mercoledì 15 luglio 2015

Cosa determina l’omessa indicazione dei testimoni nell’atto introduttivo nel rito del lavoro?

“Nel rito del lavoro, qualora la parte abbia, con l'atto introduttivo del giudizio, proposto capitoli di prova testimoniale, specificamente indicando di volersi avvalere del relativo mezzo in ordine alle circostanze di fatto ivi allegate, ma omettendo l'enunciazione delle generalità delle persone da interrogare, tale omissione non determina decadenza dalla relativa istanza istruttoria, ma concreta una mera irregolarità, che abilita il giudice all'esercizio del potere - dovere di cui all’art. 421 comma 1 cpc, avente ad oggetto l'indicazione alla parte istante della riscontrata irregolarità e l'assegnazione di un termine perentorio per porvi rimedio, formulando o integrando le indicazioni relative alle persone da interrogare o ai fatti sui quali debbono essere interrogate; l'inosservanza di detto termine produce la decadenza dalla prova, rilevabile anche d'ufficio e non sanabile nemmeno sull'accordo delle parti. (Rigetta, App. Palermo, 30/05/2006)” Cass. civ., Sez. lavoro, 28/07/2010, n. 17649


“Nel rito del lavoro, qualora la parte abbia, con l'atto introduttivo del giudizio, proposto capitoli di prova testimoniale, specificamente indicando di volersi avvalere del relativo mezzo in ordine alle circostanze di fatto ivi allegate, ma omettendo l'enunciazione delle generalità delle persone da interrogare, tale omissione non determina decadenza dalla relativa istanza istruttoria, ma concreta una mera irregolarità, che abilita il giudice all'esercizio del potere-dovere di cui all’art. 421 primo comma cpc. Ne consegue che, ove la medesima richiesta venga reiterata in appello e sia rilevante ai fini della decisione, il giudice del gravame deve ammetterla e disporne l'assunzione, dopo aver assegnato all'astante un termine perentorio per l'indicazione dei testi, non essendogli consentito di dichiararne la decadenza se non per inosservanza del predetto termine. (Cassa con rinvio, App. Taranto, 07/02/2007)” Cass. civ., Sez. lavoro, 17/07/2009, n. 16661


“L'omissione, nel ricorso introduttivo, dei nominativi dei testimoni, laddove tuttavia la prova sia stata specificamente capitolata, non determina decadenza dalla relativa istanza istruttoria, ma concreta una mera irregolarità, che abilita il giudice all'esercizio del potere - dovere, di cui all’art. 421 comma 1 cpc, con la conseguenza che il giudice deve indicare alla parte la riscontrata irregolarità, assegnandole un termine, necessariamente perentorio - in analogia con quello previsto dall'art. 420 comma 6 c.p.c - per porvi rimedio. Il giudice dell'appello, davanti al quale è denunciata l'illegittima sanzione di decadenza, laddove ritenga il motivo di gravame fondato, deve trattenere la causa e provvedere su detta istanza, in applicazione del principio devolutivo, nonchè della conversione delle nullità in motivi di gravame”.
Cass. civ., Sez. lavoro, 02/06/1998, n. 5413


“Nel rito del lavoro, qualora la parte abbia, con l'atto introduttivo del giudizio, proposto capitoli di prova testimoniale, specificamente indicando di volersi avvalere del relativo mezzo in ordine alle circostanze di fatto ivi allegate, ma omettendo l'enunciazione delle generalità delle persone da interrogare, tale omissione non determina decadenza dalla relativa istanza istruttoria, ma concreta una mera irregolarità, che abilita il giudice all'esercizio del potere - dovere di cui all’art. 421 comma 1 cpc; con la conseguenza che, in sede di pronuncia dei provvedimenti istruttori di cui all'art. 420 stesso codice, il pretore, ove ritenga l'esperimento del detto mezzo pertinente e rilevante ai fini del decidere, deve indicare alla parte istante la riscontrata irregolarità, che allo stato non consente l'ammissione della prova, assegnandole un termine per porvi rimedio ed applicando a tal fine la particolare disciplina prevista dal comma 5 della norma da ultimo citata, col corollario della decadenza nella sola ipotesi di mancata ottemperanza allo spirare di questo termine espressamente dichiarato perentorio dal medesimo comma. Il giudice d'appello, cui venga denunciata l'illegittima sanzione di decadenza dall'istanza di prova testimoniale, pronunciata in violazione dell'esposto principio, ove riscontri l'effettiva sussistenza del vizio, deve, coerentemente con l'effetto devolutivo del gravame e con la regola della conversione dell'invalidazione nell'impugnazione, trattenere la causa e provvedere sulla detta istanza, ammettendo, ove ricorra ogni altro necessario requisito, la prova stessa e disponendone l'assunzione conformemente al disposto dell'art. 437, commi 1 e 2, c.p.c. Nè la mancanza, per il giudizio di appello, di disposizioni analoghe a quelle dell'art. 420, comma 6, esclude il carattere perentorio del termine fissato, ex art. 421 comma 1 cpc, alla parte che non abbia già provveduto a completare la propria istanza istruttoria nel corso del giudizio di primo grado o con l'atto introduttivo di quello di gravame”.
Cass. civ., Sez. Unite, 13/01/1997, n. 262


Nella giurisprudenza di merito:

“Nel rito del lavoro, qualora la parte abbia, con l'atto introduttivo del giudizio, proposto capitoli di prova testimoniale, specificamente allegando di volersi avvalere del relativo mezzo in ordine alle circostanze ivi allegate, ma omettendo l'enunciazione delle generalità delle persone da interrogare, tale omissione non determina decadenza dalla relativa istanza istruttoria, ma concreta una mera irregolarità che abilita il giudice all'esercizio del potere-dovere di cui all’art. 421 comma 1cpc, con la conseguenza che in sede di pronuncia dei provvedimenti istruttori, ove ritenga l'esperimento del detto mezzo pertinente e rilevante al fine del decidere, deve indicare alla istante la riscontrata irregolarità che allo stato non consente la ammissione della prova, assegnandole un termine per porvi rimedio”. (Cass. n. 3530 del 6.4.1998) Trib. Genova, Sez. lavoro, 03/11/2008


“Il giudice, quando le parti non indicano rispettivamente nel ricorso introduttivo o nella memoria difensiva i nominativi dei testimoni per le prove da loro articolate, può concedere un termine perentorio per formulare o integrare tale indicazione, a norma dell'art. 244, 3° comma, c. p. c., compatibile col rito del lavoro, dato che gli art. 414 e 416 cpc richiedono a pena di decadenza l'indicazione specifica dei soli mezzi di prova, non anche delle fonti di prova”. Pret. Reggio Calabria, 11/02/1989



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