mercoledì 6 gennaio 2016

Quali sgravi fiscali ha introdotto la l. 208 del 2015 per i premi di risultato?

In forza dei  commi 182 e seguenti dell’art. 1 della legga 208 del 2015:

182. Salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggetti a una imposta sostitutiva  dell'imposta  sul  reddito  delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari  al  10 per cento, entro il limite  di  importo  complessivo  di  2.000  euro lordi,  i  premi  di  risultato  di  ammontare   variabile   la   cui corresponsione   sia   legata   ad   incrementi   di   produttività,  redditività,  qualità,  efficienza  ed  innovazione,  misurabili  e verificabili sulla base di criteri definiti con il decreto di cui  al comma 188, nonché le somme erogate  sotto  forma  di  partecipazione agli utili dell'impresa.

183. Ai fini della determinazione dei premi  di  produttività,  e' computato il periodo obbligatorio di congedo di maternità.

184. Le somme e i valori di cui al comma 2 e all'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 51 del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono, nel rispetto dei limiti ivi indicati, a formare il reddito di  lavoro dipendente, ne' sono soggetti  all'imposta  sostitutiva  disciplinata dai commi da 182 a 191, anche nell'eventualità  in  cui  gli  stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto  o in parte, delle somme di cui al comma 182.

185.  Per  l'accertamento,  la  riscossione,  le  sanzioni   e   il contenzioso,  si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le  ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette.

186. Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  da  182  a  185  trovano applicazione per il settore privato e con riferimento ai titolari  di reddito di lavoro dipendente  di  importo  non  superiore,  nell'anno
precedente quello di percezione delle somme di cui al  comma  182,  a euro 50.000. Se il sostituto d'imposta tenuto ad applicare  l'imposta sostitutiva non e' lo stesso  che  ha  rilasciato  la  certificazione unica dei redditi per l'anno precedente, il beneficiario attesta  per iscritto l'importo del reddito di lavoro  dipendente  conseguito  nel medesimo anno.

187. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui  ai  commi da 182 a 191, le somme e i valori di cui ai commi 182  e  184  devono essere erogati in esecuzione dei contratti aziendali  o  territoriali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.


188. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente legge, sono stabiliti i criteri di misurazione  degli  incrementi  di produttività, redditività, qualità, efficienza ed  innovazione  di cui al comma 182 nonché  le  modalità  attuative  delle  previsioni contenute nei commi da  182  a  191,  compresi  gli  strumenti  e  le modalità di partecipazione all'organizzazione del lavoro, di cui  al comma 189. Il decreto prevede altresì le modalità del  monitoraggio dei contratti aziendali o territoriali di cui al comma 187.

189. Il limite di cui al comma 182 e' aumentato fino ad un  importo non  superiore  a  2.500  euro  per  le   aziende   che   coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro,  con  le modalità specificate nel decreto di cui al comma 188.



Nessun commento:

Posta un commento