sabato 18 luglio 2015

Quando è vietata la stipula di un contratto a tempo determinato?

In base all’art. 20 dlgs 81 del 2015 “l'apposizione di un termine  alla  durata  di  un  contratto  di
lavoro subordinato non e' ammessa:
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
b) presso unità produttive nelle quali si e' proceduto, entro  i sei  mesi  precedenti,  a  licenziamenti  collettivi  a  norma  degli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del  1991,  che  hanno  riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che il  contratto  sia  concluso per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti, per  assumere lavoratori iscritti nelle liste di  mobilità,  o  abbia  una  durata iniziale non superiore a tre mesi;
c)  presso  unità  produttive  nelle  quali  sono  operanti  una  sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione  guadagni,  che  interessano  lavoratori  adibiti   alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato;
d) da parte di datori di  lavoro  che  non  hanno  effettuato  la valutazione dei rischi in  applicazione  della  normativa  di  tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori”.
 
Cosa succede in caso di violazione?

In caso di  violazione  dei  divieti  il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato (comma 2 art. 20 dlgs 81 del 2015).

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