Cosa succede se un lavoratore diventa inabile allo svolgimento delle
proprie mansioni per infortunio o malattia?
In base al comma 4 dell’art. 4 della legge 68 del 1999:
-
se ha subito una riduzione della capacità lavorativa
superiore al 60% è computato alle quote[1]di categorie
protette che le imprese sono obbligate ad assumere a seconda delle dimensioni;
-
se la riduzione
della capacità lavorativa è inferiore al
60 per cento o se
sono divenuti inabili
a causa dell'inadempimento da
parte del datore di lavoro, accertato
in sede giurisdizionale, delle
norme in materia di sicurezza ed igiene
del lavoro: l'infortunio o
la malattia non costituiscono giustificato motivo di
licenziamento nel caso in cui
essi possano essere
adibiti a mansioni
equivalenti ovvero, in mancanza, a mansioni inferiori. Nel
caso di destinazione a mansioni inferiori essi hanno diritto alla
conservazione del più favorevole trattamento corrispondente alle
mansioni di provenienza. Qualora per
i predetti lavoratori non sia
possibile l'assegnazione a
mansioni equivalenti o inferiori, gli stessi vengono
avviati, dagli uffici competenti di cui all'articolo 6,
comma 1, presso altra azienda, in attività compatibili con le
residue capacità lavorative,
senza inserimento nella graduatoria di cui all'articolo 8.
[1] In
base all’art. 3 comma 1 della legge 68
del 1999 le quote di lavoratori rientranti in categorie protette sono le
seguenti:
a) sette per cento dei lavoratori occupati, se
occupano più di 50 dipendenti;
b) due lavoratori, se
occupano da 36 a
50 dipendenti;
c) un lavoratore, se occupano
da 15 a
35 dipendenti.
2. Per
i datori di
lavoro privati che
occupano da 15
a 35 dipendenti
l'obbligo di cui al
comma 1 si applica solo in caso di nuove assunzioni.
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