Quando è legittimo un
patto di prova?
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Quando è stipulato in forma scritta
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Quando è stipulato prima o contestualmente l’inizio del
rapporto
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Quando indica la mansione da espletare
Come indicato dalla giurisprudenza di legittimità:
“La forma scritta necessaria, a norma dell’art. 2096 cc, per il patto di assunzione
in prova è richiesta "ad substantiam", e tale essenziale requisito di
forma, la cui mancanza comporta la nullità assoluta del patto di prova, deve
sussistere sin dall'inizio del rapporto, senza alcuna possibilità di
equipollenti o sanatorie, potendosi ammettere solo la non contestualità della
sottoscrizione di entrambe le parti prima della esecuzione del contratto, ma
non anche la successiva documentazione della clausola verbalmente pattuita
mediante la sottoscrizione, originariamente mancante, di una delle parti,
atteso che ciò si risolverebbe nella inammissibile convalida di un atto nullo,
con sostanziale diminuzione della tutela del lavoratore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la
sentenza di merito che aveva ritenuto la nullità del patto di prova
sottoscritto dal dipendente a distanza di alcuni giorni dall'assunzione).
(Rigetta, App. Ancona, 17/07/2006) Cass. civ., Sez. lavoro, 22/10/2010, n. 21758
In quella di merito:
“Il patto di prova ha natura di condizione sospensiva degli effetti del
contratto, atteso che la sua funzione è quella di tutelare l'interesse delle
parti a sperimentare la reciproca convenienza alla definitiva instaurazione del
rapporto. In siffatto periodo, la risoluzione del rapporto rappresenta
espressione di un diritto di recesso ad nutum spettante al datore di lavoro.
Altresì, ai fini dell'esistenza di un valido patto di prova, occorre che il patto
risulti da atto scritto e che si sia formato in epoca anteriore o contestuale
rispetto all'inizio del rapporto di lavoro”. Trib. Milano, Sez. lavoro,
21/10/2011
“Il patto di prova, stipulato con il lavoratore, deve rivestire, ai
fini della validità, la forma scritta richiesta richiesta ad substantiam; la
mancanza di tale requisito comporta la nullità assoluta del patto in prova
dovendo sussistere sin dall'inizio del rapporto senza alcuna possibilità di
sanatorie potendosi ammettere solo la non contestualità della sottoscrizione di
entrambe le parti prima dell'esecuzione del contratto”. Trib. Aosta, Sez.
lavoro, 09/09/2011
“Il patto di prova apposto al contratto di lavoro deve non solo
risultare da atto scritto ma contenere - se del caso ponendo riferimento,
eventualmente, alle previsioni del contratto collettivo ove sia in esso
riportata in modo sufficientemente chiaro e preciso - anche la specifica
indicazione della mansione da espletarsi, la cui mancanza costituisce motivo,
di nullità del patto - (con automatica conversione dell'assunzione in
definitiva sin dall'inizio) a prescindere dal livello contrattuale e dalla
natura della mansione assegnata, atteso che, da una parte, la possibilità per
il lavoratore di impegnarsi secondo un programma ben definito in ordine al
quale poter dimostrare le proprie attitudini, e, dall'altra, la facoltà del
datore di lavoro di esprimere la - propria valutazione sull'esito della prova,
presuppongono che questa debba effettuarsi in relazione a compiti esattamente
identificati sin dall'inizio”. Trib. Milano, 20/10/2008
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