sabato 18 aprile 2015

Quando è legittimo un patto di prova?

-          Quando è stipulato in forma scritta
-          Quando è stipulato prima o contestualmente l’inizio del rapporto
-          Quando indica la mansione da espletare


Come indicato dalla giurisprudenza di legittimità:

“La forma scritta necessaria, a norma  dell’art. 2096 cc, per il patto di assunzione in prova è richiesta "ad substantiam", e tale essenziale requisito di forma, la cui mancanza comporta la nullità assoluta del patto di prova, deve sussistere sin dall'inizio del rapporto, senza alcuna possibilità di equipollenti o sanatorie, potendosi ammettere solo la non contestualità della sottoscrizione di entrambe le parti prima della esecuzione del contratto, ma non anche la successiva documentazione della clausola verbalmente pattuita mediante la sottoscrizione, originariamente mancante, di una delle parti, atteso che ciò si risolverebbe nella inammissibile convalida di un atto nullo, con sostanziale diminuzione della tutela del lavoratore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto la nullità del patto di prova sottoscritto dal dipendente a distanza di alcuni giorni dall'assunzione). (Rigetta, App. Ancona, 17/07/2006) Cass. civ., Sez. lavoro, 22/10/2010, n. 21758

In quella di merito:

“Il patto di prova ha natura di condizione sospensiva degli effetti del contratto, atteso che la sua funzione è quella di tutelare l'interesse delle parti a sperimentare la reciproca convenienza alla definitiva instaurazione del rapporto. In siffatto periodo, la risoluzione del rapporto rappresenta espressione di un diritto di recesso ad nutum spettante al datore di lavoro. Altresì, ai fini dell'esistenza di un valido patto di prova, occorre che il patto risulti da atto scritto e che si sia formato in epoca anteriore o contestuale rispetto all'inizio del rapporto di lavoro”. Trib. Milano, Sez. lavoro, 21/10/2011

“Il patto di prova, stipulato con il lavoratore, deve rivestire, ai fini della validità, la forma scritta richiesta richiesta ad substantiam; la mancanza di tale requisito comporta la nullità assoluta del patto in prova dovendo sussistere sin dall'inizio del rapporto senza alcuna possibilità di sanatorie potendosi ammettere solo la non contestualità della sottoscrizione di entrambe le parti prima dell'esecuzione del contratto”. Trib. Aosta, Sez. lavoro, 09/09/2011


“Il patto di prova apposto al contratto di lavoro deve non solo risultare da atto scritto ma contenere - se del caso ponendo riferimento, eventualmente, alle previsioni del contratto collettivo ove sia in esso riportata in modo sufficientemente chiaro e preciso - anche la specifica indicazione della mansione da espletarsi, la cui mancanza costituisce motivo, di nullità del patto - (con automatica conversione dell'assunzione in definitiva sin dall'inizio) a prescindere dal livello contrattuale e dalla natura della mansione assegnata, atteso che, da una parte, la possibilità per il lavoratore di impegnarsi secondo un programma ben definito in ordine al quale poter dimostrare le proprie attitudini, e, dall'altra, la facoltà del datore di lavoro di esprimere la - propria valutazione sull'esito della prova, presuppongono che questa debba effettuarsi in relazione a compiti esattamente identificati sin dall'inizio”. Trib. Milano, 20/10/2008


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