mercoledì 8 aprile 2015

Entro quando proporre ricorso contro l’Inail in caso di mancato riconoscimento dell’infortunio?

In forza dell’art. 104 del DPR 1965 n. 1124 il termine è do 60 giorni. In particolare:

“L’infortunato,  il quale non riconosca fondati i motivi per i quali l'Istituto  assicuratore  ritiene di non essere obbligato a liquidare indennità  o  non concordi sulla data di cessazione della indennità per   inabilità   temporanea   o   sull'inesistenza   di  inabilità permanente,  o non accetti la liquidazione di una rendita provvisoria o   quella   comunque   fatta  dall'Istituto  assicuratore,  comunica all'Istituto  stesso con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o  con  lettera  della  quale abbia ritirato ricevuta, entro sessanta giorni  dal  ricevimento della comunicazione fattagli, i motivi per i quali  non  ritiene  giustificabile  il  provvedimento dell'Istituto, precisando,  nel  caso  in cui si tratti di inabilità permanente, la misura  di  indennità,  che  ritiene essergli dovuta, e allegando in ogni  caso  alla domanda un certificato medico dal quale emergano gli elementi giustificativi della domanda.

Non  ricevendo  risposta  nel termine di giorni sessanta dalla data della  ricevuta della domanda di cui al precedente comma o qualora la risposta  non  gli sembri soddisfacente, l'infortunato può convenire in giudizio l'Istituto assicuratore avanti l'autorità giudiziaria.

Qualora  il  termine  di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 102 decorra senza che l'istituto assicuratore abbia fatto all'infortunato le  comunicazioni  in  essi  previste, si applica la disposizione del comma precedente”.



NB: In considerazione a quanto stabilito, in merito alle procedure amministrative in materia previdenziale e assistenziale, dalla L. n. 533/1973 che ha riformato il processo del lavoro, il termine di 60 giorni previsto dall'art. 104 del TU, D.P.R. n. 1124/1965 non ha carattere perentorio, pertanto l'opposizione può essere presentata in ogni momento purché nei termini di prescrizione.

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