Quali lavoratori sono i
beneficiari del fondo d’integrazione salariale introdotto dall’art. 29 del Dlgs
2015 n. 148?
In base all’art. 3 del DM n.
94343: 1. “Sono destinatari delle
prestazioni di cui al presente decreto i lavoratori assunti con contratto di
lavoro subordinato, ivi compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato
professionalizzante, con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio,
che abbiano un'anzianità di effettivo lavoro presso l'unità produttiva per la
quale è richiesta la prestazione di almeno novanta giorni alla data di
presentazione della domanda di concessione del trattamento.
2. Ai fini del requisito di cui al comma precedente, l'anzianità
di effettivo lavoro del lavoratore che passa alle dipendenze dell'impresa
subentrante nell'appalto, si computa tenendo conto del periodo durante il quale
il lavoratore è stato impiegato nell'attività appaltata.
3. Per gli apprendisti di cui al comma 1, alla ripresa
dell'attività lavorativa a seguito di sospensione o riduzione dell'orario di
lavoro, il periodo di apprendistato è prolungato in misura equivalente
all'ammontare delle ore di integrazione salariale fruite”.
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