A quanto ammonta l’indennità
per inabilità temporanea assoluta erogata dall’Inail?
In base all’art. 68 del DPR 1965
n. 1124 “A decorrere dal quarto giorno successivo a quello in cui è avvenuto
l'infortunio o si è manifestata la malattia professionale e fino a quando dura l'inabilità assoluta, che impedisca totalmente
e di fatto all'infortunato di attendere al lavoro, è corrisposta
all'infortunato stesso un'indennità giornaliera nella misura del sessanta per
cento della retribuzione giornaliera calcolata secondo le disposizioni
degli artt. da 116 a
120[1].
Ove la durata dell'inabilità, di
cui al comma precedente, si prolunghi oltre i novanta giorni, anche non
continuativi, la misura dell'indennità giornaliera è elevata, a decorrere dal
novantunesimo giorno, al settantacinque per cento della retribuzione
giornaliera calcolata secondo le
disposizioni degli artt. da 116
a 120.
Le indennità per inabilità temporanea sono pagate in via posticipata a
periodi non eccedenti i sette giorni.
Per gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima
l'indennità giornaliera decorre dal giorno successivo a quello dello sbarco
dell'infortunato ed è corrisposta nella misura del settantacinque per cento
della retribuzione effettivamente goduta alla data dello sbarco annotata sul
ruolo o sulla licenza.
Agli effetti del precedente comma la retribuzione giornaliera si
calcola dividendo per trenta la retribuzione mensile”.
[1] art. 116: “Per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e delle
rendite ai superstiti, quando non ricorra l'applicazione dell'art.118, è
assunta quale retribuzione annua la retribuzione effettiva che è stata
corrisposta all'infortunato sia in denaro, sia in natura durante i dodici mesi
trascorsi prima dell'infortunio.
Qualora l'infortunato non abbia prestato la sua opera durante il detto
periodo in modo continuativo, oppure non l'abbia prestata presso uno stesso
datore di lavoro e non sia possibile determinare il cumulo delle retribuzioni
percepite nel periodo medesimo, la retribuzione annua si valuta eguale a
trecento volte la retribuzione giornaliera. A questo effetto, si considera
retribuzione giornaliera la sesta parte della somma che si ottiene rapportando
alla durata oraria normale della settimana di lavoro nell'azienda per la
categoria cui appartiene l'infortunato il guadagno medio orario percepito
dall'infortunato stesso anche presso successivi datori di lavoro fino al giorno
dell'infortunio nel periodo, non superiore ai dodici mesi, per il quale sia
possibile l'accertamento dei guadagni percepiti.
In ogni caso la retribuzione annua è computata da un minimo
corrispondente a trecento volte la retribuzione media giornaliera diminuita del
trenta per cento ad un massimo corrispondente a trecento volte la retribuzione
media giornaliera aumentata del trenta per cento. A questo effetto, la
retribuzione media giornaliera è fissata per ogni anno, a partire dal 1° luglio
1983, non oltre i tre mesi dalla scadenza dell'anno stesso, con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del
tesoro sulle retribuzioni assunte a base della liquidazione dell'indennità per
inabilità temporanea assoluta da infortuni sul lavoro avvenuti e da malattie
professionali manifestatesi nell'esercizio precedente e definiti nell'esercizio
stesso.
Retribuzione media giornaliera
Ove sia intervenuta, rispetto alla retribuzione media giornaliera
precedentemente fissata, una variazione in misura non inferiore al cinque per
cento, il decreto interministeriale determina la nuova retribuzione media
giornaliera per gli effetti di cui al precedente comma e indica, per gli
effetti di cui al penultimo comma del presente articolo, i coefficenti annui di
variazione per il periodo di tempo considerato .
La variazione inferiore al cinque per cento, intervenuta nell'anno, si
computa con quelle verificatesi negli anni successivi per la determinazione
della retribuzione media giornaliera.
Per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della
pesca marittima la retribuzione massima risultante dal terzo comma del presente
articolo è aumentata del quarantaquattro per cento per i comandanti e per i
capi macchinisti, del ventidue per cento per i primi ufficiali di coperta e di
macchina e dell'undici per cento per gli altri ufficiali.
Le rendite in corso di godimento alla data di inizio dell'anno, per il
quale ha effetto il decreto interministeriale di cui al quarto comma del
presente articolo, sono riliquidate, con effetto da tale data e a norma del
presente decreto, su retribuzioni variate in relazione alle accertate
variazioni salariali considerate dal decreto stesso.
Per il periodo 1° luglio 1983-30 giugno 1984, la determinazione della
nuova retribuzione media giornaliera terrà conto della variazione intervenuta
in misura non inferiore al dieci per cento rispetto alla retribuzione media
giornaliera, fissata con decreto interministeriale 3 luglio 1980.
Art. 117: “Per la liquidazione delle indennità per inabilità temporanea, quando
non ricorra l'applicazione del successivo art. 118 la retribuzione da
assumere come base è uguale alla retribuzione giornaliera che si ottiene col
procedimento di cui al secondo comma dell'art.1 16, calcolando, però, il
guadagno medio orario degli ultimi quindici giorni immediatamente precedenti
quello dell'infortunio”.
Art. 118: “Con
decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le
organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative,
possono essere stabilite, d'ufficio o su richiesta delle organizzazioni
predette o dell'Istituto assicuratore, tabelle di retribuzioni medie o
convenzionali per determinati lavori o per determinate località o anche per
singole imprese o per speciali categorie di prestatori d'opera, da assumere
come base della liquidazione delle indennità fermo rimanendo il disposto del
terzo comma dell'art. 116.
Le rendite liquidate sulle retribuzioni convenzionali previste dal
presente articolo sono riliquidate ogni anno a norma dell'art. 116 sulla
base delle retribuzioni convenzionali in vigore alla scadenza di ciascun anno,
sempreché sia intervenuta una variazione non inferiore al cinque per cento; in
mancanza di retribuzioni convenzionali cui fare riferimento, si applica il
disposto del settimo comma dell'art, 166.
La variazione
inferiore al cinque per cento intervenuta nell'anno si computa con quelle
verificatesi negli anni successivi per la riliquidazione delle rendite”.
Art. 119: “Se l'infortunato è apprendista, o comunque minore degli anni diciotto,
ha diritto alle cure secondo il disposto dell'art. 86 e le prestazioni in
denaro, commisurate alla retribuzione, sono così determinate:
a) l'indennità per inabilità temporanea assoluta è ragguagliata
alla retribuzione effettiva secondo le norme dell'art.117;
b) la rendita di inabilità e la rendita ai superstiti sono
ragguagliate alla retribuzione della qualifica iniziale prevista per le persone
assicurate di età superiore agli anni diciotto non apprendiste occupate nella
medesima lavorazione cui gli apprendisti stessi o i minori sono addetti e comunque
a retribuzione non inferiore a quella più bassa stabilita dal contratto
collettivo di lavoro per prestatori d'opera di età superiore ai diciotto anni
della stessa categoria e lavorazione.
Nei casi in cui le predette persone non percepiscono una retribuzione o
comunque la remunerazione non sia accertabile, le prestazioni in denaro sono
determinate in base a tabelle di salari stabiliti a norma dell'art.118 o,
in mancanza di queste, in base alla retribuzione prevista per i prestatori
d'opera della stessa località occupati nella medesima lavorazione e categoria.
Resta in ogni caso fermo il disposto del terzo comma dell'art.116.
Il contributo settimanale dovuto ai sensi dell'art. 22 della legge 19
gennaio 1955 n. 25 per ogni apprendista soggetto all'obbligo delle
assicurazioni sociali, ivi compresa l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali, è fissato in lire trecentodieci e la quota
dovuta per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali è fissata in lire centottanta”.
art. 120 “Se la retribuzione effettivamente corrisposta all'infortunato è
superiore a quella risultante dalle registrazioni prescritte dall'art. 20, l 'Istituto assicuratore è
tenuto a corrispondere le indennità secondo la retribuzione effettiva, salvo le
sanzioni stabilite dall'art.50.
L'Istituto stesso è inoltre tenuto a corrispondere un'indennità
supplementare qualora venisse accertato, in sede giudiziale o in altri modi
previsti dalle norme vigenti, che la retribuzione presa a base della
liquidazione è inferiore a quella dovuta secondo legge, salvo, anche in questo
caso, le sanzioni stabilite dall'art. 50.
Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili ai casi
previsti dall'art.118”.
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