Contro l’ordinanza che conclude la prima fase del rito Fornero entro
quanto devo proporre opposizione?
In base all’art. 1 comma 51 della legge 92 del 2012 devo
proporre opposizione entro 30 giorni dalla notifica dell’ordinanza o dalla sua comunicazione se anteriore.
In particolare: “contro
l'ordinanza di accoglimento o di rigetto di cui al comma 49 può
essere proposta opposizione
con ricorso contenente
i requisiti di cui all'articolo 414 del codice di procedura civile, da depositare innanzi al
tribunale che ha emesso il
provvedimento opposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla
notificazione dello stesso, o dalla comunicazione se anteriore. Con il
ricorso non possono essere proposte
domande diverse da quelle di cui al comma
47 del presente articolo, salvo che siano fondate sugli identici
fatti costitutivi o siano svolte nei
confronti di soggetti
rispetto ai quali la causa e'
comune o dai quali si intende essere garantiti.
Il giudice fissa con decreto l'udienza
di discussione non
oltre i successivi sessanta
giorni, assegnando all'opposto
termine per costituirsi fino a
dieci giorni prima dell'udienza”.
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