Cosa determina l’omessa indicazione dei testimoni nell’atto introduttivo
nel rito del lavoro?
“Nel rito del lavoro, qualora la parte abbia, con l'atto introduttivo
del giudizio, proposto capitoli di prova testimoniale, specificamente indicando
di volersi avvalere del relativo mezzo in ordine alle circostanze di fatto ivi
allegate, ma omettendo l'enunciazione delle generalità delle persone da
interrogare, tale omissione non determina decadenza dalla relativa istanza
istruttoria, ma concreta una mera irregolarità, che abilita il giudice
all'esercizio del potere - dovere di cui all’art. 421 comma 1 cpc, avente ad
oggetto l'indicazione alla parte istante della riscontrata irregolarità e
l'assegnazione di un termine perentorio per porvi rimedio, formulando o
integrando le indicazioni relative alle persone da interrogare o ai fatti sui
quali debbono essere interrogate; l'inosservanza di detto termine produce la decadenza
dalla prova, rilevabile anche d'ufficio e non sanabile nemmeno sull'accordo
delle parti. (Rigetta, App. Palermo, 30/05/2006)” Cass. civ., Sez. lavoro,
28/07/2010, n. 17649
“Nel rito del lavoro, qualora la parte abbia, con l'atto introduttivo
del giudizio, proposto capitoli di prova testimoniale, specificamente indicando
di volersi avvalere del relativo mezzo in ordine alle circostanze di fatto ivi
allegate, ma omettendo l'enunciazione delle generalità delle persone da
interrogare, tale omissione non determina decadenza dalla relativa istanza
istruttoria, ma concreta una mera irregolarità, che abilita il giudice
all'esercizio del potere-dovere di cui all’art. 421 primo comma cpc. Ne
consegue che, ove la medesima richiesta venga reiterata in appello e sia
rilevante ai fini della decisione, il giudice del gravame deve ammetterla e
disporne l'assunzione, dopo aver assegnato all'astante un termine perentorio
per l'indicazione dei testi, non essendogli consentito di dichiararne la decadenza
se non per inosservanza del predetto termine. (Cassa con rinvio, App. Taranto,
07/02/2007)” Cass. civ., Sez. lavoro, 17/07/2009, n. 16661
“L'omissione, nel ricorso introduttivo, dei nominativi dei testimoni,
laddove tuttavia la prova sia stata specificamente capitolata, non determina
decadenza dalla relativa istanza istruttoria, ma concreta una mera
irregolarità, che abilita il giudice all'esercizio del potere - dovere, di cui
all’art. 421 comma 1 cpc, con la conseguenza che il giudice deve indicare alla
parte la riscontrata irregolarità, assegnandole un termine, necessariamente
perentorio - in analogia con quello previsto dall'art. 420 comma 6 c.p.c - per
porvi rimedio. Il giudice dell'appello, davanti al quale è denunciata
l'illegittima sanzione di decadenza, laddove ritenga il motivo di gravame
fondato, deve trattenere la causa e provvedere su detta istanza, in
applicazione del principio devolutivo, nonchè della conversione delle nullità
in motivi di gravame”.
Cass. civ., Sez. lavoro, 02/06/1998, n. 5413
“Nel rito del lavoro, qualora la parte abbia, con l'atto introduttivo
del giudizio, proposto capitoli di prova testimoniale, specificamente indicando
di volersi avvalere del relativo mezzo in ordine alle circostanze di fatto ivi
allegate, ma omettendo l'enunciazione delle generalità delle persone da
interrogare, tale omissione non determina decadenza dalla relativa istanza
istruttoria, ma concreta una mera irregolarità, che abilita il giudice
all'esercizio del potere - dovere di cui all’art. 421 comma 1 cpc; con la
conseguenza che, in sede di pronuncia dei provvedimenti istruttori di cui
all'art. 420 stesso codice, il pretore, ove ritenga l'esperimento del detto
mezzo pertinente e rilevante ai fini del decidere, deve indicare alla parte
istante la riscontrata irregolarità, che allo stato non consente l'ammissione
della prova, assegnandole un termine per porvi rimedio ed applicando a tal fine
la particolare disciplina prevista dal comma 5 della norma da ultimo citata,
col corollario della decadenza nella sola ipotesi di mancata ottemperanza allo
spirare di questo termine espressamente dichiarato perentorio dal medesimo
comma. Il giudice d'appello, cui venga denunciata l'illegittima sanzione di
decadenza dall'istanza di prova testimoniale, pronunciata in violazione
dell'esposto principio, ove riscontri l'effettiva sussistenza del vizio, deve,
coerentemente con l'effetto devolutivo del gravame e con la regola della
conversione dell'invalidazione nell'impugnazione, trattenere la causa e
provvedere sulla detta istanza, ammettendo, ove ricorra ogni altro necessario
requisito, la prova stessa e disponendone l'assunzione conformemente al
disposto dell'art. 437, commi 1 e 2, c.p.c. Nè la mancanza, per il giudizio di
appello, di disposizioni analoghe a quelle dell'art. 420, comma 6, esclude il
carattere perentorio del termine fissato, ex art. 421 comma 1 cpc, alla parte
che non abbia già provveduto a completare la propria istanza istruttoria nel
corso del giudizio di primo grado o con l'atto introduttivo di quello di
gravame”.
Cass. civ., Sez. Unite, 13/01/1997, n. 262
Nella giurisprudenza di merito:
“Nel rito del lavoro, qualora la parte abbia, con l'atto introduttivo
del giudizio, proposto capitoli di prova testimoniale, specificamente allegando
di volersi avvalere del relativo mezzo in ordine alle circostanze ivi allegate,
ma omettendo l'enunciazione delle generalità delle persone da interrogare, tale
omissione non determina decadenza dalla relativa istanza istruttoria, ma
concreta una mera irregolarità che abilita il giudice all'esercizio del
potere-dovere di cui all’art. 421 comma 1cpc, con la conseguenza che in sede di
pronuncia dei provvedimenti istruttori, ove ritenga l'esperimento del detto
mezzo pertinente e rilevante al fine del decidere, deve indicare alla istante
la riscontrata irregolarità che allo stato non consente la ammissione della
prova, assegnandole un termine per porvi rimedio”. (Cass. n. 3530 del
6.4.1998) Trib. Genova, Sez. lavoro, 03/11/2008
“Il giudice, quando le parti non indicano rispettivamente nel ricorso
introduttivo o nella memoria difensiva i nominativi dei testimoni per le prove
da loro articolate, può concedere un termine perentorio per formulare o
integrare tale indicazione, a norma dell'art. 244, 3° comma, c. p. c.,
compatibile col rito del lavoro, dato che gli art. 414 e 416 cpc richiedono a
pena di decadenza l'indicazione specifica dei soli mezzi di prova, non anche
delle fonti di prova”. Pret. Reggio Calabria, 11/02/1989
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