Quando è vietato
adibire le donne in maternità al lavoro?
Alla luce dell’art 16 del dlgs
151 del 2001 come modificato dal dlgs 80 del 2015 è vietato adibire al lavoro
le donne:
a) durante i due mesi precedenti la
data presunta del
parto, salvo quanto previsto all'articolo 20[1];
b)
ove il parto
avvenga oltre tale
data, per il
periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del
parto;
c) durante i tre mesi
dopo il parto,
salvo quanto previsto all'articolo 20;
d) durante i giorni non
goduti prima del
parto, qualora il parto avvenga in data anticipata
rispetto a quella
presunta. Tali giorni si
aggiungono al periodo di congedo di
maternita' dopo il
parto, anche qualora la somma dei
periodi di cui alle lettere a) e c) superi il limite complessivo di cinque mesi
Cosa succede in caso
di interruzione gravidanza?
.
1-bis. Nel caso di interruzione
spontanea o terapeutica
della gravidanza successiva al 180° giorno dall'inizio
della gestazione, nonché in caso
di decesso del bambino alla nascita
o durante il congedo di maternita', le lavoratrici
hanno facolta' di riprendere in qualunque momento l'attivita' lavorativa, con
un preavviso di dieci giorni al datore di lavoro, a condizione
che il
medico specialista del Servizio
sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini
della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale
opzione non arrechi
pregiudizio alla loro salute.
[1] “1. Ferma restando la durata complessiva del
congedo di maternità, le
lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese
precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al
parto, a condizione
che il medico specialista del Servizio sanitario
nazionale o con esso convenzionato e il medico competente
ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro
attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute
della gestante e del nascituro.
2. Il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con i Ministri della sanita' e per la solidarieta'
sociale, sentite le parti sociali, definisce con proprio decreto
l'elenco dei lavori ai quali non si applicano le disposizioni del comma 1.
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