Come sono disciplinati i crediti impignorabili dal DL 2015 n. 83?
545. Crediti impignorabili.
1) Non possono essere pignorati i
crediti alimentari, tranne che per cause di alimenti, e sempre con
l'autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato e
per la parte dal medesimo determinata mediante decreto.
2) Non possono essere pignorati
crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone
comprese nell'elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie
o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di
beneficenza.
3) Le somme dovute dai privati a
titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di
lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono
essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente
del tribunale o da un giudice da lui delegato (3).
4) Tali somme possono essere
pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle
province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito.
5) Il pignoramento per il
simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non può estendersi
oltre alla metà dell'ammontare delle somme predette.
6) Restano in ogni caso ferme le
altre limitazioni contenute in speciali disposizioni di legge [c.c. 1881, 1923,
2751, n. 7; c.p.c. 514].
7) Le somme da chiunque dovute a
titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri
assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare
corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato
della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti
dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge.
8) Le somme dovute a titolo di
stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego,
comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione,
di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel
caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono
essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale,
quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando
l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette
somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e
settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge.
9) Il pignoramento eseguito sulle
somme di cui al presente articolo in violazione dei divieti e oltre i limiti
previsti dallo stesso e dalle speciali disposizioni di legge è parzialmente
inefficace. L'inefficacia è rilevata dal giudice anche d'ufficio.
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