Quali sgravi fiscali ha introdotto la l. 208 del 2015 per i premi di
risultato?
In forza dei commi
182 e seguenti dell’art. 1 della legga 208 del 2015:
182. Salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggetti
a una imposta sostitutiva
dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per
cento, entro il limite di importo
complessivo di 2.000
euro lordi, i premi
di risultato di
ammontare variabile la
cui corresponsione sia legata
ad incrementi di
produttività, redditività, qualità,
efficienza ed innovazione,
misurabili e verificabili sulla
base di criteri definiti con il decreto di cui
al comma 188, nonché le somme erogate
sotto forma di
partecipazione agli utili dell'impresa.
183. Ai fini della determinazione dei premi di
produttività, e' computato il
periodo obbligatorio di congedo di maternità.
184. Le somme e i valori di cui al comma 2 e all'ultimo periodo del comma
3 dell'articolo 51 del testo unico
di cui al
decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono, nel rispetto dei limiti
ivi indicati, a formare il reddito di
lavoro dipendente, ne' sono soggetti
all'imposta sostitutiva disciplinata dai commi da 182 a 191, anche
nell'eventualità in cui
gli stessi siano fruiti, per
scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182.
185. Per l'accertamento, la
riscossione, le sanzioni
e il contenzioso, si
applicano, in quanto
compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte
dirette.
186. Le disposizioni di
cui ai commi
da 182 a
185 trovano applicazione per il
settore privato e con riferimento ai titolari
di reddito di lavoro dipendente
di importo non
superiore, nell'anno
precedente quello di percezione delle somme di cui al comma
182, a euro 50.000. Se il
sostituto d'imposta tenuto ad applicare
l'imposta sostitutiva non e' lo stesso
che ha rilasciato
la certificazione unica dei
redditi per l'anno precedente, il beneficiario attesta per iscritto l'importo del reddito di
lavoro dipendente conseguito
nel medesimo anno.
187. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai
commi da 182 a
191, le somme e i valori di cui ai commi 182
e 184 devono essere erogati in esecuzione dei
contratti aziendali o territoriali di cui all'articolo 51 del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
188. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di
misurazione degli incrementi
di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione
di cui al comma 182 nonché
le modalità attuative
delle previsioni contenute nei
commi da 182 a
191, compresi gli
strumenti e le modalità di partecipazione
all'organizzazione del lavoro, di cui al
comma 189. Il decreto prevede altresì le modalità del monitoraggio dei contratti aziendali o
territoriali di cui al comma 187.
189. Il limite di cui al comma 182 e' aumentato fino ad un importo non
superiore a 2.500
euro per le
aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori
nell'organizzazione del lavoro, con le modalità specificate nel decreto di cui al
comma 188.
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