Entro quando proporre ricorso contro l’Inail in caso di mancato
riconoscimento dell’infortunio?
In forza dell’art. 104 del DPR 1965 n. 1124 il termine è do
60 giorni. In particolare:
“L’infortunato, il quale non
riconosca fondati i motivi per i quali l'Istituto assicuratore
ritiene di non essere obbligato a liquidare indennità o non
concordi sulla data di cessazione della indennità per inabilità
temporanea o sull'inesistenza di
inabilità permanente, o non
accetti la liquidazione di una rendita provvisoria o quella
comunque fatta dall'Istituto
assicuratore, comunica all'Istituto stesso con lettera raccomandata con ricevuta
di ritorno o con lettera
della quale abbia ritirato
ricevuta, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione fattagli, i
motivi per i quali non ritiene
giustificabile il provvedimento dell'Istituto, precisando, nel
caso in cui si tratti di inabilità
permanente, la misura di indennità,
che ritiene essergli dovuta, e
allegando in ogni caso alla domanda un certificato medico dal quale
emergano gli elementi giustificativi della domanda.
Non ricevendo risposta
nel termine di giorni sessanta dalla data della ricevuta della domanda di cui al precedente
comma o qualora la risposta non gli sembri soddisfacente, l'infortunato può
convenire in giudizio l'Istituto assicuratore avanti l'autorità giudiziaria.
Qualora il termine
di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 102 decorra senza che
l'istituto assicuratore abbia fatto all'infortunato le comunicazioni
in essi previste, si applica la disposizione del comma
precedente”.
NB: In considerazione a quanto stabilito, in merito alle procedure amministrative in materia previdenziale e assistenziale, dalla L. n. 533/1973 che ha riformato il processo del lavoro, il termine di 60 giorni previsto dall'art. 104 del TU, D.P.R. n. 1124/1965 non ha carattere perentorio, pertanto l'opposizione può essere presentata in ogni momento purché nei termini di prescrizione.
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