Come è disciplinato il procedimento disciplinare nel ccnl cooperative
sociali Cgil Cisl e Uil triennio 2010 - 2012?
Art. 42 PROVVEDIMENTI
DISCIPLINARI
Indicazione dei provvedimenti disciplinari.
In conformità all'art. 7 della legge n. 300/70
le mancanze della lavoratrice e del lavoratore possono dar luogo all'adozione
dei seguenti provvedimenti da parte dell'azienda:
- richiamo verbale;
- richiamo scritto;
- multa non superiore all'importo
di 4 ore della retribuzione;
- sospensione dal lavoro e dalla
retribuzione per un periodo non superiore a 4 giorni;
- licenziamento.
Procedura per l'applicazione dei provvedimenti disciplinari.
L'azienda non potrà applicare nei
confronti della lavoratrice e del lavoratore alcun provvedimento disciplinare
ad eccezione del rimprovero verbale senza aver preventivamente contestato
l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.
Il provvedimento disciplinare non
potrà essere applicato prima che siano trascorsi 5 giorni dalla contestazione
per iscritto del fatto che vi ha dato corso, nel corso dei quali la lavoratrice
e il lavoratore potranno presentare le loro giustificazioni. Trascorso il
predetto termine di 5 giorni, ove l'azienda non abbia ritenuto valide le
giustificazioni della lavoratrice o del lavoratore o in assenza di
giustificazioni della lavoratrice o del lavoratore, la stessa potrà dare
applicazione alle sanzioni disciplinari dandone motivata comunicazione
all'interessata o all'interessato. Se il provvedimento non verrà comunicato
entro i 10 giorni successivi a quello della presentazione delle
giustificazioni, le stesse si riterranno accolte.
Ferma restando la facoltà di
adire all'autorità giudiziaria la lavoratrice o il lavoratore al quale sia
stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei 20 giorni
successivi anche per mezzo della O.S. alla quale appartenga ovvero conferisca
mandato, la costituzione, tramite la direzione provinciale del Lavoro
competente, di un Collegio di Conciliazione e di Arbitrato, composto da 1
rappresentante di ciascuna delle parti e da un 3° membro da scegliere di comune
accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore della direzione
provinciale del lavoro competente. La sanzione disciplinare resta sospesa fino
alla pronuncia da parte del collegio. Qualora l'azienda cooperativa non
provveda entro 10 giorni dall'invito della direzione provinciale del lavoro
competente a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di cui al
comma precedente, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione
del giudizio. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni
disciplinari decorsi 2 anni dalla loro applicazione e parimenti l'arco
temporale per l'individuazione del numero delle infrazioni e dei corrispondenti
provvedimenti disciplinari è di 2 anni.
Nel caso di persone svantaggiate
le norme e i provvedimenti disciplinari dovranno essere individualmente
armonizzati con i programmi personalizzati di risocializzazione.
Esemplificazione dei provvedimenti disciplinari.
A)
Rimprovero verbale.
Nel caso di
infrazioni di lieve entità alla lavoratrice e al lavoratore potrà essere
applicato il richiamo verbale.
B)
Rimprovero scritto.
E' un
provvedimento di carattere preliminare e viene applicato per mancanze di
gravità inferiore a quelle indicate nei punti successivi. Dopo 3 rimproveri
scritti non caduti in prescrizione, la lavoratrice e il lavoratore se
ulteriormente recidiva/o, incorre in più gravi provvedimenti che possono andare
dalla multa alla sospensione di durata non superiore a 1 giorno.
C) Multa.
Vi si incorre per:
- inosservanza
dell'orario di lavoro; assenza non giustificata non superiore a 1 giorno; per
tale caso la multa sarà pari al 5% della paga globale corrispondente alle ore
non lavorate;
- inosservanza
delle misure di prevenzione degli infortuni e delle disposizioni a tale scopo
emanate dall'azienda, quando non ricorrano i casi previsti per i provvedimenti
di sospensione o licenziamento;
- irregolarità
di servizio, abusi, disattenzioni, negligenza nei propri compiti, quando non
abbiano arrecato danno;
- mancata comunicazione della variazione di
domicilio e/o di residenza e relativo recapito telefonico nei casi in cui vi
sia tale obbligo.
L'importo
delle suddette multe (escluso quello costituente risarcimento danno) è devoluto
alle istituzioni assistenziali o previdenziali aziendali o, in mancanza di
queste, all'INPS. Eccezione fatta per il punto 5. la recidiva per 2 volte in
provvedimenti di multa non prescritti dà facoltà all'azienda di comminare al
lavoratore il provvedimento di sospensione fino a un massimo di 4 giorni.
D)
Sospensione.
Vi si incorre
per:
- inosservanza ripetuta per oltre 3 volte
dell'orario di lavoro;
- assenza
arbitraria di durata superiore a 1 giorno e non superiore a 3;
- inosservanza
delle misure di prevenzione degli infortuni e delle relative disposizioni
emanate dall'azienda, quando la mancanza possa cagionare danni lievi alle cose
e nessun danno alle persone;
- presentarsi
al lavoro e prestare servizio in stato di ubriachezza o di alterazione
derivante dall'uso di sostanze stupefacenti;
- abbandono
del posto di lavoro senza giustificato motivo salvo quanto previsto dal punto
3) del provvedimento di licenziamento;
-
insubordinazione verso i superiori;
- irregolarità
volontaria nelle formalità per il controllo delle presenze quando non
costituisca recidiva;
- assunzione
di un contegno scorretto e offensivo verso gli utenti, i soggetti esterni, i
colleghi, atti o molestie anche di carattere sessuale che siano lesivi della
dignità della persona;
- rifiuti ad
eseguire incarichi affidati e/o mansioni impartite.
La recidiva in
provvedimento di sospensione non prescritti può fare incorrere la lavoratrice e
il lavoratore nel provvedimento di cui al punto successivo (licenziamento).
E)
Licenziamento.
Vi si incorre
per tutti quei casi in cui la gravità del fatto non consente l'ulteriore
prosecuzione del rapporto di lavoro:
- assenze
ingiustificate e prolungate oltre i 3 giorni consecutivi;
- assenze
ingiustificate, ripetute 3 volte in 1 anno, nel giorno precedente o seguente i
festivi o le ferie;
- abbandono
del proprio posto di lavoro o grave negligenza nell'esecuzione dei lavori o di
ordini che implichino pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza
degli ambienti affidati;
- inosservanza
delle norme mediche per malattia;
-
grave insubordinazione verso i superiori, minacce o vie
di fatto;
-
danneggiamento volontario all'eventuale attrezzatura
affidata;
-
litigi di particolare gravità, ingiurie, risse sul
luogo di lavoro;
-
furto nell'azienda di beni a chiunque appartenenti;
-
esecuzione di attività per proprio conto o di terzi
effettuati durante l'orario di lavoro;
-
contraffazione o mendace dichiarazione di grave entità
sulla documentazione inerente all'assunzione;
-
azioni in grave contrasto con i principi della
cooperativa;
-
gravi comportamenti lesivi della dignità della persona.
Il caso di licenziamento ai sensi del presente articolo esclude la liquidazione
dell'indennità sostitutiva del preavviso, fatto salvo il riconoscimento a
favore della lavoratrice e del lavoratore del trattamento di fine rapporto.
L'elencazione di cui alle lett. a), b), c), d), e), non è tassativa e non
esclude comportamenti o fatti che per la loro natura e/o priorità possono
essere ricondotti alle stesse lettere.
Art. 43 RESPONSABILITÀ CIVILE DELLE
LAVORATRICI E DEI LAVORATORI NEI LORO RAPPORTI DI LAVORO CON L'UTENZA
La responsabilità civile delle
lavoratrici e dei lavoratori nei loro rapporti di lavoro con l'utenza e verso
terzi di cui all'art. 5, legge 13.5.85 n. 190 verrà coperta da apposita polizza
di responsabilità civile stipulata dall'impresa.
Art. 44 PATROCINIO LEGALE DELLE
LAVORATRICI E DEI LAVORATORI
L'impresa, nella tutela dei
propri diritti e interessi, assicurerà l'assistenza in sede processuale alle
lavoratrici e ai lavoratori che si trovino implicati, in conseguenza di fatti e
atti connessi all'espletamento del servizio e/o all'adempimento dei compiti
d'ufficio, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e
grado del giudizio, purché non vi sia conflitto di interesse con l'impresa,
ferma restando la responsabilità personale per colpa grave e/o dolo.
Art. 45 RITIRO DELLA PATENTE
Alla lavoratrice e al lavoratore
con qualifica di autista o che per necessità di servizio è tenuta/o al possesso
di una patente di guida, che per motivi che non comportano il licenziamento in
tronco sia dall'autorità ritirata la patente necessaria per l'esercizio della
propria attività, viene riconosciuto il diritto alla conservazione del posto
per un periodo di 9 mesi senza percepire retribuzione alcuna ne maturare altra
indennità. Alla lavoratrice o al lavoratore in questo periodo potranno essere
assegnati, previo accordo tra le parti in sede aziendale, ove ve ne sia la
possibilità, altri lavori; in questo caso percepirà la retribuzione della
categoria e posizione economica in cui verrà a prestare servizio
Art. 46 UTILIZZO DEL MEZZO
PROPRIO DI TRASPORTO PER RAGIONI DI SERVIZIO
L'utilizzo del mezzo proprio di
trasporto per ragioni di servizio, sarà materia del contratto territoriale di
cui all’art.10 punto 2. Vengono fatte salve, sino alla stipula del contratto
territoriale, eventuali condizioni determinate in sede di confronto applicativo
aziendale ai sensi dell’art.10 comma 3 del CCNL 7/5/97 al fine della verifica
delle esigenze e dei relativi interventi.
Ho 15 anni. Sono nato con l'HIV, mia madre è morta a causa dell'infezione da HIV e mi rammarico perché non ho mai incontrato il dott. Itua, lui avrebbe potuto guarire mia mamma perché da madre single era molto difficile per mia madre mi sono imbattuto in parole guarenti online su come cura diverse malattie in diverse malattie come HIV / AIDS Herpes, Parkinson, Copd, Epilessia, herpes zoster, Mal di freddo, Infertilità, Sindrome di Fatichie croniche, Fibromialgia, Diabete Epatite anche Cancro Ero così eccitato ma spaventato allo stesso tempo perché Non ho mai visto questo articolo online, quindi ho contattato Dr Itua su Mail drituaherbalcenter@gmail.com. Ho anche chattato con lui su cosa è l'app +2348149277967 mi dice come funziona, quindi gli dico che voglio procedere lo ho pagato così rapidamente l'ufficio postale del Colorado Ricevo la mia medicina a base di erbe entro 4/5 giorni lavorativi mi ha dato linee di gilda da seguire e qui sto vivendo di nuovo in buona salute posso immaginare come dio usa gli uomini per manifestare le sue opere sto scrivendo in tutti gli articoli online per diffondere il dio lavoro di Dr Itua Herbal Medicine, è un grande uomo.
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