mercoledì 29 luglio 2015

Quando è vietato adibire le donne in maternità al lavoro?

Alla luce dell’art 16 del dlgs 151 del 2001 come modificato dal dlgs 80 del 2015 è vietato adibire al lavoro le donne:
    a) durante i due mesi precedenti  la  data  presunta  del  parto, salvo quanto previsto all'articolo 20[1];
    b)  ove  il  parto  avvenga  oltre  tale  data,  per  il  periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
    c) durante i tre  mesi  dopo  il  parto,  salvo  quanto  previsto all'articolo 20;
    d) durante i giorni non goduti  prima  del  parto,  qualora  il parto avvenga in data anticipata rispetto  a  quella  presunta.  Tali giorni si aggiungono al periodo di  congedo  di  maternita'  dopo  il
parto, anche qualora la somma dei periodi di cui alle lettere a) e c) superi il limite complessivo di cinque mesi

Cosa succede in caso di interruzione gravidanza?
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  1-bis. Nel caso  di  interruzione  spontanea  o  terapeutica  della gravidanza successiva al 180° giorno  dall'inizio  della  gestazione, nonché in caso di decesso del bambino  alla  nascita  o  durante  il congedo di maternita', le lavoratrici hanno facolta' di riprendere in qualunque momento l'attivita' lavorativa, con un preavviso  di  dieci giorni al datore di lavoro, a condizione che  il  medico  specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione  non  arrechi  pregiudizio  alla loro salute.




[1]   “1.  Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, le  lavoratrici  hanno  la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal  mese  precedente  la  data presunta del parto e nei quattro mesi successivi  al  parto,  a  condizione  che  il medico specialista del Servizio  sanitario  nazionale  o  con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di  lavoro  attestino  che  tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
  2.  Il  Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con  i  Ministri della sanita' e per la solidarieta' sociale, sentite le  parti  sociali, definisce con proprio decreto l'elenco dei lavori ai quali non si applicano le disposizioni del comma 1.

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