Come è disciplinato il preavviso nel ccnl Cooperative sociali Cgil Cisl
e il 2010- 2012?
In base all’art. 42 del ccnl: salvo
l'ipotesi di cui al punto e) dell'art. 42, il contratto di impiego a tempo
indeterminato non può essere risolto da alcuna delle parti senza un preavviso i
cui termini sono stabiliti in giorni di calendario, come segue:
Categoria
Posizione economica GG
di calendario per anz. fino a 3 anni GG
di calendario per anz. oltre 3 anni
A A1 15 30
A2 15 30
B B1 15 30
C C1 15 30
C2 30 45
C3 45 60
D D1 45 60
D2 45 60
D3 45 60
E E1 45 60
E2 90 120
F F1 90 120
F2 90 120
La parte che risolve il rapporto
di lavoro senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso deve
corrispondere all'altra un'indennità pari all'importo della retribuzione del
periodo di mancato preavviso. La parte che riceve il preavviso può troncare il
rapporto sia all'inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi
alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto. Durante
il periodo di preavviso per licenziamento l'impresa cooperativa concederà alla
lavoratrice e al lavoratore dei permessi per la ricerca di una nuova
occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi sono stabilite
dall'impresa in rapporto alle proprie esigenze. Tanto il licenziamento che le
dimissioni devono essere comunicati per iscritto.
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