lunedì 20 luglio 2015

Quanto volte può essere prorogato il contratto a tempo determinato?


In forza dell’art. 21 del Dlgs 81 del 2015 comma 1 “Il  termine  del  contratto  a  tempo  determinato  può  essere prorogato, con il consenso del  lavoratore,  solo  quando  la  durata iniziale del contratto sia inferiore a trentasei mesi,  e,  comunque, per un  massimo  di  cinque  volte  nell'arco  di  trentasei  mesi  a prescindere  dal  numero  dei  contratti.  Qualora  il  numero  delle
proroghe sia superiore, il contratto  si  trasforma  in  contratto  a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della sesta proroga”.

In forza del comma terzo i limiti sopra indicati non  si  applicano  alle imprese start-up innovative di cui di cui all'articolo 25, commi 2  e 3, del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, per  il  periodo di quattro anni dalla costituzione della società, ovvero per il più limitato periodo previsto dal comma 3 del suddetto articolo 25 per le società già costituite.


Quali sono le start up?



Art. 25 comma 2:  “Ai fini del presente decreto, l'impresa start-up innovativa,  di seguito «start-up innovativa», e' la società di capitali, costituita anche  in  forma  cooperativa,  le  cui   azioni   o   quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su  un  mercato regolamentato o su un  sistema  multilaterale  di  negoziazione,  che possiede i seguenti requisiti:
    a) …
    b) e' costituita da non più di sessanta mesi;
    c) e' residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  o  in  uno degli  Stati  membri  dell'Unione  europea  o   in   Stati   aderenti
all'Accordo sullo spazio economico europeo, purchè  abbia  una  sede produttiva o una filiale in Italia;
    d) a  partire  dal  secondo  anno  di  attività  della  start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua,  così  come risultante  dall'ultimo  bilancio  approvato  entro  sei  mesi  dalla chiusura dell'esercizio, non e' superiore a 5 milioni di euro;
    e) non distribuisce, e non ha distribuito, utili;
    f) ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la  produzione  e  la commercializzazione  di  prodotti  o   servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
    g) non e' stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda;
    h) possiede almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:
      1) le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15 per cento del  maggiore  valore  fra  costo  e  valore  totale  della produzione della start-up innovativa. Dal computo  per  le  spese  in ricerca e  sviluppo  sono  escluse  le  spese  per  l'acquisto  e  la locazione di beni immobili.  Ai  fini  di  questo  provvedimento,  in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono  altresì  da annoverarsi tra le spese in ricerca e  sviluppo:  le  spese  relative allo sviluppo precompetitivo e  competitivo,  quali  sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan,  le  spese  relative  ai servizi di incubazione forniti da  incubatori  certificati,  i  costi lordi di personale  interno  e  consulenti  esterni  impiegati  nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed  amministratori,  le
spese  legali  per  la  registrazione  e  protezione  di   proprietà intellettuale,  termini  e  licenze   d'uso.   Le   spese   risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota  integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro  effettuazione e'   assunta   tramite   dichiarazione   sottoscritta   dal    legale rappresentante della start-up innovativa;
      2) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi  titolo, in percentuale  uguale  o  superiore  al  terzo  della  forza  lavoro complessiva, di personale in  possesso  di  titolo  di  dottorato  di ricerca  o  che  sta  svolgendo  un  dottorato  di   ricerca   presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di  laurea  e che  abbia  svolto,  da  almeno  tre  anni,  attività   di   ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in  Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a  due  terzi della forza lavoro complessiva, di personale in  possesso  di  laurea magistrale ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università  e  della  ricerca  22 ottobre 2004, n. 270;
      3) sia titolare o depositaria o  licenziataria  di  almeno  una privativa  industriale  relativa  a   una   invenzione   industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti  relativi  ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per  i  programmi  per  elaboratore,  purchè tali privative  siano  direttamente  afferenti   all'oggetto   sociale   e all'attività di impresa”.

Il comma 3 dell’art. 25 stabilisce “le società già costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e in possesso dei requisiti previsti dal comma 2, sono considerate start-up  innovative  ai  fini del presente decreto se  depositano  presso  l'Ufficio  del  registro delle imprese, di  cui  all'articolo  2188  del  codice  civile,  una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale che  attesti  il possesso dei  requisiti  previsti  dal  comma  2.  In  tal  caso,  la disciplina di cui alla presente sezione  trova  applicazione  per  un periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore del  presente decreto, se la start-up innovativa e' stata costituita  entro  i  due anni precedenti, di tre anni, se e' stata costituita entro i tre anni precedenti, e di due anni, se e' stata  costituita  entro  i  quattro anni precedenti”.

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