Che cosa garantisce il fondo d’integrazione salariale introdotto
dall’art. 29 del Dlgs 2015 n. 148?
Il fondo garantisce l’erogazione
dell’assegno di solidarietà e dell’assegno ordinario alle seguenti condizioni:
a) assegno di solidarietà
In base all’art. 29 comma 3 il
fondo “garantisce l'assegno di
solidarietà di cui all'articolo 31” .
Tale assegno può essere riconosciuto “in favore dei dipendenti di datori di
lavoro che stipulano con le organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative accordi collettivi aziendali che stabiliscono una riduzione
dell'orario di lavoro, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale
nel corso della procedura di cui all'articolo 24 della legge 1991 n. 223, o al
fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo
oggettivo.
2. L'assegno di solidarietà può essere corrisposto per un periodo
massimo di 12 mesi in un biennio mobile. Ai fini della determinazione della
misura dell'assegno di solidarietà per le ore di lavoro non prestate si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 3.
3. Gli accordi collettivi aziendali di cui al comma 1 individuano
i lavoratori interessati dalla riduzione oraria. La riduzione media oraria non
può essere superiore al 60 per cento dell'orario giornaliero, settimanale o
mensile dei lavoratori interessati. Per ciascun lavoratore, la percentuale di
riduzione complessiva dell'orario di lavoro non può essere superiore al 70 per
cento nell'arco dell'intero periodo per il quale l'accordo di solidarietà è
stipulato.
4. Gli accordi di cui al comma 1 devono specificare le modalità
attraverso le quali, qualora sia necessario soddisfare temporanee esigenze di
maggior lavoro, il datore di lavoro può modificare in aumento, nei limiti del
normale orario di lavoro, l'orario ridotto. Il maggior lavoro prestato comporta
una corrispondente riduzione dell'assegno di solidarietà.
5. Per l'ammissione all'assegno di solidarietà, il datore di
lavoro presenta in via telematica all'INPS domanda di concessione, corredata
dall'accordo sindacale, entro sette giorni dalla data di conclusione di questo.
Nella domanda deve essere indicato l'elenco dei lavoratori interessati alla riduzione
di orario, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali di cui al comma 1 e dal
datore di lavoro. Tali informazioni sono inviate dall'INPS alle Regioni e
Province Autonome, per il tramite del sistema informativo unitario delle
politiche del lavoro, ai fini delle attività e degli obblighi di cui
all'articolo 8, comma 1.
6. La riduzione dell'attività lavorativa deve avere inizio entro
il trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.
7. All'assegno di solidarietà si applica, per quanto compatibile,
la normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie”.
b) Assegno ordinario
Nel caso di datori di lavoro che
occupano mediamente più di quindici dipendenti, il fondo garantisce per una
durata massima di 26 settimane in un biennio mobile l'ulteriore prestazione
dell’assegno ordinario, in relazione alle causali di riduzione o sospensione
dell'attività lavorativa previste dalla normativa in materia di integrazioni
salariali ordinarie, ad esclusione delle intemperie stagionali, e
straordinarie, limitatamente alle causali per riorganizzazione e crisi
aziendale. La prestazione di un assegno ordinario di importo almeno pari
all'integrazione salariale che secondo l’art. 3 del Dlgs 81 del 2015 “ammonta all'80 per cento della retribuzione
globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate,
comprese fra le ore zero e il limite dell'orario contrattuale….. l’importo non
può superare per l'anno 2015 gli importi massimi mensili seguenti: a)
euro 971,71 quando la retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del
trattamento, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, è pari o inferiore
a euro 2.102,24; b) euro 1.167,91 quando la retribuzione mensile di
riferimento per il calcolo del trattamento, comprensiva dei ratei di mensilità
aggiuntive, è superiore a euro 2.102,24” .
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