Per fra reprimere la condotta antisindacale posso utilizzare il
ricorso ordinario ex art. 414 cpc?
Secondo la Cassazione :
“Le associazioni sindacali, legittimate ad esperire l'azione ex art. 28 l . 20 maggio 1970 n. 300,
possono agire per la repressione dell'attività antisindacale anche in via
ordinaria innanzi al pretore, in funzione di giudice del lavoro, del luogo dove
è stata posta in essere la condotta denunciata, dovendo anche in questo giudizio
trovare applicazione il rito speciale del lavoro”. Cass. civ., Sez. lavoro,
08/09/1995, n. 9503
Ribadito indirettamente da Cass. civ., Sez. VI - Lavoro,
15/11/2012, n. 20091:
“In tema di repressione della condotta antisindacale, l'esercizio in
via ordinaria ad opera di una organizzazione sindacale (nella specie, da parte
dell'organizzazione nazionale e non del relativo organismo locale) di un'azione
denunciante una condotta antisindacale, con la richiesta di provvedimenti atti
a far cessare quella condotta e i suoi effetti, non soggiace al foro esclusivo
ed inderogabile del luogo della condotta, a norma dell'art. 28 statuto
lavoratori, ma al foro generale, contemplato dall’art. 413 settimo comma CPC,
essendo seguìto dall'attore il rito ordinario del lavoro e non lo speciale
procedimento previsto dall'art. 28 statuto lavoratori”.
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