Come sono regolamentate le collaborazioni coordinate e continuative a
partire dal 2016?
In forza del comma dell’art. 2 del dlgs 81 del 2015 le
collaborazioni coordinate e continuative dal 2016 sono disciplinate secondo
quanto stabilito dal lavoro subordinato quando “si concretano in prestazioni di
lavoro esclusivamente personali, continuative
e le cui modalità di esecuzione
sono organizzate dal committente anche con riferimento ai
tempi e al luogo di lavoro”.
Fano eccezione, in base al comma 2:
a) le collaborazioni per
le quali gli
accordi collettivi nazionali
stipulati da associazioni sindacali
comparativamente più rappresentative
sul piano nazionale prevedono
discipline specifiche riguardanti
il trattamento economico e normativo,
in ragione delle particolari esigenze
produttive ed organizzative del
relativo settore;
b) le collaborazioni prestate
nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali
e' necessaria l'iscrizione
in appositi albi professionali;
c) le attività prestate
nell'esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione
e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;
d) le collaborazioni rese a fini
istituzionali in favore delle associazioni
e società sportive dilettantistiche affiliate
alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive
associate e agli enti di promozione sportiva
riconosciuti dal C.O.N.I.,
come individuati e disciplinati dall'articolo 90 della legge 27
dicembre 2002, n. 289.
Per evitare la presunzione di cui
al comma 1 il comma 3 prevede “le parti possono richiedere alle commissioni di
cui all'articolo 76 del decreto
legislativo 10 settembre
2003, n. 276,
la certificazione dell'assenza dei requisiti di
cui al comma
1. Il lavoratore può
farsi assistere da
un rappresentante dell'associazione
sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un
avvocato o da un consulente del
lavoro.
E per la pubblica
amministrazione?
In base al comma 4: “Fino al completo riordino della
disciplina dell'utilizzo dei contratti di
lavoro flessibile da
parte delle pubbliche amministrazioni, la
disposizione di cui al comma
1 non trova applicazione nei confronti delle
medesime. Dal 1° gennaio
2017 e' comunque fatto divieto
alle pubbliche amministrazioni di stipulare
i contratti di collaborazione di cui al comma 1” .
Nessun commento:
Posta un commento