Come sono regolamentate le
sanzioni disciplinari nel ccnl turismo CONFCOMMERCIO CGIL CISL E UIL?
CAPO VIII - NORME DI
COMPORTAMENTO
Articolo 137 – Doveri del
lavoratore (1) Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri
inerenti all'esplicazione della sua attività, ed in particolare:
a) osservare l'orario di lavoro e
adempiere alle formalità prescritte dall'Azienda per il controllo delle
presenze;
b) svolgere con assiduità e
diligenza i compiti assegnatigli osservando le norme del presente Contratto,
nonché le conseguenti disposizioni impartite dai superiori;
c) conservare la più assoluta
segretezza sugli interessi dell'Azienda;
d) non trarre profitto in
qualunque modo, con danno dell'Azienda, da quanto forma oggetto dei compiti
inerenti alla posizione assegnatagli, non svolgere attività né assumere
incarichi contrari agli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, ai sensi
dell'articolo 8 del regio decreto legge 13 novembre 1924 n. 1825;
e) usare modi cortesi con il
pubblico;
f) non ritornare nei locali
dell'impresa e trattenersi oltre l'orario prescritto, salvo che per ragioni di
servizio e con l'autorizzazione della impresa, salvo quanto diversamente
previsto dalle vigenti norme contrattuali e dalle disposizioni di legge;
g) attenersi a rapporti
improntati al massimo rispetto della dignità, del diritto e della condizione
sessuale della persona nei confronti di colleghi, clienti e terzi e
conseguentemente astenersi, anche in ragione della posizione ricoperta, da comportamenti
riconducibili a forme di molestie sessuali nonché ad azioni sistematiche e
protratte nel tempo contraddittorie al suddetto rispetto;
h) rispettare altre disposizioni
interne in quanto non contrastanti con le norme del presente Contratto e con le
leggi vigenti e rientranti nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.
Dichiarazione a verbale
Le aziende, assumendo quale valore
fondamentale del lavoro la promozione e lo sviluppo delle capacità
professionali, dei rapporti interpersonali e, più in generale, sociali,
opereranno per impedire comportamenti riconducibili a forme di molestie
sessuali. Al riguardo le parti stipulanti convengono di effettuare nel corso
della vigenza del presente CCNL una specifica verifica congiunta al fine di
valutare le ricadute nella normativa contrattuale di eventuali provvedimenti
legislativi in materia.
Articolo 138 – Sanzioni
disciplinari
Le inadempienze del personale
potranno essere sanzionate in rapporto alla relativa gravità con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore
all'importo di tre ore di lavoro;
d) sospensione dal lavoro e dalla
retribuzione per un periodo non superiore a giorni cinque.
Nessun provvedimento disciplinare
più grave del rimprovero verbale potrà essere adottato senza la preventiva
contestazione degli addebiti al lavoratore e senza averlo sentito a sua difesa.
La contestazione degli addebiti
con la specificazione del fatto costitutivo della infrazione sarà fatta
mediante comunicazione scritta nella quale sarà indicato il termine entro cui
il lavoratore potrà presentare gli argomenti a propria difesa. Tale termine non
potrà essere, in nessun caso, inferiore a cinque giorni.
La contestazione deve essere
effettuata tempestivamente una volta che l'azienda abbia acquisito conoscenza
dell'infrazione e delle relative circostanze.
Il lavoratore potrà farsi
assistere da un rappresentante dell'Organizzazione sindacale cui aderisce o
conferisce mandato.
(6) L'eventuale adozione del
provvedimento disciplinare dovrà essere comunicata al lavoratore con lettera
raccomandata entro dieci giorni dalla scadenza del termine assegnato al
lavoratore stesso per presentare le sue giustificazioni. In tale
comunicazione dovranno essere specificati i motivi del provvedimento. Trascorso
l'anzidetto periodo senza che sia stato mandato ad effetto alcun provvedimento,
le giustificazioni addotte dal lavoratore si intenderanno accolte.
(7) Incorre nei provvedimenti del
rimprovero verbale o del rimprovero scritto o della multa o della sospensione
il lavoratore che:
a) dia luogo ad assenze
ingiustificate dal lavoro per più giorni consecutivi, fino ad un massimo di
cinque giorni; abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) senza giustificato motivo
ritardi reiteratamente l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la
cessazione;
c) non esegua il lavoro con
assiduità oppure lo esegua con negligenza;
d) per disattenzione o negligenza
procuri guasti non gravi a cose o impianti comunque esistenti nelle aziende;
e) contravvenga al divieto di
fumare laddove questo esiste e sia indicato con apposito cartello o fumi nei
locali riservati alla clientela;
f) in altro modo trasgredisca
l'osservanza del presente Contratto o commetta atti che portino pregiudizio
alla disciplina, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza dell'azienda.
(8) Il rimprovero verbale e il
rimprovero scritto sono applicati per le mancanze di minor rilievo; la multa e
la sospensione per quelle di maggior rilievo. Maggiore o minore rilievo non è
dato dall'ordine di elencazione delle mancanze.
(9) Normalmente il rimprovero
scritto è applicato nei casi di prima mancanza, la sospensione nei casi di
recidiva. In casi di maggiore gravità potrà farsi ricorso alla sospensione
anche in assenza di recidiva.
(10) L'importo delle multe sarà
devoluto ad un centro di ricerca sociale da stabilirsi.
(11) Non può tenersi conto ad
alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro
applicazione.
(12) Il lavoratore che intenda
impugnare il provvedimento disciplinare inflittogli può avvalersi delle
procedure di conciliazione di cui all'articolo 7, comma 4, della legge 20
maggio 1970, n. 300.
(13) Ai sensi di legge, il
lavoratore risponde in proprio delle perdite arrecate all'impresa nei limiti ad
esso imputabili.
Articolo 139 – Assenze non
giustificate
(1) Salvo i casi di legittimo
impedimento, di cui sempre incombe al dipendente l'onere della prova, le
assenze devono essere giustificate per iscritto entro le ventiquattro ore, per
gli eventuali accertamenti.
(2) Nel caso di assenza non
giustificata oltre alla mancata corresponsione della retribuzione potrà essere
applicata, nel caso di assenza fino a tre giorni, una multa non eccedente
l'importo del cinque per cento della retribuzione non corrisposta e nel caso di
assenza fino a cinque giorni una multa non eccedente l'importo del dieci per
cento della retribuzione non corrisposta.
Articolo 140 – Divieto di
accettazione delle mance
Le mance sono vietate. Il
personale che comunque le solleciti potrà essere punito dal datore di lavoro
con provvedimenti disciplinari ai sensi dell'articolo 138.
Articolo 141 – Consegne e rotture
(1) Il personale è responsabile
del materiale e degli attrezzi avuti in consegna per il lavoro. Ciascun
dipendente dovrà custodire detto materiale, conservarlo ed usarlo con normale
cura e diligenza, specialmente quando trattasi di materiale pregiato e di
notevole valore intrinseco.
(2) Il personale designato dal
datore di lavoro per la consegna del materiale non potrà rifiutarsi.
(3) In caso di rottura e
smarrimento degli oggetti frangibili ed infrangibili è dovuto da parte del
dipendente il relativo risarcimento nella misura da stabilirsi negli Accordi
Integrativi territoriali.
(4) Nessuna trattenuta preventiva
potrà essere fatta a tale titolo dal datore di lavoro. Le trattenute saranno
effettuate posteriormente all'accertamento del danno.
(5) Il datore di lavoro è tenuto
ad adottare tutte le misure preventive atte ad eliminare o comunque a ridurre
al minimo la possibilità di rottura o deterioramento del materiale specialmente
se pregiato. (6) In particolare egli fornirà al personale che prende in
consegna il materiale infrangibile un armadio munito di chiusura.
(7) In caso di sottrazione
imputabile al personale, senza pregiudizio delle sanzioni contrattuali e di
legge, il personale è tenuto all'immediato risarcimento del danno, e per questo
il datore di lavoro ha facoltà di esercitare il diritto di ritenzione sulle
somme che dovessero essere dovute all'interessato a qualsiasi titolo.
(8) In caso di furto a opera di
terzi il personale è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'azienda,
dimostrando di aver usato la normale diligenza nella custodia ove trattasi di
materiale a lui affidato in consegna.
Articolo 142 – Corredo e abiti di
servizio
(1) Quando viene fatto obbligo al
personale di indossare speciali divise, diverse da quelle tradizionali di cui
all'articolo 98 del CCNL 14 luglio 1976, la spesa relativa è a carico del
datore di lavoro.
(2) Le divise speciali dovranno
essere indossate solo durante il servizio.
(3) Il datore di lavoro dovrà
provvedere alla fornitura di idonei indumenti per quei lavoratori le cui
mansioni comportino l'uso prolungato di sostanze imbrattanti, liquide o
corrosive, quali gli addetti alle pulizie di sala, bar, cucina. office, e
relative dotazioni, magazzino e quali gli addetti alla lavanderia.
(4) In caso di risoluzione del
rapporto di lavoro, indumenti, divise, attrezzi e strumenti in dotazione
dovranno essere restituiti al datore di lavoro, mentre in caso di smarrimento,
il prestatore d'opera è tenuto alla sostituzione o al rimborso.
(5) Saranno a carico del datore
di lavoro tutti gli arnesi di servizio.
CAPO IV - LICENZIAMENTI
INDIVIDUALI PER GIUSTA CAUSA O GIUSTIFICATO MOTIVO
Articolo 192 – Licenziamenti
individuali per giusta causa o giustificato motivo
(1) Ai sensi e con i limiti
previsti dalle leggi 15 luglio 1966 n. 604, 20 maggio 1970, n. 300, 11 maggio
1990 n. 108 e successive modifiche ed integrazioni, il licenziamento
individuale non può effettuarsi che per:
a)"giusta causa" senza
preavviso se il contratto è a tempo indeterminato o prima della scadenza del
termine se il contratto è a tempo determinato, qualora si verifichi una causa
che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto (articolo
2119 del Codice Civile).
b)"giustificato motivo con
preavviso", intendendosi per tale il licenziamento determinato da un
notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro
ovvero da ragioni inerenti alla attività produttiva, all'organizzazione del
lavoro e al regolare funzionamento di essa. (2) Il datore di lavoro deve
comunicare il licenziamento per iscritto, a mezzo lettera raccomandata con
ricevuta di ritorno, al lavoratore, che può chiedere, entro quindici giorni
dalla comunicazione, i motivi che lo hanno determinato; in tal caso il datore
di lavoro è tenuto ad indicarli per iscritto entro sette giorni dalla
richiesta.
(3) Il licenziamento intimato
senza l'osservanza delle norme di cui al precedente comma è inefficace.
(4) Sono esclusi dalla sfera di
applicazione del presente articolo, i lavoratori in periodo di prova e quelli
che siano in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di
vecchiaia, fatte salve le deroghe di legge emanate ed emanande.
(5) In via esemplificativa
ricadono sotto il provvedimento del licenziamento per "giusta causa"
le seguenti infrazioni:
a) recidiva reiterata nelle
mancanze di cui alle lettere a) e b) del settimo comma dell'articolo 138; b)
assenze ingiustificate protratte per oltre cinque giorni;
c) irregolare dolosa
scritturazione o timbratura di schede di controllo delle presenze al lavoro;
d) abbandono del posto di lavoro
che implichi pregiudizio alla incolumità delle persone e alla sicurezza degli
impianti (centrali termiche ed impianti di condizionamento d'aria);
e) gravi guasti provocati per
negligenza al materiale dell'azienda;
f) diverbio litigioso seguito da
vie di fatto, gravi offese alla dignità, all'onore o gravi fatti di pregiudizio
agli interessi del proprietario, della sua famiglia, dei superiori, della
clientela e dei colleghi di lavoro, previo accertamento delle responsabilità
sul fatto avvenuto;
g) grave abuso delle norme
relative al trattamento di malattia;
h) asportazione di materiale
dall'interno dell'azienda o danneggiamento volontario di detto materiale;
i) rifiuto di eseguire i compiti
ricadenti nell'ambito delle mansioni afferenti alla qualifica d'inquadramento,
ferma restando la norma dell'articolo 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300,
dopo l'applicazione delle sanzioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del
primo comma dell'articolo 138;
l) accertata insubordinazione
verso i superiori accompagnata da comportamento oltraggioso;
m) reiterato stato di
ubriachezza.
Articolo 193 – Licenziamento
simulato
(1) Il licenziamento del
lavoratore seguito da una nuova assunzione presso la stessa ditta deve
considerarsi improduttivo di effetti giuridici quando sia rivolto alla
violazione delle norme protettive dei diritti del lavoratore e sempre che sia
provata la simulazione.
(2) Il licenziamento si presume
comunque simulato - salvo prova del contrario - se la nuova assunzione venga
effettuata entro un mese dal licenziamento.
Articolo 194 – Licenziamento
discriminatorio
(1) Il licenziamento determinato
da ragioni discriminatorie ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 luglio 1966
n. 604, e dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970 n. 300, come modificato
dall'articolo 13 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 è nullo indipendentemente
dalla motivazione addotta e comporta, quale che sia il numero dei dipendenti
occupati dal datore di lavoro, le conseguenze previste dall'articolo 18 della
legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dalla legge n. 108 del 1990.
Articolo 195 - Matrimonio
(1) Ai sensi dell'articolo 35,
comma 2, del decreto legislativo n. 198 del 2006, è nullo il licenziamento
della lavoratrice attuato a causa di matrimonio; a tali effetti si presume
disposto per causa di matrimonio il licenziamento intimato alla lavoratrice nel
periodo intercorrente fra il giorno della richiesta delle pubblicazioni di
matrimonio, in quanto segua la celebrazione, e la scadenza di un anno dalla
celebrazione stessa.
(2) Il datore di lavoro ha
facoltà di provare che il licenziamento della lavoratrice verificatosi nel
periodo indicato nel comma precedente non è dovuto a causa di matrimonio, ma
per una delle ipotesi previste dalle lettere a), b) e c) del terzo comma
dell'articolo 54 del decreto legislativo n. 151 del 2001, e cioè: licenziamento
per giusta causa, cessazione della attività dell'azienda, ultimazione della
prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o risoluzione del
rapporto di lavoro per scadenza del termine per il quale è stato stipulato.
(3) Per quanto attiene alla disciplina
delle dimissioni rassegnate dalla lavoratrice nel periodo specificato nel primo
comma del presente articolo, si rinvia al precedente articolo 191
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