Come è regolamentato il congedo parentale in seguito all’emanazione del
Dlgs 2015 n. 80?
In base all’art. 32 del Dlgs 151
del 2001 come modificato dall’art. 7 del Dlgs 2015 n. 80 il congedo parentale è
così disciplinato.
a)Arco temporale di fruibilità
In base al comma 1 è per i primi
12 anni per ogni bambino: “Per ogni bambino, nei
primi suoi dodici
anni di vita, ciascun genitore ha diritto
di astenersi dal
lavoro secondo le modalità
stabilite dal presente
articolo”.
b) durata complessiva
I congedi parentali dei genitori
non possono complessivamente eccedere
il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente
articolo (che eleva ad 11 mesi il
periodo complessivo se “il padre lavoratore eserciti il diritto
di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non
inferiore a tre mesi,”[1])
Nell'ambito del predetto limite,
il diritto di
astenersi dal lavoro compete:
a) alla madre lavoratrice, trascorso
il periodo di
congedo di maternità di cui
al Capo III,
per un periodo
continuativo o frazionato non
superiore a sei mesi;
b) al padre lavoratore, dalla nascita del
figlio, per un periodo continuativo o
frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma
2;
c) qualora vi sia un solo genitore, per un
periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.
c) Come fruire il congedo su base oraria o giornaliera?
In primo luogo la materia è
demandata alla contrattazione collettiva. In base al comma 1-bis “ La
contrattazione collettiva di
settore stabilisce le modalità di fruizione del congedo di cui
al comma 1 su base oraria, nonché i
criteri di calcolo della base oraria e
l'equiparazione di un determinato
monte ore alla singola giornata lavorativa.
Per il personale del comparto
sicurezza e difesa di quello dei vigili
del fuoco e soccorso
pubblico, la disciplina
collettiva prevede, altresì,
al fine
di tenere conto
delle peculiari esigenze
di funzionalità connesse all'espletamento dei
relativi servizi istituzionali,
specifiche e diverse modalità
di fruizione e di differimento
del congedo”.
Se manca la contrattazione
collettiva il comma 1-ter stabilisce “In caso
di mancata regolamentazione, da
parte della contrattazione collettiva,
anche di livello
aziendale, delle modalità di
fruizione del congedo parentale su base oraria,
ciascun genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella
oraria. La fruizione su base oraria e' consentita in misura pari alla
metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale
o mensile immediatamente precedente a quello nel corso
del quale ha inizio il congedo parentale. Nei casi di
cui al
presente comma è esclusa la cumulabilità della fruizione
oraria del congedo parentale con permessi o riposi di cui al
presente decreto legislativo.
Le disposizioni di cui al
presente comma non si applicano al personale del comparto sicurezza e difesa e a
quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico.
Come si esercita il diritto di astensione e quale preavviso al datore
di lavoro?
In forza del comma 3 “Ai fini dell'esercizio del diritto di
cui al comma
1, il genitore e'
tenuto, salvo casi
di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro
secondo le modalità
e i criteri definiti dai contratti collettivi
e, comunque, con
un termine di preavviso non inferiore a cinque giorni
indicando l'inizio e la fine del periodo
di congedo. Il termine di preavviso e' pari a
2 giorni nel caso di congedo
parentale su base oraria”.
Peraltro in forza del comma 4 bis:
“Durante il periodo di congedo, il
lavoratore e il datore di lavoro concordano,
ove necessario, adeguate
misure di ripresa dell'attività lavorativa, tenendo
conto di quanto
eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva”.
NB In base comma 4 “Il
congedo parentale spetta
al genitore richiedente
anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto”.
.
[1] Comma
2. “Qualora
il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo
continuativo o frazionato non inferiore
a tre mesi, il limite complessivo
dei congedi parentali dei
genitori e' elevato a undici mesi”.
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