mercoledì 1 aprile 2015

Per fra reprimere la condotta antisindacale posso utilizzare il ricorso ordinario ex art. 414 cpc?

Secondo la Cassazione:

“Le associazioni sindacali, legittimate ad esperire l'azione ex art. 28 l. 20 maggio 1970 n. 300, possono agire per la repressione dell'attività antisindacale anche in via ordinaria innanzi al pretore, in funzione di giudice del lavoro, del luogo dove è stata posta in essere la condotta denunciata, dovendo anche in questo giudizio trovare applicazione il rito speciale del lavoro”. Cass. civ., Sez. lavoro, 08/09/1995, n. 9503

Ribadito indirettamente da Cass. civ., Sez. VI - Lavoro, 15/11/2012, n. 20091:


“In tema di repressione della condotta antisindacale, l'esercizio in via ordinaria ad opera di una organizzazione sindacale (nella specie, da parte dell'organizzazione nazionale e non del relativo organismo locale) di un'azione denunciante una condotta antisindacale, con la richiesta di provvedimenti atti a far cessare quella condotta e i suoi effetti, non soggiace al foro esclusivo ed inderogabile del luogo della condotta, a norma dell'art. 28 statuto lavoratori, ma al foro generale, contemplato dall’art. 413 settimo comma CPC, essendo seguìto dall'attore il rito ordinario del lavoro e non lo speciale procedimento previsto dall'art. 28 statuto lavoratori”. 

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