Quando è vietata la stipula di un contratto a tempo determinato?
In base all’art. 20 dlgs 81 del 2015 “l'apposizione di un termine
alla durata di
un contratto di
lavoro subordinato non e' ammessa:
a) per la sostituzione di
lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
b) presso unità produttive
nelle quali si e' proceduto, entro i sei mesi
precedenti, a licenziamenti
collettivi a norma
degli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991,
che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse
mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che
il contratto sia
concluso per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti,
per assumere lavoratori iscritti nelle
liste di mobilità, o
abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi;
c) presso
unità produttive nelle
quali sono operanti
una sospensione del lavoro o una
riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni,
che interessano lavoratori
adibiti alle mansioni cui si
riferisce il contratto a tempo determinato;
d) da parte di datori di lavoro
che non hanno
effettuato la valutazione dei
rischi in applicazione della
normativa di tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori”.
Cosa succede in caso di violazione?
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