giovedì 2 luglio 2015

Come sono regolamentate le collaborazioni coordinate e continuative a partire dal 2016?


In forza del comma dell’art. 2 del dlgs 81 del 2015 le collaborazioni coordinate e continuative dal 2016 sono disciplinate secondo quanto stabilito dal lavoro subordinato quando “si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente  personali, continuative e le cui modalità di esecuzione  sono  organizzate  dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”.
 
Fano eccezione, in base al comma 2:
a) le  collaborazioni  per  le  quali  gli  accordi  collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali  comparativamente  più rappresentative sul piano nazionale prevedono  discipline  specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo,  in  ragione  delle particolari  esigenze  produttive  ed  organizzative   del   relativo settore;
b) le collaborazioni  prestate  nell'esercizio  di  professioni intellettuali per le quali e'  necessaria  l'iscrizione  in  appositi albi professionali;
c) le attività prestate nell'esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;
d) le collaborazioni rese a fini istituzionali in favore  delle associazioni e  società  sportive dilettantistiche  affiliate  alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate  e agli enti di promozione  sportiva  riconosciuti  dal  C.O.N.I.,  come individuati e disciplinati dall'articolo 90 della legge  27  dicembre 2002, n. 289.

Per evitare la presunzione di cui al comma 1 il comma 3 prevede “le parti possono richiedere alle commissioni di cui all'articolo 76  del  decreto  legislativo  10  settembre   2003,   n.   276,   la certificazione dell'assenza dei requisiti  di  cui  al  comma  1.  Il lavoratore   può    farsi    assistere    da    un    rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un
avvocato o da un consulente del lavoro.


E per la pubblica amministrazione?

In base al comma 4: “Fino al completo riordino  della  disciplina  dell'utilizzo  dei contratti   di   lavoro   flessibile   da   parte   delle   pubbliche amministrazioni,  la  disposizione  di  cui  al  comma  1  non  trova applicazione nei confronti delle medesime. Dal  1°  gennaio  2017  e' comunque fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di stipulare  i contratti di collaborazione di cui al comma 1”.


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