giovedì 30 luglio 2015

Cosa succede se un lavoratore diventa inabile allo svolgimento delle proprie mansioni per infortunio o malattia?

In base al comma 4 dell’art. 4 della legge 68  del 1999:
-          se ha subito una riduzione della capacità lavorativa superiore al 60% è computato alle quote[1]di categorie protette che le imprese sono obbligate ad assumere a seconda delle dimensioni;
-          se la  riduzione della capacità lavorativa  è inferiore al 60 per  cento  o se   sono   divenuti   inabili   a   causa dell'inadempimento da parte del datore di lavoro, accertato  in  sede giurisdizionale, delle norme in materia di sicurezza  ed  igiene  del lavoro:  l'infortunio  o  la  malattia  non costituiscono giustificato motivo di licenziamento nel  caso  in  cui essi  possano  essere  adibiti  a  mansioni  equivalenti  ovvero,  in mancanza, a mansioni inferiori. Nel caso di destinazione  a  mansioni inferiori essi hanno diritto alla conservazione del  più  favorevole trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza. Qualora  per i predetti lavoratori non sia  possibile  l'assegnazione  a  mansioni equivalenti o inferiori, gli stessi  vengono  avviati,  dagli  uffici competenti di cui all'articolo 6, comma 1, presso altra  azienda,  in attività compatibili con  le  residue  capacità  lavorative,  senza inserimento nella graduatoria di cui all'articolo 8.




[1] In base all’art. 3 comma 1 della legge 68  del 1999 le quote di lavoratori rientranti in categorie protette sono le seguenti:
a)  sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;
b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.
2.  Per  i  datori  di  lavoro  privati  che  occupano  da  15 a 35 dipendenti  l'obbligo  di  cui  al comma 1 si applica solo in caso di nuove assunzioni.



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