Quali sono gli sgravi contributivi previsti in caso di nuove assunzioni
dalla legge di stabilità 2016 - L. 2015 n. 208?
In base all’art. 1 commi 178 –
181:
“178. Al fine di promuovere forme di
occupazione stabile, ai datori di
lavoro privati, con
esclusione del settore
agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni con
contratto di lavoro
a tempo indeterminato, con
esclusione dei contratti di
apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti
dal 1°
gennaio 2016 con riferimento a contratti stipulati non
oltre il 31 dicembre 2016, e' riconosciuto, per un periodo massimo
di ventiquattro mesi,
ferma restando l'aliquota di computo
delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento del
40 per cento dei complessivi contributi previdenziali
a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL,
nel limite massimo di un importo
di esonero pari a 3.250 euro su base annua. L'esonero di cui al presente
comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove
assunzioni di cui al primo
periodo, con esclusione
di quelle relative
a lavoratori che nei sei mesi precedenti
siano risultati occupati
a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non
spetta con riferimento a lavoratori per i quali
il beneficio di cui al presente comma ovvero di cui all'articolo
1, comma 118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sia gia'
stato usufruito in
relazione a precedente assunzione
a tempo indeterminato. L'esonero
di cui al presente comma non e' cumulabile con altri
esoneri o riduzioni delle aliquote di
finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero di cui al presente
comma non spetta ai datori di lavoro
in presenza di assunzioni
relative a lavoratori in riferimento ai quali i
datori di lavoro, ivi considerando societa' controllate o collegate ai
sensi dell'articolo 2359 del codice civile
o facenti capo,
anche per interposta persona, allo stesso soggetto,
hanno comunque gia'
in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la
data di entrata in vigore della presente legge. L'INPS provvede, con le
risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili
a legislazione vigente, al
monitoraggio del numero
di rapporti di lavoro attivati ai sensi del
presente comma e
delle conseguenti minori entrate
contributive, inviando relazioni mensili al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia
e delle finanze.
179. Per i datori di lavoro del settore
agricolo le disposizioni di cui al comma 178 si applicano:
a) nel limite di 1,1 milioni di euro per l'anno 2016, 2,8
milioni di euro per l'anno 2017, 1,8 milioni di euro per
l'anno 2018, 0,1 milioni di euro per l'anno 2019 per
i lavoratori con
qualifica di impiegati e dirigenti;
b) nel limite di 1,6 milioni di euro per l'anno 2016, 8,8
milioni di euro per l'anno 2017, 7,2 milioni di euro per
l'anno 2018, 0,8 milioni
di euro per
l'anno 2019, con
riferimento alle nuove assunzioni con
contratto di lavoro
a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di
apprendistato, decorrenti dal 1° gennaio
2016 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31
dicembre 2016, con esclusione
dei lavoratori che
nell'anno 2015 siano risultati occupati
a tempo indeterminato e
relativamente ai lavoratori
occupati a tempo determinato che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di
giornate di lavoro non inferiore a 250
giornate con riferimento all'anno 2015.
181.
Il datore di lavoro che subentra nella fornitura di servizi in appalto e
che assume, ancorche'
in attuazione di
un obbligo preesistente,
stabilito da norme di legge
o della contrattazione collettiva, un lavoratore per
il quale il datore di lavoro cessante fruisce dell'esonero contributivo di
cui ai commi 178 o 179, preserva il diritto alla fruizione
dell'esonero contributivo medesimo
nei limiti della durata e della misura
che residua computando,
a tal fine, il rapporto di lavoro
con il datore di lavoro cessante”.
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