lavoratore, nonché il
comportamento delle parti anche prima del licenziamento"
Peraltro, l'art. 18 comma 4 della 300 del 1970 (ove applicabile) ne ha ampliato la rilevanza quanto meno a favore del lavoratore stabilendo:
"Il giudice, nelle ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro"
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