Quanto volte può essere prorogato il contratto a tempo
determinato?
In forza dell’art. 21 del Dlgs 81
del 2015 comma 1 “Il termine
del contratto a
tempo determinato può
essere prorogato, con il consenso del
lavoratore, solo quando
la durata iniziale del contratto
sia inferiore a trentasei mesi, e, comunque, per un massimo
di cinque volte
nell'arco di trentasei
mesi a prescindere dal
numero dei contratti.
Qualora il numero
delle
proroghe sia superiore, il contratto
si trasforma in
contratto a tempo indeterminato
dalla data di decorrenza della sesta proroga”.
In forza del comma terzo i limiti sopra indicati non si
applicano alle imprese start-up
innovative di cui di cui all'articolo 25, commi 2 e 3, del
decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179,
convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, per
il periodo di quattro anni dalla
costituzione della società, ovvero per il più limitato periodo previsto dal
comma 3 del suddetto articolo 25 per le società già costituite.
Quali sono le start
up?
Art. 25 comma 2: “Ai fini
del presente decreto, l'impresa start-up innovativa, di seguito «start-up innovativa», e' la
società di capitali, costituita anche
in forma cooperativa,
le cui azioni
o quote rappresentative del capitale
sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema
multilaterale di negoziazione,
che possiede i seguenti requisiti:
a) …
b) e' costituita da non più di sessanta mesi;
c) e' residente in Italia ai sensi
dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, o in uno
degli Stati membri
dell'Unione europea o in Stati
aderenti
all'Accordo sullo spazio economico europeo, purchè abbia
una sede produttiva o una filiale
in Italia;
d) a partire
dal secondo anno
di attività della
start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua, così
come risultante dall'ultimo bilancio
approvato entro sei
mesi dalla chiusura
dell'esercizio, non e' superiore a 5 milioni di euro;
e) non distribuisce, e non ha
distribuito, utili;
f) ha, quale oggetto sociale
esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la
produzione e la commercializzazione di
prodotti o servizi innovativi ad alto valore
tecnologico;
g) non e' stata costituita da
una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo
di azienda;
h) possiede almeno uno dei
seguenti ulteriori requisiti:
1) le spese in ricerca e
sviluppo sono uguali o superiori al 15 per cento del maggiore
valore fra costo
e valore totale
della produzione della start-up innovativa. Dal computo per
le spese in ricerca e
sviluppo sono escluse
le spese per
l'acquisto e la locazione di beni immobili. Ai
fini di questo
provvedimento, in aggiunta a
quanto previsto dai principi contabili, sono
altresì da annoverarsi tra le
spese in ricerca e sviluppo: le
spese relative allo sviluppo
precompetitivo e competitivo, quali
sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan, le
spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori
certificati, i costi lordi di personale interno
e consulenti esterni
impiegati nelle attività di
ricerca e sviluppo, inclusi soci ed
amministratori, le
spese legali per
la registrazione e
protezione di proprietà intellettuale, termini
e licenze d'uso.
Le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e
sono descritte in nota integrativa. In
assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione e' assunta
tramite dichiarazione sottoscritta dal
legale rappresentante della start-up innovativa;
2) impiego come dipendenti
o collaboratori a qualsiasi titolo, in
percentuale uguale o
superiore al terzo
della forza lavoro complessiva, di personale in possesso
di titolo di
dottorato di ricerca o
che sta svolgendo
un dottorato di
ricerca presso un'università
italiana o straniera, oppure in possesso di
laurea e che abbia
svolto, da almeno
tre anni, attività
di ricerca certificata presso
istituti di ricerca pubblici o privati, in
Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due
terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso
di laurea magistrale ai sensi
dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della
ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;
3) sia titolare o
depositaria o licenziataria di
almeno una privativa industriale
relativa a una
invenzione industriale, biotecnologica,
a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale
ovvero sia titolare dei diritti
relativi ad un programma per
elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i
programmi per elaboratore,
purchè tali privative siano direttamente
afferenti all'oggetto sociale
e all'attività di impresa”.
Nessun commento:
Posta un commento