Come sono
disciplinati la malattia e l’infortunio bel ccnl cooperative sociali?
Art. 71 TRATTAMENTO ECONOMICO DI
MALATTIA E INFORTUNIO NON SUL LAVORO: L'assenza per malattia o per infortunio
non sul lavoro deve essere comunicata all'azienda al più presto e comunque
entro la 1a ora prevista per l'inizio della presenza al lavoro, salvo il caso
di accertato impedimento; inoltre la lavoratrice e il lavoratore devono inviare
all'azienda stessa entro 2 giorni dall'inizio dell'assenza idonea
certificazione sanitaria attestante l'incapacità lavorativa.
La conservazione del posto si ha
per 12 mesi nell'arco dell'ultimo triennio. Oltre i limiti di cui sopra il
datore di lavoro potrà effettuare la risoluzione del rapporto di lavoro,
rimanendo salvo in ogni caso per la lavoratrice e il lavoratore il diritto al
TFR e all'indennità sostitutiva del preavviso. I limiti di cui sopra potranno
essere raggiunti per assenze di malattia o di infortunio non sul lavoro anche
se fatti in più riprese.
In presenza di malattia o di
infortunio non sul lavoro, alla lavoratrice o al lavoratore non in prova sarà
corrisposto il trattamento assistenziale a integrazione dell'indennità di
malattia a carico degli enti competenti fino al raggiungimento del 100% della
normale retribuzione fino al 180° giorno. Nel caso di malattia superiore a 3
giorni il diritto a percepire il trattamento previsto dal presente articolo è
subordinato al riconoscimento dell'indennità di malattia da parte degli enti
assicuratori. La malattia insorta durante il periodo di ferie di cui all'art.
60 ne sospende la fruizione nell'ipotesi di ricovero ospedaliero per la durata
dello stesso e/o di prognosi complessiva superiore a 7 giorni di calendario.
Art. 72 INFORTUNIO SUL LAVORO E
MALATTIE PROFESSIONALI In presenza di infortunio sul lavoro saranno conservati
il posto e l'anzianità a tutti gli effetti contrattuali fino alla guarigione
clinica documentata dalla necessaria certificazione sanitaria definita e
rilasciata dall'istituto assicuratore. In presenza di malattia professionale
alla lavoratrice e al lavoratore sarà conservato il posto per un periodo pari a
quello per il quale l'interessata/o percepisce l'indennità per inabilità
temporanea prevista dalla legge. L'infortunio sul lavoro deve essere denunciato
immediatamente al proprio superiore diretto affinché l'azienda possa prestare
immediato soccorso ed effettuare le denunce di legge. La lavoratrice o il
lavoratore sono altresì tenuti a consegnare, nel più breve tempo possibile, la
certificazione sanitaria rilasciata dall'ente competente. Alla lavoratrice e al
lavoratore sarà riconosciuto per infortunio sul lavoro, a partire dal 1° giorno
di assenza e fino al 180° giorno, un trattamento assistenziale a integrazione
di quanto corrisposto dall'istituto assicuratore fino al raggiungimento del
100% della normale retribuzione. La corresponsione dell'integrazione è
subordinata al riconoscimento dell'infortunio da parte dell'ente assicuratore.
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