Come è disciplinata l’integrazione salariale ordinaria in forza del
dlgs 148 del 2015?
Imprese destinatarie
In forza dell’art. 10 l’integrazione salariale ordinaria (ed i
relativi obblighi contribuitivi) si applica:
a) imprese industriali
manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti,
produzione e distribuzione dell'energia, acqua e gas;
b) cooperative di
produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli
operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal
DPR 1970 n. 602;
c) imprese dell'industria
boschiva, forestale e del tabacco;
d) cooperative agricole,
zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione,
manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli
dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
e) imprese addette al
noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola
cinematografica;
f) imprese industriali per
la frangitura delle olive per conto terzi;
g) imprese produttrici di
calcestruzzo preconfezionato;
h) imprese addette agli
impianti elettrici e telefonici;
i) imprese addette
all'armamento ferroviario;
l) imprese industriali
degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di
proprietà pubblica;
m) imprese industriali e
artigiane dell'edilizia e affini;
n) imprese industriali
esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
o) imprese artigiane che
svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con
esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori
con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.
Come indicato dalla circolare 197 del 2 dicembre 2015 dell'Inps:
"sulla base delle indicazioni fornite al riguardo dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali
con nota n. 5359 del 9 novembre 2015, l’ambito di applicazione della normativa in materia di
cassa integrazione guadagni rimane immutato. Difatti, nonostante l’avvenuta abrogazione
dell’articolo 3 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, riportante elencazione delle imprese escluse dall’applicazione della cassa integrazione
guadagni, la tutela dei lavoratori delle imprese operanti nei settori di cui al sopra citato
articolo 3, risulta essere già assicurata dai fondi di solidarietà bilaterali di settore ovvero, in
mancanza, dal fondo di solidarietà residuale, istituiti ai sensi dell’articolo 3 della legge n.
92/2012, in funzione delle prospettive di adeguamento fissate dal decreto legislativo n.
148/2015"
La norma del 1947 stabiliva:
3.
Sono escluse
dall'applicazione delle norme sulla integrazione dei guadagni degli operai
dell'industria: le imprese armatoriali di navigazione o ausiliarie
dell'armamento, le imprese ferroviarie, tranviarie e di navigazione interna,
nonché le imprese esercenti autoservizi pubblici di linea tenute all'osservanza
delle leggi 24 maggio 1952, n. 628 e 22 settembre 1960, n. 1054, o che comunque
iscrivono il personale dipendente al Fondo di previdenza del personale addetto
ai pubblici servizi di trasporto; le imprese di spettacoli; gli esercenti la
piccola pesca e le imprese per la pesca industriale; le imprese artigiane
ritenute tali agli effetti degli assegni familiari; le cooperative, i gruppi,
le compagnie e carovane dei facchini, portabagagli, birocciai e simili; le
imprese industriali degli enti pubblici, anche se municipalizzate, e dello
Stato.
Su richiesta delle
Amministrazioni interessate, con decreto del Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale, sentito il Comitato di cui all'art. 7 del Decreto legislativo
Luogotenenziale 9 novembre 1945 n. 788, le imprese industriali degli enti
pubblici possono essere assoggettate all'applicazione delle norme sulla
integrazione dei guadagni degli operai dell'industria
Quando
In base all’art. 11 spetta ai dipendenti
delle imprese di cui all’art. 10 (sopra riportate) quando gli stessi sono
sospesi dal lavoro o effettuino orario ridotto nei casi di:
a) situazioni aziendali
dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti,
incluse le intemperie stagionali;
b) situazioni temporanee di
mercato .
Quanto dura
In forza dell’art. 12:
1. Le integrazioni salariali ordinarie sono corrisposte fino a
un periodo massimo di 13 settimane continuative, prorogabile trimestralmente
fino a un massimo complessivo di 52 settimane.
2. Qualora l'impresa abbia
fruito di 52 settimane consecutive di integrazione salariale ordinaria, una
nuova domanda può essere proposta per la medesima unità produttiva per la quale
l'integrazione è stata concessa, solo quando sia trascorso un periodo di almeno
52 settimane di normale attività lavorativa.
3. L'integrazione salariale
ordinaria relativa a più periodi non consecutivi non può superare
complessivamente la durata di 52 settimane in un biennio mobile.
4. Le disposizioni di cui
ai commi 2 e 3 non trovano applicazione relativamente agli interventi
determinati da eventi oggettivamente non evitabili, ad eccezione dei
trattamenti richiesti da imprese di cui all'articolo 10, lettere m), n), e o).
5. Nei limiti di durata
definiti nei commi da 1 a
4, non possono essere autorizzate ore di integrazione salariale ordinaria
eccedenti il limite di un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio
mobile, con riferimento a tutti i lavoratori dell'unità produttiva mediamente
occupati nel semestre precedente la domanda di concessione dell'integrazione
salariale.
6. Con riferimento
all'unità produttiva oggetto di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro,
nella domanda di concessione dell'integrazione salariale l'impresa comunica il
numero dei lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente, distinti per
orario contrattuale.
A quanto ammonta la
contribuzione
In base all’art. 13
1. A carico delle imprese di cui all'articolo 10 è
stabilito un contributo ordinario, nella misura di:
a) 1,70 per cento della retribuzione imponibile ai
fini previdenziali per i dipendenti delle imprese industriali che occupano fino
a 50 dipendenti;
b) 2,00 per cento della retribuzione imponibile ai
fini previdenziali per i dipendenti delle imprese industriali che occupano
oltre 50 dipendenti;
c) 4,70 per cento della retribuzione imponibile ai
fini previdenziali per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato
edile;
d) 3,30 per cento della retribuzione imponibile ai
fini previdenziali per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato
lapidei;
e) 1,70 per cento della retribuzione imponibile ai
fini previdenziali per gli impiegati e quadri delle imprese dell'industria e
artigianato edile e lapidei che occupano fino a 50 dipendenti;
f) 2,00 per cento della retribuzione imponibile ai
fini previdenziali per gli impiegati e quadri delle imprese dell'industria e
artigianato edile e lapidei che occupano oltre 50 dipendenti.
2. Ai fini della
determinazione del limite di dipendenti, indicato al comma 1, il limite
anzidetto è determinato, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, sulla base
del numero medio di dipendenti in forza nell'anno precedente dichiarato
dall'impresa. Per le imprese costituite nel corso dell'anno solare si fa
riferimento al numero di dipendenti alla fine del primo mese di attività.
L'impresa è tenuta a fornire all'INPS apposita dichiarazione al verificarsi di
eventi che, modificando la forza lavoro in precedenza comunicata, influiscano
ai fini del limite di cui al comma 1. Agli effetti di cui al presente articolo
sono da comprendersi nel calcolo tutti i lavoratori, compresi i lavoratori a
domicilio e gli apprendisti, che prestano la propria opera con vincolo di
subordinazione sia all'interno che all'esterno dell'azienda.
3. A
carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale
ordinaria è stabilito il contributo addizionale di cui all'articolo 5
.
Il contributo addizionale non è dovuto per gli interventi concessi per
eventi oggettivamente non evitabili.
Che ruolo ha il
sindacato?
In base all’art. 14:
1. Nei casi di sospensione o
riduzione dell'attività produttiva, l'impresa è tenuta a comunicare
preventivamente alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza
sindacale unitaria, ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle
associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello
nazionale, le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro,
l'entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati.
2. A tale
comunicazione segue, su richiesta di una delle parti, un esame congiunto della
situazione avente a oggetto la tutela degli interessi dei lavoratori in
relazione alla crisi dell'impresa.
3. L'intera
procedura deve esaurirsi entro 25 giorni dalla data della comunicazione di cui
al comma 1, ridotti a 10 per le imprese fino a 50 dipendenti.
4. Nei casi di eventi
oggettivamente non evitabili che rendano non differibile la sospensione o la
riduzione dell'attività produttiva, l'impresa è tenuta a comunicare ai soggetti
di cui al comma 1 la durata prevedibile della sospensione o riduzione e il
numero dei lavoratori interessati. Quando la sospensione o riduzione
dell'orario di lavoro sia superiore a sedici ore settimanali si procede, a
richiesta dell'impresa o dei soggetti di cui al comma 1, da presentarsi entro
tre giorni dalla comunicazione di cui al primo periodo, a un esame congiunto in
ordine alla ripresa della normale attività produttiva e ai criteri di
distribuzione degli orari di lavoro. La procedura deve esaurirsi entro i cinque
giorni successivi a quello della richiesta.
5. Per le imprese
dell'industria e dell'artigianato edile e dell'industria e dell'artigianato
lapidei, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano limitatamente alle richieste
di proroga dei trattamenti con sospensione dell'attività lavorativa oltre le 13
settimane continuative.
6. All'atto della presentazione della domanda di concessione di
integrazione salariale deve essere data comunicazione dell'esecuzione degli
adempimenti di cui al presente articolo.
Come si presenta la
domanda
In base all'art. 15:
1. Per l'ammissione al
trattamento ordinario di integrazione salariale, l'impresa presenta in via
telematica all'INPS domanda di concessione nella quale devono essere indicati
la causa della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro e la presumibile
durata, i nominativi dei lavoratori interessati e le ore richieste. Tali
informazioni sono inviate dall'INPS alle Regioni e Province Autonome, per il
tramite del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, ai fini
delle attività e degli obblighi di cui all'articolo 8, comma 1
.
2. La domanda deve essere
presentata entro il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o
riduzione dell'attività lavorativa.
NB
Secondo la circolare Inps del 2 dicembre del 2015 n. 197 "nel computo del predetto
termine, secondo i principi generali, si esclude il giorno iniziale. Se il giorno di scadenza è una
festività, la stessa è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo"
3. Qualora la domanda venga
presentata dopo il termine indicato nel comma 2, l'eventuale trattamento di
integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una
settimana rispetto alla data di presentazione.
4. Qualora dalla omessa o
tardiva presentazione della domanda derivi a danno dei lavoratori la perdita
parziale o totale del diritto all'integrazione salariale, l'impresa è tenuta a
corrispondere ai lavoratori stessi una somma di importo equivalente
all'integrazione salariale non percepita.
Concessione
In base all’art. 16.
1. A decorrere dal 1°
gennaio 2016 le integrazioni salariali ordinarie sono concesse dalla sede
dell'INPS territorialmente competente.
2. Con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di
esame delle domande di concessione.
Ricorso
Art. 17. Ricorsi
1. Avverso il provvedimento
di rigetto della domanda di trattamento di integrazione salariale è ammesso
ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione da parte dell'INPS, al
comitato di cui all'articolo 25 della l. 88 del 1989. (nota
[3])
[1] Art.
5. Contribuzione addizionale
1.
A carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale è
stabilito un contributo addizionale, in misura pari a:
a)
9 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per
le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione
salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o più interventi
concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
b)
12 per cento oltre il limite di cui alla lettera a) e sino a 104 settimane in
un quinquennio mobile;
c)
15 per cento oltre il limite di cui alla lettera b), in un quinquennio mobile.
In base a circolare 197 del 2015 dell'Inps il contributo non è dovuto per gli interventi di CIGO concessi per eventi oggettivamente non
evitabili, nonché dalle imprese sottoposte a procedura concorsuale, come già previsto dall’art.
8, comma 8 bis, della Legge n. 160 del 20 maggio 1988, nonché dalle aziende che ricorrono ai
trattamenti di cui all’art. 7, comma 10 ter, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Inoltre, il contributo
addizionale non sarà dovuto dalle imprese che, sottoposte a procedura concorsuale con
continuazione dell’esercizio di impresa, possono accedere, sussistendone i presupposti, dal 1
gennaio 2016 al trattamento di CIGS. Infatti, l’art. 8, comma 8 bis, della legge n. 160/88
nell’individuare il campo di applicazione delle imprese escluse dal contributo addizionale fa
riferimento ad imprese sottoposte a “procedura concorsuale”
[2] Art.
8. Condizionalità e politiche attive del lavoro
1.
I lavoratori beneficiari di integrazioni salariali per i quali è programmata
una sospensione o riduzione superiore al 50 per cento dell'orario di lavoro,
calcolato in un periodo di 12 mesi, sono soggetti alle disposizioni di cui
all'articolo 22 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 1
comma 3, della l. 2014 n. 183.
2.
Il lavoratore che svolga attività di lavoro autonomo o subordinato durante il
periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate
di lavoro effettuate.
3.
Il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel
caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede
territoriale dell'INPS dello svolgimento dell'attività di cui al comma 2. Le
comunicazioni a carico dei datori di lavoro e delle imprese fornitrici di
lavoro temporaneo, di cui all'articolo 4 bis del decreto legislativo 2000 n.
181, sono valide al fine dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione di
cui al presente comma.
[3] Art.
25. l. 88
del 1989: Composizione del comitato amministratore della gestione
prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti.
1.
Alla gestione istituita ai sensi dell'articolo 24 sovraintende un comitato
amministratore presieduto dal vicepresidente dell'Istituto scelto tra i
rappresentanti dei lavoratori dipendenti e composto oltre che dal
vicepresidente medesimo, da cinque rappresentanti dei lavoratori dipendenti e
da tre rappresentanti dei datori di lavoro in seno al consiglio di
amministrazione, nominati dal consiglio medesimo, a scrutinio segreto ed a
maggioranza assoluta dei voti, nonché da un rappresentante rispettivamente del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro, con
qualifica non inferiore a primo dirigente.
2. In caso di assenza o impedimento del presidente le
funzioni vicarie sono assunte dal membro del comitato delegato dal presidente
stesso.