venerdì 5 agosto 2016

Come regolamenta il codice disciplinare il ccnl giornalisti?

In base all’art. 50

“Fermi restando gli obblighi, i doveri e i diritti fissati dalla legge 3 febbraio 1963, n. 69, che regolamenta la professione giornalistica e le relative competenze disciplinari dei Consigli dell'Ordine, il giornalista è tenuto al rispetto degli obblighi derivanti dall'applicazione del presente contratto e delle norme di legge (artt. 2104, 2105 e 2106 C.C.).

 In presenza di violazioni dei predetti obblighi l'azienda, fatto salvo quanto previsto dal 2° comma dell'art.2104 e dall'art.2106 C.C., potrà assumere, sentito il Direttore, in considerazione della gravità della violazione o della reiterazione della stessa, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i seguenti provvedimenti disciplinari:

1) Rimprovero verbale Il rimprovero verbale si applica nelle ipotesi di lievi infrazioni e nelle ipotesi di inosservanza degli obblighi previsti dall'art.7 del contratto[1].

2) Rimprovero scritto In caso di violazione degli obblighi contrattuali e di legge ovvero per mancata comunicazione dell'assenza senza giustificato motivo.

3) Multa Per recidive delle violazioni di cui ai punti precedenti.

4) Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 5 giorni In considerazione della gravità e della recidività della violazione degli obblighi di legge e di specifici obblighi di contratto, ovvero per l'uso di strumenti aziendali per un lavoro estraneo all'attività dell'azienda, per il danneggiamento di notevole entità di materiale aziendale, per colpa grave.

5) Licenziamento Il provvedimento del licenziamento potrà essere adottato in conformità con le disposizioni contenute nella legge 15.7.1966, n. 604 e per violazione dell'art.8 del contratto[2].














[1] ORARIO DI LAVORO - SETTIMANA CORTA ORARIO DI CHIUSURA Art. 7 Le parti concordano nel ritenere che l'esercizio dell'attività giornalistica rende difficile l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione. Per i giornalisti professionisti di cui all'art.1 del presente contratto è fissato un orario di lavoro di massima di 36 ore settimanali suddiviso, per effetto della settimana corta, in cinque giorni. Ai fini del migliore assetto organizzativo e produttivo delle redazioni per i giornalisti normalmente addetti a servizi che esigono prevalente attività esterna nonché per esigenze specifiche di altri settori redazionali o per le caratteristiche particolari di singole testate, può essere concordata, d'intesa fra azienda, direttore e comitato di redazione la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale in misura differenziata per i cinque giorni lavorativi della settimana. Il direttore programma il lavoro dei giornalisti che svolgono esclusivamente attività di rielaborazione, adattamento e coordinamento dei testi con l'uso sistematico dei VDT (compresi i PC redazionali collegati o meno al sistema), sulla base di periodi di turnazione che tengano conto delle esigenze specifiche delle redazioni. Tale turnazione deve consentire in armonia con le richiamate esigenze specifiche delle redazioni, l'adibizione dei giornalisti per un giorno alla settimana (escluse le ferie) ad altre mansioni per servizi che comportino l'uso dei VDT (compresi i p.c. redazionali collegati o meno al sistema) esclusivamente per la stesura di articoli o altro materiale giornalistico di propria elaborazione. In relazione alle esigenze organizzative redazionali i suddetti giorni di turnazione potranno essere cumulati fino ad un massimo di otto giorni. Il regime di turnazione previsto dal precedente comma, che non deve incidere sulla funzionalità organizzativa e sull’economicità della gestione sarà programmato individuando le disponibilità - accertate dal direttore, sentito il CdR - degli altri componenti la redazione ad effettuare le prestazioni proprie dei giornalisti in turnazione e di questi ultimi ad assolvere le diverse mansioni loro affidate. Per i periodici è consentita la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale in misura differenziata per cinque giorni lavorativi della settimana. Le modalità per l'applicazione di tali deroghe saranno concordate aziendalmente con il comitato di redazione. In ogni caso la prestazione del lavoro giornaliero deve essere contenuta nell'arco massimo di 10 ore. Il giornalista ha diritto oltre al riposo domenicale, ad un altro giorno di riposo retribuito infrasettimanale che non può coincidere con una festività. Le ore di lavoro straordinario devono essere richieste e certificate dal direttore o dal capo redattore o dai capi-servizio delegati e non possono, di norma, superare le 22 ore mensili. In ogni caso l'opera richiesta e prestata al di là dell'orario che dovrà essere in precedenza stabilito e comunicato settimanalmente all'interessato, oppure oltre l'arco di impegno, dà diritto ad un compenso straordinario pari alla retribuzione oraria maggiorata del 20%. La retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 26 e dividendo il quoziente che ne risulta per sei.
Per la determinazione della retribuzione oraria si terrà conto dei seguenti elementi costitutivi della retribuzione: minimo di stipendio, contingenza, scatti di anzianità, maggiorazioni contrattuali (escluse a questi effetti quelle per lavoro festivo e domenicale), eventuali superminimi. I giornalisti che hanno scelto la corresponsione a forfait del compenso straordinario possono conservarla. Qualora nelle redazioni, ed in particolare nei servizi di cronaca, si determinino circostanze che comportino il superamento non occasionale del limite di 22 ore di straordinario al mese, l'editore, il direttore ed il comitato di redazione si incontreranno al fine di valutare le esigenze del servizio per individuare gli opportuni provvedimenti, idonei ad una migliore organizzazione del lavoro redazionale, eventualmente con revisione dell'organico relativo, ed alla soluzione di quei casi di giornalisti che assolvono mansioni che non consentono abitualmente l'osservanza dell'orario di lavoro. Fermo restando il diritto a fruire del giorno di riposo derivante dall'applicazione della settimana corta, dall'osservanza degli orari di lavoro sono esclusi i direttori, vice direttori, condirettori, redattori capo, titolari o capi ufficio di corrispondenza dalla capitale, corrispondenti dalle capitali estere, capi o titolari degli uffici regionali delle agenzie di informazioni per la stampa, i critici, gli inviati, gli informatori politici e parlamentari ed i vaticanisti: ad essi verrà corrisposta un’indennità mensile compensativa non inferiore al 15% della retribuzione mensile (escluse a questi effetti le maggiorazioni per lavoro festivo e domenicale e, per le situazioni economiche in atto, la quota di superminimo individuale eccedente l'importo corrispondente al minimo tabellare della categoria di appartenenza), ove già non godano di un superminimo di almeno pari entità concesso a titolo di lavoro straordinario. L'indennità compensativa è assorbibile in tale superminimo sino a concorrenza. Qualora il giornalista per cause di forza maggiore sia chiamato a dare la prestazione nel giorno di riposo derivante dalla settimana corta ha diritto di recuperarlo entro 30 giorni. Ai giornalisti chiamati occasionalmente a prestare servizio esterno oppure occasionalmente in funzione di inviati, sarà riconosciuta un’indennità giornaliera forfetaria per tale prestazione pari al 30% di 1/26 della retribuzione mensile. Tale indennità comprende il compenso dovuto per le eventuali ore straordinarie. Restano salve le percentuali di maggiorazione del lavoro straordinario più favorevoli attualmente in vigore nell'azienda. Orario di chiusura Il lavoro redazionale deve essere organizzato in modo da consentire che la chiusura delle pagine in tipografia avvenga entro e non oltre le ore 1,30 con proiezione verso ulteriori anticipi. Nota a verbale Considerate le caratteristiche proprie e le modalità di svolgimento dell'attività giornalistica e le eventuali conseguenti pause di fatto, le parti si danno atto che per i giornalisti di cui al 4° comma del presente articolo, l'utilizzo giornaliero del VDT (compresi i PC redazionali collegati o meno al sistema) non può coincidere con l'orario di lavoro previsto dal 2° comma.

[2] Art. 8 Nessun giornalista può contrarre più di un rapporto di lavoro regolato dall'art.1 (rapporto a tempo pieno). Il giornalista quando sia stato assunto per prestare esclusivamente la sua opera ad un’impresa giornalistica o agenzia di informazioni per la stampa, non potrà assumere altri incarichi senza esserne autorizzato per iscritto dal direttore, d'accordo con l'editore. Se al giornalista non assunto in esclusiva sia, in costanza del rapporto, richiesta la prestazione esclusiva, sarà dovuto un superminimo non inferiore al 13% da calcolarsi sul minimo di stipendio della categoria alla quale il giornalista appartiene, salva la facoltà del medesimo di risolvere il rapporto di lavoro con diritto alle indennità di licenziamento (trattamento di fine rapporto ed indennità di mancato preavviso). In ogni caso il giornalista non potrà assumere incarichi in contrasto con gli interessi morali e materiali dell’azienda alla quale appartiene. Fatti salvi questi interessi, il giornalista potrà manifestare le proprie opinioni attraverso altre pubblicazioni di carattere culturale, religioso, politico o sindacale.

giovedì 4 agosto 2016

Che cosa garantisce il fondo d’integrazione salariale introdotto dall’art. 29 del Dlgs 2015 n. 148?

Il fondo garantisce l’erogazione dell’assegno di solidarietà e dell’assegno ordinario alle seguenti condizioni:

a) assegno di solidarietà

In base all’art. 29 comma 3 il fondo “garantisce l'assegno di solidarietà di cui all'articolo 31”. Tale assegno può essere riconosciuto “in favore dei dipendenti di datori di lavoro che stipulano con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative accordi collettivi aziendali che stabiliscono una riduzione dell'orario di lavoro, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di cui all'articolo 24 della legge 1991 n. 223, o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo.
2.  L'assegno di solidarietà può essere corrisposto per un periodo massimo di 12 mesi in un biennio mobile. Ai fini della determinazione della misura dell'assegno di solidarietà per le ore di lavoro non prestate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3.
3.  Gli accordi collettivi aziendali di cui al comma 1 individuano i lavoratori interessati dalla riduzione oraria. La riduzione media oraria non può essere superiore al 60 per cento dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro non può essere superiore al 70 per cento nell'arco dell'intero periodo per il quale l'accordo di solidarietà è stipulato.
4.  Gli accordi di cui al comma 1 devono specificare le modalità attraverso le quali, qualora sia necessario soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, il datore di lavoro può modificare in aumento, nei limiti del normale orario di lavoro, l'orario ridotto. Il maggior lavoro prestato comporta una corrispondente riduzione dell'assegno di solidarietà.
5.  Per l'ammissione all'assegno di solidarietà, il datore di lavoro presenta in via telematica all'INPS domanda di concessione, corredata dall'accordo sindacale, entro sette giorni dalla data di conclusione di questo. Nella domanda deve essere indicato l'elenco dei lavoratori interessati alla riduzione di orario, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali di cui al comma 1 e dal datore di lavoro. Tali informazioni sono inviate dall'INPS alle Regioni e Province Autonome, per il tramite del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, ai fini delle attività e degli obblighi di cui all'articolo 8, comma 1.
6.  La riduzione dell'attività lavorativa deve avere inizio entro il trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.
7.  All'assegno di solidarietà si applica, per quanto compatibile, la normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie”.

b) Assegno ordinario


Nel caso di datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti, il fondo garantisce per una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile l'ulteriore prestazione dell’assegno ordinario, in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie, ad esclusione delle intemperie stagionali, e straordinarie, limitatamente alle causali per riorganizzazione e crisi aziendale. La prestazione di un assegno ordinario di importo almeno pari all'integrazione salariale che secondo l’art. 3 del Dlgs 81 del 2015 “ammonta all'80 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell'orario contrattuale….. l’importo non può superare per l'anno 2015 gli importi massimi mensili seguenti: a)   euro 971,71 quando la retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, è pari o inferiore a euro 2.102,24; b)  euro 1.167,91 quando la retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, è superiore a euro 2.102,24”.

mercoledì 3 agosto 2016

A quanto ammonta il finanziamento del fondo d’integrazione salariale introdotto dall’art. 29 del Dlgs 2015 n. 148?
?


In base all’art. 29 comma 8 del Dlgs 2015 n. 148 “A decorrere dal 1° gennaio 2016, l'aliquota di finanziamento del fondo è fissata allo 0,65 per cento, per i datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti, e allo 0,45 per cento, per i datori di lavoro che occupano mediamente sino a 15 dipendenti. E' stabilita una contribuzione addizionale a carico dei datori di lavoro connessa all'utilizzo delle prestazioni di cui al comma 3, pari al 4 per cento della retribuzione persa”.

martedì 2 agosto 2016

Quali lavoratori sono i beneficiari del fondo d’integrazione salariale introdotto dall’art. 29 del Dlgs 2015 n. 148?

In base all’art. 3 del DM n. 94343: 1. “Sono destinatari delle prestazioni di cui al presente decreto i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ivi compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante, con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio, che abbiano un'anzianità di effettivo lavoro presso l'unità produttiva per la quale è richiesta la prestazione di almeno novanta giorni alla data di presentazione della domanda di concessione del trattamento.
2.  Ai fini del requisito di cui al comma precedente, l'anzianità di effettivo lavoro del lavoratore che passa alle dipendenze dell'impresa subentrante nell'appalto, si computa tenendo conto del periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato nell'attività appaltata.

3.  Per gli apprendisti di cui al comma 1, alla ripresa dell'attività lavorativa a seguito di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, il periodo di apprendistato è prolungato in misura equivalente all'ammontare delle ore di integrazione salariale fruite”.

lunedì 1 agosto 2016

Cosa è il fondo d’integrazione salariale introdotto dall’art. 29 del Dlgs 2015 n. 148?



E’ un sistema d’integrazione salariale che copre in base al comma 2 dell’art. 29 del Dlgs 2015 n. 148 “i datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell'ambito di applicazione del Titolo I del presente decreto e che non hanno costituito fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 26 o fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all'articolo 27. Ai fini del raggiungimento della soglia dimensionale vengono computati anche gli apprendisti”.