Come sono
disciplinati la malattia e l’infortunio nel ccnl turismo CONFCOMMERCIO Cgil
Cisl e Uil?
PARTE GENERALE:
CAPO I – MALATTIA
Articolo 166 - Definizione
(1) Agli effetti di quanto
previsto nel presente capo, si intende per "malattia" ogni
alterazione dello stato di salute, qualunque sia la causa da cui dipende, che
comporti incapacità al lavoro specifico al quale il lavoratore è addetto, o che
comunque comporti la necessità di assistenza medica o la somministrazione di
sussidi terapeutici, salvo i casi che rientrano nella normativa contrattuale e
di legge sugli infortuni di cui al successivo articolo 170.
Articolo 167 - Adempimenti
(1) Nell'ambito della normativa
del Servizio Sanitario Nazionale il datore di lavoro ha l'obbligo di rilasciare
ai propri dipendenti, all'atto dell'assunzione, la certificazione eventualmente
prescritta dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento ai fini
dell'iscrizione del lavoratore stesso al Servizio Sanitario Nazionale.
(2) In tutti i casi di assenza
per malattia la certificazione medica è inviata per via telematica, direttamente
dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all'Istituto nazionale
della previdenza sociale, secondo le modalità stabilite per la trasmissione
telematica dei certificati medici nel settore privato dalla normativa vigente,
e in particolare dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto
dall'articolo 50, comma 5-bis, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, introdotto
dall'articolo 1, comma 810, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dal
predetto Istituto è immediatamente inoltrata, con le medesime modalità, al
datore di lavoro.
(3) In mancanza di tali
comunicazioni, salvo giuste ragioni di impedimento, l'assenza si considera
ingiustificata, ferme restando le sanzioni previste dalla legge per il ritardo
nel recapito o nella trasmissione della certificazione di inizio o di
continuazione della malattia.
(4) Il controllo delle assenze
per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi
degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando
il datore di lavoro lo richieda.
(5) Salvo il caso di opposizione
contro l'accertamento degli organi competenti e conseguente richiesta del
giudizio del collegio medico a ciò preposto, il lavoratore ha l'obbligo di
presentarsi in servizio alla data indicata dal certificato del medico curante;
in caso di mancata presentazione o di
ritardo ingiustificato, il datore
di lavoro resta esonerato dall'obbligo della conservazione del posto di cui al
successivo articolo 173 ed il lavoratore sarà considerato dimissionario,
restando a suo carico l'indennità di mancato preavviso.
(6) In mancanza di comunicazioni
da parte del lavoratore circa eventuali mutamenti di indirizzo, durante il
periodo di assenza per malattia o infortunio, l'azienda presume che esso dimori
all'ultimo indirizzo presso il quale si riserva di far eseguire gli
accertamenti sanitari.
(7) Il lavoratore che presti
servizio in aziende addette alla preparazione, manipolazione e vendita di
sostanze alimentari di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, ha l'obbligo, in caso
di malattia di durata superiore a cinque giorni, di presentare al rientro in
servizio al datore di lavoro il certificato medico dal quale risulti che il
lavoratore non presenta pericolo di contagio dipendente dalla malattia
medesima.
(8) Il datore di lavoro ha facoltà
di far controllare l'idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici
ed istituti specializzati di diritto pubblico.
Articolo 168 – Visite di
controllo
(1) Il lavoratore assente per
malattia è tenuto a rispettare scrupolosamente le prescrizioni mediche inerenti
la permanenza presso il proprio domicilio.
(2) Il lavoratore è tenuto a
trovarsi nel proprio domicilio dalle ore dieci alle ore dodici e dalle ore
diciassette alle ore diciannove di tutti i giorni, comprese le domeniche ed i giorni
festivi al fine di consentire l'effettuazione delle visite di controllo
richieste dal datore di lavoro.
(3) Nel caso in cui a livello
nazionale o territoriale le visite di controllo siano effettuate a seguito di
un provvedimento amministrativo o su decisione dell'ente preposto ai controlli
di malattia in orari diversi da quelli indicati al secondo comma del presente
articolo, questi ultimi saranno adeguati ai nuovi criteri organizzativi.
(4) Salvo i casi di giustificata
e comprovata necessità di assentarsi dal domicilio per le visite, le
prestazioni e gli accertamenti specialistici, nonché le visite ambulatoriali di
controllo, e salvo i casi di forza maggiore, dei quali il lavoratore ha
l'obbligo di dare immediata notizia all'azienda da cui dipende, il mancato
rispetto da parte del lavoratore dell'obbligo di cui al secondo comma del
presente articolo comporta comunque l'applicazione delle sanzioni previste dall’articolo
63, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché l'obbligo dell'immediato
rientro in azienda.
Articolo 169 – Prestazioni
(1) Durante il periodo di
malattia al lavoratore competono oltre alle prestazioni sanitarie assicurate
dal Servizio Sanitario Nazionale quelle economiche previste per ciascun
comparto nella parte speciale del presente Contratto.
(2) Al momento della risoluzione
del rapporto, il datore di lavoro è obbligato a rilasciare una dichiarazione di
responsabilità, dalla quale risulti il numero di giornate di malattia
indennizzate nel corso dei trecentosessantacinque giorni precedenti tale data,
che il lavoratore è tenuto a consegnare al nuovo datore di lavoro.
CAPO II - INFORTUNIO
Articolo 170 - Infortunio
(1) Il datore di lavoro è tenuto
ad assicurare presso l'INAIL il personale soggetto all'obbligo assicurativo
contro gli infortuni sul lavoro secondo le disposizioni di legge contenute nel
testo unico approvato con decreto del presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124 e successive
modificazioni e integrazioni.
(2) Il lavoratore deve dare
immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio
datore di lavoro; quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare
all'obbligo predetto e il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a
conoscenza dell'infortunio, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia
all'INAIL, resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal
ritardo stesso.
(3) Salvo quanto previsto per ciascun
comparto nella parte speciale del presente Contratto, ai sensi dell'articolo 73
del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, il datore
di lavoro è tenuto a corrispondere ai lavoratori soggetti all'obbligo
assicurativo contro gliinfortuni sul lavoro l'intera retribuzione per la
giornata in cui avviene l'infortunio ed una indennità pari al sessanta per
cento della normale retribuzione giornaliera per i tre giorni successivi
(periodo di carenza).
Articolo 171 – Divieto di cumulo
(1) Per il personale assicurato
dal datore di lavoro contro infortuni resta inibita ogni forma di cumulo tra le
indennità relative a tale assicurazione e le prestazioni corrisposte dall'INPS.
Articolo 172 – Anticipazione
indennità Inail
(1) In caso di infortunio sul
lavoro, alle normali scadenze dei periodi di paga, il datore di lavoro
corrisponderà al lavoratore assunto a tempo indeterminato, a titolo di
anticipazione, l’indennità per inabilità temporanea assoluta e ne chiederà il
rimborso all’Istituto assicuratore.
(2) Per il recupero della somma
erogata, all’atto della denuncia di infortunio l’azienda dichiarerà di
avvalersi delle disposizioni dell’articolo 70 del decreto presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
(3) Qualora l’INAIL non riconosca
il diritto all’indennità o, comunque, non ne rimborsi l’importo al datore di
lavoro, l’anticipazione sarà detratta dalla retribuzione, ratealmente.
(4) Qualora nel corso di tale
periodo intervenga la cessazione del rapporto di lavoro, i restanti importi da
recuperare saranno trattenuti, complessivamente, dalle competenze di fine
rapporto.
(5) Le parti si danno atto che la
pratica attuazione di quanto previsto dalpresente articolo è soggetta all’autorizzazione
dell’INAIL. Al fine di agevolare le relative procedure, le parti notificheranno
all’istituto il contenuto del presente articolo.
CAPO III - CONSERVAZIONE DEL
POSTO
Articolo 173 – Conservazione del
posto
(1) In caso di malattia accertata
o di infortunio il personale che non sia in periodo di prova o di preavviso ha
diritto alla conservazione del posto per unperiodo di centottanta giorni per
anno, intendendosi per tale il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31
dicembre.
(2) Ove il lavoratore si ammali o
si infortuni più volte nel corso dell'anno i relativi periodi di assenza sono
cumulabili agli effetti del raggiungimento del termine massimo di conservazione
del posto di cui al precedente comma.
(3) Per il personale assunto a
termine, la conservazione del posto è comunque limitata al solo periodo di
stagione o di ingaggio.
(4) Qualora allo scadere del
periodo per il quale è obbligatoria la conservazione del posto, il personale
non possa riprendere servizio per il protrarsi della malattia, il rapporto di
lavoro si intenderà risolto con diritto all'intero trattamento di fine rapporto
ed a quanto altro dovuto, esclusa
l'indennità sostitutiva di
preavviso.
Articolo 174 – Aspettativa
generica
(1) Nei confronti dei lavoratori
ammalati e infortunati sul lavoro la conservazione del posto, fissata nel
periodo massimo di 180 giorni dall'articolo 173 del presente Contratto, sarà
prolungata, a richiesta del lavoratore, per un ulteriore periodo non superiore
a centoventi giorni, alle
seguenti condizioni:
a) che non si tratti di malattie
croniche e/o psichiche, fatto salvo quanto disposto al successivo articolo 175
(malattie oncologiche);
b) che siano esibiti dal
lavoratore regolari certificati medici o di degenza ospedaliera;
c) che la richiesta del periodo
eccedente i 180 giorni sia fatta dal lavoratore come "aspettativa
generica" senza retribuzione e senza diritto a maturazione di alcun
istituto contrattuale;
d) che il lavoratore non abbia
già fruito dell’aspettativa in precedenza.
(2) I lavoratori che intendano
beneficiare del periodo di aspettativa di cui al precedente comma dovranno far
pervenire all’azienda richiesta a mezzo centottantesimo giorno di assenza per
malattia o infortunio e firmare espressa dichiarazione di accettazione delle
suddette condizioni.
(3) Al termine del periodo di
aspettativa il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento ai sensi del
precedente articolo 173; il periodo stesso è considerato utile ai fini
dell'anzianità di servizio in caso di prosecuzione del rapporto.
Articolo 175 - Malattie
oncologiche
(1) Con riferimento ai malati con
gravi patologie oncologiche accertate da una commissione medica istituita
presso l’azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, il periodo
di aspettativa generica di cui all’articolo 174 sarà prorogato anche se
eccedente i 120 giorni.
(2) Gli interessati dovranno far
pervenire all’azienda, prima della scadenza del centoventesimo giorno di
aspettativa generica, l’ulteriore certificazione medica a comprova dello stato
di salute e della inidoneità alla ripresa del lavoro, contenente i giorni di
proroga concessi dal medico curante o dalla struttura ospedaliera.
Articolo 176 – Rinvio ad altre
disposizioni
(1) Per quanto non previsto dal
presente Contratto in materia di malattia e infortunio valgono le norme di
legge e regolamenti vigenti.
(2) Restano ferme le norme
previste dagli ordinamenti speciali regionali.
(3) Sono fatte salve le
condizioni di miglior favore previste dalla legge per le province redente.
Articolo 177 – Lavoratori affetti
da tubercolosi
(1) I lavoratori affetti da
tubercolosi, che siano ricoverati in istituti sanitari o casi di cura a carico
dell'assicurazione obbligatoria tbc o dello Stato, delle Regioni, delle
Province o dei Comuni, o a proprie spese, hanno diritto alla conservazione del
posto fino a diciotto mesi dalla data di sospensione del lavoro a causa della
malattia tubercolare; nel caso di dimissioni dal sanatorio, per dichiarata
guarigione, prima della scadenza di quattordici mesi dalla data di sospensione
predetta, il diritto alla conservazione del posto sussiste fino a quattro mesi
successivi alla dimissione stessa.
(2) Ai sensi dell'articolo 9
della legge 14 dicembre 1970, n. 1088 le imprese aventi un numero di dipendenti
superiore a quindici unità hanno l'obbligo di conservare il posto ai lavoratori
affetti da tubercolosi fino a sei mesi dopo la data di dimissione dal luogo di
cura per avvenuta guarigione o
stabilizzazione.
(3) Il diritto alla conservazione
del posto cessa comunque ove sia dichiarata l'inidoneità fisica permanente al
posto occupato prima della malattia; in caso di contestazione in merito all'inidoneità
stessa decide in via definitiva il direttore del consorzio provinciale
antitubercolare assistito, a richiesta, da sanitari indicati dalle parti
interessate.
(4) Tanto nei casi di ricovero in
luogo di cura quanto negli altri casi, al lavoratore affetto da malattia
tubercolare sarà riconosciuto nell'anzianità di servizio un periodo massimo di
centottanta giorni.
Sezione aziende Alberghiere
CAPO IX - MALATTIA
Articolo 228 – Trattamento di
malattia
(1) Durante il periodo di
malattia previsto dall'articolo 166 il lavoratore avrà diritto, alle normali
scadenze dei periodi di paga:
a) ad una indennità pari al
cinquanta per cento della retribuzione per i giorni di malattia dal quarto al
ventesimo e pari a due terzi della retribuzione per giorni di malattia dal
ventunesimo in poi, posta a carico dell'INPS ai sensi dell'articolo 74 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, secondo le modalità stabilite, e anticipata dal
datore di lavoro al lavoratore con contratto a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo
1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33. L'importo anticipato dal datore di lavoro è
posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, secondo le modalità di cui
agli articoli 1 e 2 della legge 29 febbraio 1980, n. 33;
b) ad una integrazione
dell'indennità a carico dell'INPS da corrispondersi dal datore di lavoro, a suo
carico, in modo da raggiungere complessivamente la misura del settantacinque
per cento per i giorni dal quarto al ventesimo e del cento per cento per i
giorni dal ventunesimo in poi, della retribuzione
giornaliera netta cui il
lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto.
(2) L'integrazione è dovuta per
centottanta giorni all'anno solare, fatta eccezione per i dipendenti assunti
con contratto a termine o stagionale per i quali l'integrazione non verrà
corrisposta oltre il termine di cessazione del rapporto.
(3) Per gli episodi morbosi a
cavaliere di due anni le giornate di integrazione vanno attribuite ai
rispettivi anni solari.
(4) L'integrazione non è dovuta
se l'INPS non riconosce per qualsiasi motivo l'indennità a suo carico; se
l'indennità stessa è riconosciuta dall'INPS in misura ridotta, il datore di
lavoro non è tenuto ad integrare la parte di indennità non corrisposta
dall'Istituto.
(5) Il periodo di carenza
stabilito dall'Istituto Nazionale Previdenza Sociale è a carico del lavoratore
per il primo giorno ed a carico del datore di lavoro per i successivi due
giorni. Nel caso però che la malattia sia riconosciuta per il periodo eccedente
i detti tre giorni l'intero periodo di carenza sarà a carico del datore di
lavoro.
(6) Per il personale infermo
alloggiato nei locali dell'azienda è in facoltà del datore di lavoro di far
trascorrere il periodo di infermità nell'azienda stessa oppure di richiedere
l'allontanamento in caso di malattie infettive o per necessità di interventi
chirurgici o per difficoltà di adeguata assistenza a causa della natura o
gravità della malattia.
(7) In caso di anticipazione da
parte del datore di lavoro delle spese per i medici e medicine a favore dei
propri dipendenti questi ultimi saranno tenuti ai relativi rimborsi.
(8) Quando il ricovero in
ospedale avvenga per comodità dell'azienda – per malattie per le quali il Servizio
Sanitario Pubblico non prevede il ricovero – le spese per la retta ospedaliera
saranno a carico del datore di lavoro.
(9) Restano ferme le migliori
condizioni in atto nei contratti integrativi territoriali.
CAPO X - INFORTUNIO
Articolo 229 – Personale
impiegatizio
(1) Il personale impiegatizio,
non soggetto all'assicurazione obbligatoria per legge, beneficia della stessa
tutela con facoltà del datore di lavoro di assumere in proprio il rischio
conseguente o provvedere attraverso una forma di assicurazione.
(2) Le relative indennità per
detto personale impiegatizio vengono stabilite con un massimale di almeno
7.746,85 euro per l'invalidità permanente e 5.164,57 euro per la morte.
TITOLO XI - COMPLESSI TURISTICO - RICETTIVI DELL'ARIA APERTA
CAPO VII – MALATTIA
Articolo 278 – Trattamento di
malattia
(1) Durante il periodo di
malattia, previsto dall'articolo 166 il lavoratore avrà diritto, alle normali
scadenze dei periodi di paga:
a) ad una indennità pari al
cinquanta per cento della retribuzione per i giorni di malattia dal quarto al
ventesimo e pari a due terzi della retribuzione per i giorni di malattia dal
ventunesimo in poi, posta a carico dell'INPS ai sensi dell'articolo 74 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, secondo le modalità stabilite, e anticipata dal
datore di lavoro al lavoratore con contratto a tempo indeterminato ai sensi
dell'articolo 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33.L'importo anticipato dal
datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, secondo
le modalità di cui agli articoli 1 e 2 della legge 29febbraio 1980, n. 33;
b) ad una integrazione
dell'indennità a carico dell'INPS da corrispondersi dal datore di lavoro, a suo
carico, in modo da raggiungere complessivamente la misura del settantacinque
per cento per i giorni dal quarto al ventesimo, e del cento per cento, per i
giorni dal ventunesimo in poi, della retribuzione
giornaliera netta cui il
lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto.
(2) L'integrazione è dovuta per
centottanta giorni all'anno solare, fatta eccezione per i dipendenti assunti
con contratto a termine o stagionale per i quali l'integrazione non verrà
corrisposta oltre il termine di cessazione del rapporto.
(3) Per gli episodi morbosi a
cavaliere di due anni le giornate di integrazione vanno attribuite ai
rispettivi anni solari.
(4) L'integrazione non è dovuta
se l'INPS non riconosce per qualsiasi motivo l'indennità a suo carico; se
l'indennità stessa è riconosciuta dall'INPS in misura ridotta, il datore di
lavoro non è tenuto ad integrare la parte di indennità non corrisposta
dall'Istituto.
(5) Il periodo di carenza
stabilito dall'Istituto Nazionale Previdenza Sociale è a carico del lavoratore
per il primo giorno ed a carico del datore di lavoro per i successivi due
giorni. Nel caso però che la malattia sia riconosciuta per il datore di lavoro.
(6) Per il personale infermo
alloggiato nei locali dell'azienda è in facoltà del datore di lavoro di far
trascorrere il periodo di infermità nell'azienda stessa oppure di richiederne
l'allontanamento in caso di malattie infettive o per necessità di interventi
chirurgici o per difficoltà di adeguata assistenza a
causa della natura o gravità
della malattia.
(7) In caso di anticipazione da
parte del datore di lavoro delle spese per medici e medicine a favore dei
propri dipendenti questi ultimi saranno tenuti ai relativi rimborsi.
(8) Quando il ricovero in
ospedale avvenga per comodità dell'azienda – per malattie per le quali il
Servizio Sanitario Pubblico non prevede il ricovero – le spese per retta
ospedaliera saranno a carico del datore di lavoro.
(9) Restano ferme le migliori
condizioni in atto nei contratti integrativi territoriali.
CAPO VIII – INFORTUNIO
Articolo 279 – Personale
impiegatizio
(1) Il personale impiegatizio,
non soggetto all'assicurazione obbligatoria per legge, beneficia della stessa
tutela con facoltà del datore di lavoro di assumere in proprio il rischio
conseguente o provvedere attraverso una forma di assicurazione.
(2) Le relative indennità per
detto personale impiegatizio vengono stabilite con un massimale di almeno
7.746,85 euro in caso di invalidità permanente e 5.164,57 euro in caso di
morte.
TITOLO XII - PUBBLICI ESERCIZI
CAPO VII - MALATTIA ED INFORTUNIO
Articolo 322 - Malattia
(1) Durante il periodo di
malattia il lavoratore avrà diritto alle normali scadenze dei periodi paga:
a) all'indennità di malattia da
corrispondersi dall'INPS nella misura dell'80 per cento, comprensiva della
indennità posta a carico dello stesso Istituto dall'articolo 74 della legge 23
dicembre 1978 n. 833 e della relativa integrazione di cui al decreto
ministeriale 1 febbraio 1957 e al decreto ministeriale 6 agosto 1962, per la
quale i datori di lavoro sono tenuti a versare al predetto Istituto la prevista
aliquota aggiuntiva dello 0,77%. Ai sensi dell'articolo 1 della legge 29
febbraio 1980 n. 33 l'indennità
suddetta è anticipata dal datore di lavoro al lavoratore con contratto a tempo indeterminato
ed è posta a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS secondo le modalità di
cui agli articoli 1 e 2 della stessa legge 29 febbraio 1980 n. 33;
b) alla normale retribuzione da
corrispondersi da parte dei datori di lavoro per i primi tre giorni di malattia
(periodo di carenza) qualora la durata della malattia superi i cinque giorni.
Al personale retribuito con la percentuale di servizio sarà corrisposta la
retribuzione calcolata ai sensi dell'articolo 321.
(2) A titolo di ulteriore e
definitiva integrazione dell'indennità di malattia di cui al punto a) del comma
precedente non dovranno essere operate detrazioni dei ratei di gratifica
natalizia e di gratifica di ferie relativi ai periodi di malattia.
Articolo 323 - Infortunio
(1) In caso di infortunio il
datore di lavoro corrisponderà una integrazione dell'indennità corrisposta
dall'INAIL fino a raggiungere il cento per cento della retribuzione, sin dal
giorno di cui si verifica l'infortunio.
(2) L'integrazione suddetta è
dovuta in tutti i casi in cui l'INAIL corrisponde l'indennità prevista dalla
legge.
(3) Per il restante personale non
soggetto per legge all'obbligo assicurativo il datore di lavoro deve adempiere
ad altre forme di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro che prevedano
indennità nelle modalità e con un minimo di massimale seguenti:
- invalidità temporanea: nella
misura, nei limiti e con le norme stabiliti per il caso di malattia dagli
articoli 167 e 322, considerandosi l'infermità derivante da infortunio compresa
nella previdenza stabilita dall'assicurazione dei dipendenti all'INPS;
- invalidità permanente: 7.746,85
euro;
- morte: 5.164,57 euro.
TITOLO XIII STABILIMENTI BALNEARI
CAPO VII - MALATTIA ED INFORTUNIO
Articolo 367 - Malattia
(1) Durante il periodo di
malattia il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:
a) ad una indennità pari al 50
per cento della retribuzione per i giorni di malattia dal quarto al ventesimo e
pari a due terzi della retribuzione per i giorni di malattia dal ventunesimo in
poi, posta a carico dell' INPS ai sensi dell'articolo 74 della legge 23
dicembre 1978, n. 833, secondo le modalità stabilite, e anticipata dal datore
di lavoro al lavoratore con contratto a tempo indeterminato ai sensi
dell'articolo 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33. L'importo anticipato dal
datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, secondo
le modalità di cui agli articoli 1 e 2 della legge 29 febbraio 1980, n. 33;
b) ad una integrazione della
indennità di malattia corrisposta dall'INPS pari al 28 per cento della
retribuzione, da corrispondersi da parte del datore di lavoro;
c) alla normale retribuzione per
i primi tre giorni di malattia (periodo di carenza), da corrispondersi da parte
del datore di lavoro, sempre che il dipendente abbia provveduto a denunciare la
malattia al proprio datore di lavoro nel termine previsto dall'articolo 167.
(2) A titolo di ulteriore e
definitiva integrazione dell'indennità di malattia di cui alla precedente
lettera a) non dovranno essere operate detrazioni dei ratei di gratifica
natalizia e di gratifica di ferie relative ai periodi di malattia.
(3) L'integrazione prevista sub
b) non è dovuta se l'INPS non riconosce per qualsiasi motivo l'indennità a suo
carico; se l'indennità stessa è riconosciuta dall'INPS in misura ridotta, il
datore di lavoro non è tenuto ad integrare la parte di indennità non
corrisposta dall'Istituto.
Articolo 368 - Infortunio
(1) In caso di infortunio il
datore di lavoro dovrà corrispondere una integrazione dell'indennità
corrisposta dall'INAIL fino a raggiungere il cento per cento della
retribuzione, sin dal giorno in cui si verifica l'infortunio.
(2) L'integrazione suddetta è
dovuta in tutti i casi in cui l'INAIL corrisponde l'indennità prevista dalla legge.
(3) Per il restante personale non
soggetto per legge all'obbligo assicurativo il datore di lavoro deve adempiere
ad altre forme di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro che prevedono
indennità nelle modalità e con un minimo di massimale seguenti:
- invalidità temporanea: nella
misura, nei limiti e con le norme stabilite per il caso di malattia dagli
articoli 167 e 367 considerandosi l'infermità derivante da infortunio, compresa
nella previdenza stabilita dall'assicurazione dei dipendenti all'INPS;
- invalidità permanente: 7.746,85
euro;
- morte: 5.164,57 euro.
TITOLO XIV - ALBERGHI DIURNI
VI - MALATTIA ED INFORTUNIO
Articolo 385 - Malattia
(1) Durante il periodo di
malattia il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:
a) ad una indennità pari al 50
per cento della retribuzione per i giorni di malattia dal quarto al ventesimo e
pari a due terzi della retribuzione per i giorni di malattia dal ventunesimo in
poi, posta a carico dell'INPS ai sensi dell'articolo 74 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, secondo le modalità stabilite, e anticipata dal datore di lavoro
al lavoratore con contratto a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 1
della legge 29 febbraio 1980, n. 33.
L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a
conguaglio con i contributi dovuti all'INPS secondo le modalità di cui agli
articoli 1 e 2 della legge 29 febbraio 1980, n. 33;
b) ad una integrazione della
indennità di malattia corrisposta dall'INPS pari al 28 per cento della
retribuzione, da corrispondersi da parte del datore di lavoro;
c) alla normale retribuzione per
i primi tre giorni di malattia (periodo di carenza) da corrispondersi da parte
del datore di lavoro, sempre che sia stato provveduto da parte del dipendente a
denunciare la malattia al proprio datore di lavoro nel termine previsto
dall'articolo 167.
(2) A titolo di ulteriore e
definitiva integrazione dell'indennità di malattia di cui alla precedente
lettera a) non dovranno essere operate detrazioni dei ratei di gratifica
natalizia e di gratifica di ferie relative ai periodi di malattia.
(3) L'integrazione prevista sub
b) non è dovuta se l'INPS non riconosce per qualsiasi motivo l'indennità a suo
carico: se l'indennità stessa è riconosciuta dall'INPS in misura ridotta, il
datore di lavoro non è tenuto ad integrare la parte di indennità non
corrisposta dall'INPS.
Articolo 386 - Infortunio
(1) In caso di infortunio il
datore di lavoro dovrà corrispondere una integrazione dell'indennità
corrisposta dall'INAIL fino a raggiungere il cento per cento della
retribuzione, sin dal giorno in cui si verifica l'infortunio.
(2) L'integrazione suddetta è
dovuta in tutti i casi in cui l'INAIL corrisponde l'indennità prevista dalla
legge.
(3) Per il restante personale non
soggetto per legge all'obbligo assicurativo il datore di lavoro deve adempiere
ad altre forme di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro che prevedono
indennità nella modalità e con un minimodi massimale seguenti:
-invalidità temporanea: nella
misura, nei limiti e con le norme stabilite per il caso di malattia degli
articoli 167 e 385 considerandosi l'infermità derivante da infortunio, compresa
nella previdenza stabilita dall'assicurazione dei dipendenti all'INPS;
- invalidità permanente: 7.746,85
euro;
- morte: 5.164,57 euro.
TITOLO XV - IMPRESE DI VIAGGI E
TURISMO
CAPO VII – MALATTIA
Articolo 410 - Malattia
(1) Durante il periodo di
malattia, previsto dall'articolo 166, il lavoratore avrà diritto, alle normali
scadenze dei periodi di paga:
a) ad una indennità pari al
cinquanta per cento della retribuzione per i giorni di malattia dal quarto al
ventesimo e pari a due terzi della retribuzione per i giorni di malattia dal
ventunesimo in poi, posta a carico dell'INPS, ai sensi dell’articolo 74 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, secondo le modalità stabilite, e anticipata dal
datore di lavoro al lavoratore con contratto a tempo indeterminato ai sensi
dell’articolo 1 della legge 29 febbraio 1980 n. 33. L'importo anticipato dal
datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, secondo le modalità di cui
agli articoli 1 e 2 della legge 29 febbraio 1980, n. 33;
b) a una integrazione delle
indennità a carico dell'INPS da corrispondersi dal datore di lavoro a suo
carico, in modo da raggiungere complessivamente le seguenti misure:
- il cento per cento della
normale retribuzione per i primi tre giorni (periodi di carenza);
- il settantacinque per cento
della normale retribuzione per i giorni dal quarto al ventesimo;
- il cento per cento della
normale retribuzione per i giorni dal ventunesimo in poi.
(2) Le indennità a carico del
datore di lavoro non sono dovute se l'INPS non riconosce per qualsiasi motivo
l'indennità di cui alla precedente lettera a); se l'indennità stessa è
riconosciuta dall'INPS in misura ridotta, il datore di lavoro non è tenuto ad
integrare la parte di indennità non corrisposta dall'Istituto.
(3) Le indennità a carico del
datore di lavoro non sono dovute nei casi di cui agli articoli 170 e 177.
(4) Nel caso di malattie o
infortuni denunciati dopo la notificazione del preavviso, le norme relative
alla conservazione del posto ed al relativo trattamento economico, ove dovuto,
sono applicabili nei limiti di scadenza del preavviso stesso; nei confronti dei
lavoratori assunti con contratto a tempo determinato le norme medesime sono
applicabili nei limiti di scadenza del contratto stesso.
CAPO VIII - INFORTUNIO
Articolo 411 – Personale
impiegatizio
(1) Il personale impiegatizio,
non soggetto all'assicurazione obbligatoria per legge, beneficia della stessa
tutela con facoltà del datore di lavoro di assumere in proprio il rischio
conseguente o provvedere attraverso una forma di assicurazione.
(2) Le relative indennità per
detto personale impiegatizio vengono stabilite con un massimale di almeno
7.746,85 euro per i casi di invalidità permanente e 5.164,57 in caso di
morte .