Chi può impugnare il
licenziamento entro 60 giorni?
In forza dall’art. 6 della legge 604 del 1966 il lavoratore o
il sindacato. In particolare:
art. 6 “Il
licenziamento deve essere impugnato a pena
di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della
sua comunicazione in forma
scritta, ovvero dalla comunicazione, anch' essa in forma scritta, dei motivi,
ove non
contestuale, con qualsiasi
atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere
nota la
volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento
dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso”.
In giurisprudenza rispetto al
sindacato:
"E' lo stesso art. 6, quindi, a
prevedere l'impugnativa" anche attraverso l'intervento dell'organizzazione
sindacale" che viene pertanto ritenuto rappresentante ex lege, riguardo il
regime dell'impugnazione dei licenziamenti. ……. La questione della
titolarità del sindacato all'impugnazione del licenziamento ( anche attraverso
un rappresentante sprovvisto di procura e senza necessità di una ratifica del
lavoratore) peraltro viene data ormai per risolta in dottrina, la quale afferma
che è, come detto, lo stesso art. 6
L . n. 604/66 a conferire all'associazione sindacale il
potere di rappresentare il lavoratore a tal fine, equiparando l'impugnazione
effettuata dalle OOSS a quella compiuta direttamente dagli interessati. … Diversamente
interpretando, la norma quando aggiunge "anche attraverso l'intervento
dell'organizzazione sindacale" non avrebbe alcun significato pratico
in quanto l'impugnazione del sindacalista sarebbe disciplinata come una normale
impugnazione da parte di un rappresentante del lavoratore necessitando entrambe
di una procura specifica. La ratio della disposizione è, invece, chiaramente
quella di attribuire al sindacato direttamente ( senza procura ex ante e senza
necessità di ratifica del lavoratore) il potere di impugnazione del recesso
sulla base della presunzione che l'associazione sindacale, in quanto a
conoscenza della situazione aziendale, sia in grado di valutare al meglio gli
interessi del lavoratore, almeno impedendo che si verifichi il termine
decadenziale e si possa, poi, valutare con l'interessato l'opportunità di una
prosecuzione dell'impugnazione in sede giudiziaria…. l'art. 6, primo comma,
L. n. 604/66 parla solo genericamente di" sindacato" e non dello
specifico sindacato cui il lavoratore abbia precedentemente aderito. Quella
proposta dalla società resistente è una interpretazione contrastante con la chiara
formulazione letterale della norma che equipara lavoratore e sindacato ai fini
dell'impugnazione del recesso sulla base della presunzione che autonomamente
anche le OOSS siano in grado di valutare gli interessi dei lavoratori in questo
campo.” Cassazione 26514/ 2013
“Unico soggetto legittimato
"istituzionalmente" a rappresentare il lavoratore così ai fini dell'impugnazione del licenziamento,
come ai fini dell'espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione, è
il sindacato al quale si rivolga il lavoratore”. Trib. Milano,
Sez. lavoro, 29/02/2008
“E' pienamente valida l'impugnazione del licenziamento da
parte del solo sindacato anche qualora il lavoratore interessato non
risulti iscritto all'associazione impugnante”. Pret. Prato, 20/07/1995
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