L’indennità di mobilità può essere anticipata in un’unica soluzione?
Per i lavoratori che percepiscono
e percepiranno (sino al 2017) l’indennità di mobilità l’art. 7 comma 5 della l.
223 del 1991 prevede[1]
“I lavoratori in mobilità che ne facciano richiesta per intraprendere un'attività autonoma o per associarsi in cooperativa in conformità alle norme vigenti possono ottenere la corresponsione anticipata dell'indennità nelle misure indicate nei commi 1[2] e 2[3], detraendone il numero di mensilità già godute. Fino al 31 dicembre 1992, per i lavoratori in mobilità delle aree di cui al comma 2 che abbiano compiuto i cinquanta anni di età, questa somma è aumentata di un importo pari a quindici mensilità dell'indennità iniziale di mobilità e comunque non superiore al numero dei mesi mancanti al compimento dei sessanta anni di età. Per questi ultimi lavoratori il requisito di anzianità aziendale di cui all'articolo 16 comma 1, è elevato in misura pari al periodo trascorso tra la data di entrata in vigore della presente legge e quella del loro collocamento in mobilità. Le somme corrisposte a titolo di anticipazione dell'indennità in mobilità sono cumulabili con il beneficio di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro, sono determinate le modalità per la restituzione nel caso in cui il lavoratore, nei ventiquattro mesi successivi a quello della corrispondente, assuma una occupazione alle altrui dipendenze nel settore privato o in quello pubblico, nonché le modalità per la riscossione delle somme di cui all'articolo 5, commi 4 e 6”.
Attenzione
Il lavoratore che si rioccupa come dipendente - pubblico o privato - nei 24 mesi successivi alla data di erogazione dell'anticipo, è tenuto a restituire la somma percepita. Il lavoratore è tenuto a dare comunicazione scritta all' INPS entro 10 giorni dall'avvenuta assunzione
L’indennità pertanto spetta ai lavoratori posti in mobilità che, successivamente, decidano di:
- iniziare un’attività autonoma per la quale sia necessaria l’iscrizione alla CCIAA ovvero negli appositi albi professionali o elenchi di categoria (circolare 70 del 30/3/1996)
- iniziare un’attività autonoma assoggettata a ritenuta di acconto per la quale non è prevista l’iscrizione negli appositi albi professionali e/o elenchi di categoria (circolare 70 del 30/3/1996) compresa l’attività imprenditoriale in cui non si concorre in maniera prevalente col proprio lavoro (sentenza della Corte di Cassazione n. 9007 del 2002 - circolare 174 del 28/11/2002)
- sviluppare a tempo pieno un'attività autonoma iniziata durante il periodo di lavoro dipendente (Corte di Cassazione sentenza n. 6679 del 2001 – circolare 174 del 28/11/2002)
- associarsi in cooperativa.
Secondo le indicazioni reperite sul sito Inps: la domanda va presentata all’Inps, per il tramite del Centro per l’Impiego competente per territorio, utilizzando il modello Domanda di anticipazione dell’indennità di mobilità – Modello DS21/ANT Codice SR24. La domanda deve essere corredata della documentazione che attesti il tipo di attività autonoma o imprenditoriale che l’interessato intende avviare ovvero l’attività di associato alla cooperativa. Esempi: artigiano: iscrizione all’albo. Commerciante: iscrizione appositi registri. Agente e rappresentante di commercio o mediatore: iscrizioni negli appositi ruoli e, se previsto, autorizzazione del comune o della Polizia di Stato per l’esercizio dell’attività. Libero professionista: iscrizione nei relativi albi. Qualora non esistano albi o non sia obbligatoria l’iscrizione, devono essere forniti tutti gli elementi necessari a dimostrare che si intende effettivamente svolgere l’attività dichiarata: partita IVA, contratto di affitto, utenze, ecc.. Socio di cooperativa: certificato di iscrizione nel registro prefettizio o nello schedario generale della cooperazione; stralcio dell’elenco dei soci corredato da una dichiarazione del presidente della cooperativa attestante l’avvenuta iscrizione dell’interessato e l’attività allo stesso assegnata,
La domanda va presentata entro 60 giorni dalla data di inizio dell'attività autonoma o dell’associazione in cooperativa. Qualora l’attività autonoma o l’associazione in cooperativa sia iniziata in periodo antecedente il collocamento in mobilità, i 60 giorni decorreranno dalla data di licenziamento.
[1] Da
ricordare che in base all’art. 2 della legge 92 del 2012 comma 46 ha previsto:
“Per
i lavoratori collocati in mobilità a
decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2016
ai sensi dell'articolo
7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
successive modificazioni, il
periodo massimo
di diritto della
relativa indennità di
cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223,
e' ridefinito nei seguenti termini:
a)
lavoratori collocati in mobilità nel periodo dal 1°
gennaio 2013 al 31 dicembre 2014:
1) lavoratori di cui all'articolo 7,
comma 1: dodici
mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i
quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto
i cinquanta anni;
2) lavoratori di cui all'articolo
7, comma 2:
ventiquattro mesi, elevato a trentasei per i
lavoratori che hanno
compiuto i quaranta anni e a
quarantotto per i lavoratori che hanno
compiuto i cinquanta anni;
b) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 22 GIUGNO
2012, N.
83, CONVERTITO
CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134;
c) lavoratori collocati in mobilita' nel periodo dal 1°
gennaio 2015 al 31 dicembre 2015:
1) lavoratori di cui all'articolo 7,
comma 1: dodici
mesi, elevato a diciotto per i lavoratori che hanno
compiuto i quaranta anni e a ventiquattro per i
lavoratori che hanno compiuto i cinquanta
anni;
2) lavoratori di cui all'articolo 7,
comma 2: dodici
mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i
quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto
i cinquanta anni;
d)
lavoratori collocati in mobilita' nel periodo dal 1°
gennaio 2016 al 31 dicembre 2016:
1) lavoratori di cui all'articolo 7,
comma 1: dodici
mesi, elevato a diciotto per i lavoratori che hanno compiuto
i cinquanta anni;
2) lavoratori di cui all'articolo 7,
comma 2: dodici
mesi, elevato a diciotto per i lavoratori che hanno
compiuto i quaranta anni e a ventiquattro per i
lavoratori che hanno compiuto i cinquanta
anni.
[2] 1. I lavoratori collocati in mobilità ai sensi
dell'articolo 4, che siano in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 16, comma 1, hanno diritto ad una indennità per un
periodo massimo di
dodici mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno
compiuto i quaranta anni e a
trentasei per i lavoratori che hanno
compiuto i cinquanta anni.
L'indennità spetta nella
misura percentuale, di
seguito indicata,
del trattamento straordinario
di integrazione salariale che
hanno percepito ovvero che sarebbe
loro spettato nel periodo immediatamente precedente la
risoluzione del rapporto
di lavoro;
a)
per i primi dodici mesi; cento per cento;
b)
da tredicesimo al trentaseiesimo mese: ottanta
per cento
[3] 2. Nelle aree di cui al testo
unico approvato con
decreto del Presidente della
Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la indennità
di mobilità e' corrisposta per un periodo di massimo
di ventiquattro mesi elevato a
trentasei per i
lavoratori che hanno
compiuto i quaranta anni, e a
quarantotto per i lavoratori che hanno compiuto
i cinquanta anni. Essa spetta nella seguente misura:
a)
per i primi dodici mesi: cento per cento;
b) dal tredicesimo al
quarantottesimo mese: ottanta per cento
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