Come regolamenta il
codice disciplinare il ccnl giornalisti?
In base all’art. 50
“Fermi restando gli obblighi, i
doveri e i diritti fissati dalla legge 3 febbraio 1963, n. 69, che regolamenta
la professione giornalistica e le relative competenze disciplinari dei Consigli
dell'Ordine, il giornalista è tenuto al rispetto degli obblighi derivanti
dall'applicazione del presente contratto e delle norme di legge (artt. 2104,
2105 e 2106 C .C.).
In presenza di violazioni dei predetti
obblighi l'azienda, fatto salvo quanto previsto dal 2° comma dell'art.2104 e
dall'art.2106 C.C., potrà assumere, sentito il Direttore, in considerazione
della gravità della violazione o della reiterazione della stessa, nel rispetto
delle procedure previste dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i
seguenti provvedimenti disciplinari:
1) Rimprovero verbale Il
rimprovero verbale si applica nelle ipotesi di lievi infrazioni e nelle ipotesi
di inosservanza degli obblighi previsti dall'art.7 del contratto[1].
2) Rimprovero scritto In caso di
violazione degli obblighi contrattuali e di legge ovvero per mancata
comunicazione dell'assenza senza giustificato motivo.
3) Multa Per recidive delle
violazioni di cui ai punti precedenti.
4) Sospensione dal lavoro e dalla
retribuzione per un periodo non superiore a 5 giorni In considerazione della
gravità e della recidività della violazione degli obblighi di legge e di
specifici obblighi di contratto, ovvero per l'uso di strumenti aziendali per un
lavoro estraneo all'attività dell'azienda, per il danneggiamento di notevole
entità di materiale aziendale, per colpa grave.
5) Licenziamento Il provvedimento
del licenziamento potrà essere adottato in conformità con le disposizioni
contenute nella legge 15.7.1966, n. 604 e per violazione dell'art.8 del
contratto[2].
[1] ORARIO DI LAVORO - SETTIMANA CORTA ORARIO DI CHIUSURA
Art. 7 Le parti concordano nel ritenere che l'esercizio dell'attività
giornalistica rende difficile l'esatta determinazione del numero delle ore di
lavoro e della loro distribuzione. Per i giornalisti professionisti di cui
all'art.1 del presente contratto è fissato un orario di lavoro di massima di 36
ore settimanali suddiviso, per effetto della settimana corta, in cinque giorni.
Ai fini del migliore assetto organizzativo e produttivo delle redazioni per i
giornalisti normalmente addetti a servizi che esigono prevalente attività
esterna nonché per esigenze specifiche di altri settori redazionali o per le
caratteristiche particolari di singole testate, può essere concordata, d'intesa
fra azienda, direttore e comitato di redazione la distribuzione dell'orario di
lavoro settimanale in misura differenziata per i cinque giorni lavorativi della
settimana. Il direttore programma il lavoro dei giornalisti che svolgono
esclusivamente attività di rielaborazione, adattamento e coordinamento dei
testi con l'uso sistematico dei VDT (compresi i PC redazionali collegati o meno
al sistema), sulla base di periodi di turnazione che tengano conto delle
esigenze specifiche delle redazioni. Tale turnazione deve consentire in armonia
con le richiamate esigenze specifiche delle redazioni, l'adibizione dei
giornalisti per un giorno alla settimana (escluse le ferie) ad altre mansioni
per servizi che comportino l'uso dei VDT (compresi i p.c. redazionali collegati
o meno al sistema) esclusivamente per la stesura di articoli o altro materiale
giornalistico di propria elaborazione. In relazione alle esigenze organizzative
redazionali i suddetti giorni di turnazione potranno essere cumulati fino ad un
massimo di otto giorni. Il regime di turnazione previsto dal precedente comma,
che non deve incidere sulla funzionalità organizzativa e sull’economicità della
gestione sarà programmato individuando le disponibilità - accertate dal
direttore, sentito il CdR - degli altri componenti la redazione ad effettuare
le prestazioni proprie dei giornalisti in turnazione e di questi ultimi ad
assolvere le diverse mansioni loro affidate. Per i periodici è consentita la
distribuzione dell'orario di lavoro settimanale in misura differenziata per
cinque giorni lavorativi della settimana. Le modalità per l'applicazione di
tali deroghe saranno concordate aziendalmente con il comitato di redazione. In
ogni caso la prestazione del lavoro giornaliero deve essere contenuta nell'arco
massimo di 10 ore. Il giornalista ha diritto oltre al riposo domenicale, ad un
altro giorno di riposo retribuito infrasettimanale che non può coincidere con
una festività. Le ore di lavoro straordinario devono essere richieste e
certificate dal direttore o dal capo redattore o dai capi-servizio delegati e
non possono, di norma, superare le 22 ore mensili. In ogni caso l'opera
richiesta e prestata al di là dell'orario che dovrà essere in precedenza
stabilito e comunicato settimanalmente all'interessato, oppure oltre l'arco di
impegno, dà diritto ad un compenso straordinario pari alla retribuzione oraria
maggiorata del 20%. La retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione
mensile per 26 e dividendo il quoziente che ne risulta per sei.
Per
la determinazione della retribuzione oraria si terrà conto dei seguenti
elementi costitutivi della retribuzione: minimo di stipendio, contingenza,
scatti di anzianità, maggiorazioni contrattuali (escluse a questi effetti
quelle per lavoro festivo e domenicale), eventuali superminimi. I giornalisti
che hanno scelto la corresponsione a forfait del compenso straordinario possono
conservarla. Qualora nelle redazioni, ed in particolare nei servizi di cronaca,
si determinino circostanze che comportino il superamento non occasionale del
limite di 22 ore di straordinario al mese, l'editore, il direttore ed il
comitato di redazione si incontreranno al fine di valutare le esigenze del
servizio per individuare gli opportuni provvedimenti, idonei ad una migliore
organizzazione del lavoro redazionale, eventualmente con revisione
dell'organico relativo, ed alla soluzione di quei casi di giornalisti che
assolvono mansioni che non consentono abitualmente l'osservanza dell'orario di
lavoro. Fermo restando il diritto a fruire del giorno di riposo derivante
dall'applicazione della settimana corta, dall'osservanza degli orari di lavoro
sono esclusi i direttori, vice direttori, condirettori, redattori capo,
titolari o capi ufficio di corrispondenza dalla capitale, corrispondenti dalle
capitali estere, capi o titolari degli uffici regionali delle agenzie di
informazioni per la stampa, i critici, gli inviati, gli informatori politici e
parlamentari ed i vaticanisti: ad essi verrà corrisposta un’indennità mensile
compensativa non inferiore al 15% della retribuzione mensile (escluse a questi
effetti le maggiorazioni per lavoro festivo e domenicale e, per le situazioni
economiche in atto, la quota di superminimo individuale eccedente l'importo
corrispondente al minimo tabellare della categoria di appartenenza), ove già
non godano di un superminimo di almeno pari entità concesso a titolo di lavoro
straordinario. L'indennità compensativa è assorbibile in tale superminimo sino
a concorrenza. Qualora il giornalista per cause di forza maggiore sia chiamato
a dare la prestazione nel giorno di riposo derivante dalla settimana corta ha
diritto di recuperarlo entro 30 giorni. Ai giornalisti chiamati occasionalmente
a prestare servizio esterno oppure occasionalmente in funzione di inviati, sarà
riconosciuta un’indennità giornaliera forfetaria per tale prestazione pari al
30% di 1/26 della retribuzione mensile. Tale indennità comprende il compenso
dovuto per le eventuali ore straordinarie. Restano salve le percentuali di
maggiorazione del lavoro straordinario più favorevoli attualmente in vigore
nell'azienda. Orario di chiusura Il lavoro redazionale deve essere organizzato
in modo da consentire che la chiusura delle pagine in tipografia avvenga entro
e non oltre le ore 1,30 con proiezione verso ulteriori anticipi. Nota a verbale
Considerate le caratteristiche proprie e le modalità di svolgimento
dell'attività giornalistica e le eventuali conseguenti pause di fatto, le parti
si danno atto che per i giornalisti di cui al 4° comma del presente articolo,
l'utilizzo giornaliero del VDT (compresi i PC redazionali collegati o meno al
sistema) non può coincidere con l'orario di lavoro previsto dal 2° comma.
[2] Art. 8 Nessun giornalista può contrarre più di un
rapporto di lavoro regolato dall'art.1 (rapporto a tempo pieno). Il giornalista
quando sia stato assunto per prestare esclusivamente la sua opera ad un’impresa
giornalistica o agenzia di informazioni per la stampa, non potrà assumere altri
incarichi senza esserne autorizzato per iscritto dal direttore, d'accordo con
l'editore. Se al giornalista non assunto in esclusiva sia, in costanza del
rapporto, richiesta la prestazione esclusiva, sarà dovuto un superminimo non
inferiore al 13% da calcolarsi sul minimo di stipendio della categoria alla
quale il giornalista appartiene, salva la facoltà del medesimo di risolvere il
rapporto di lavoro con diritto alle indennità di licenziamento (trattamento di
fine rapporto ed indennità di mancato preavviso). In ogni caso il giornalista
non potrà assumere incarichi in contrasto con gli interessi morali e materiali
dell’azienda alla quale appartiene. Fatti salvi questi interessi, il
giornalista potrà manifestare le proprie opinioni attraverso altre
pubblicazioni di carattere culturale, religioso, politico o sindacale.