Quale rappresentatività sindacale devono avere le organizzazioni
sindacali per essere ammesse alla contrattazione collettiva con l’Aran?
In base all’articolo 43 comma 1 del
Dlgs 165 del 2001: “L'ARAN ammette alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni
sindacali che abbiano nel comparto o nell'area una rappresentatività non
inferiore al 5 per cento, considerando a tal fine la media tra il dato
associativo e il dato elettorale”.
Secondo la norma:
“Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il
versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate
nell'ambito considerato.
Il dato elettorale è espresso
dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze
unitarie del personale, rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito
considerato”.
NB in base al comma 2”Alla contrattazione collettiva
nazionale per il relativo comparto o area partecipano altresì le confederazioni
alle quali le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva
ai sensi del comma 1 siano affiliate”.
Quali organizzazioni sono ammesse negli accordi che definiscono le aree
e i comparti
4. L'ARAN ammette alla
contrattazione collettiva per la stipulazione degli accordi o contratti
collettivi che definiscono o modificano i comparti o le aree o che regolano
istituti comuni a tutte le pubbliche amministrazioni o riguardanti più
comparti, le confederazioni sindacali alle quali, in almeno due comparti o due
aree contrattuali, siano affiliate organizzazioni sindacali rappresentative ai
sensi del comma 1.
Come sono raccolti i dati sulle deleghe?
In base ai commi 7 e ss. “La raccolta dei dati sui voti e sulle
deleghe è assicurata dall'ARAN. I dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna
amministrazione nell'anno considerato sono rilevati e trasmessi all'ARAN non
oltre il 31 marzo dell'anno successivo dalle pubbliche amministrazioni,
controfirmati da un rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata,
con modalità che garantiscano la riservatezza delle informazioni. Le pubbliche
amministrazioni hanno l'obbligo di indicare il funzionario responsabile della
rilevazione e della trasmissione dei dati. Per il controllo sulle procedure
elettorali e per la raccolta dei dati relativi alle deleghe I'ARAN si avvale,
sulla base di apposite convenzioni, della collaborazione del Dipartimento della
funzione pubblica, del Ministero del lavoro, delle istanze rappresentative o
associative delle pubbliche amministrazioni.
8. Per garantire modalità di rilevazione certe ed obiettive, per
la certificazione dei dati e per la risoluzione delle eventuali controversie è
istituito presso I'ARAN un comitato
paritetico, che può essere articolato per comparti, al quale partecipano le
organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva nazionale.
9. Il comitato procede alla verifica dei dati relativi ai voti ed
alle deleghe. Può deliberare che non siano prese in considerazione, ai fini
della misurazione del dato associativo, le deleghe a favore di organizzazioni
sindacali che richiedano ai lavoratori un contributo economico inferiore di più
della metà rispetto a quello mediamente richiesto dalle organizzazioni
sindacali del comparto o dell'area.
10. Il comitato delibera sulle contestazioni relative alla
rilevazione dei voti e delle deleghe. Qualora vi sia dissenso, e in ogni caso
quando la contestazione sia avanzata da un soggetto sindacale non rappresentato
nel comitato, la deliberazione è adottata su conforme parere del Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro - CNEL, che lo emana entro quindici giorni
dalla richiesta. La richiesta di parere è trasmessa dal comitato al Ministro
per la funzione pubblica, che provvede a presentarla al CNEL entro cinque
giorni dalla ricezione.
11. Ai fini delle deliberazioni, I'ARAN e le organizzazioni
sindacali rappresentate nel comitato votano separatamente e il voto delle
seconde è espresso dalla maggioranza dei rappresentanti presenti.
12. A tutte le organizzazioni sindacali vengono garantite adeguate
forme di informazione e di accesso ai dati, nel rispetto della legislazione
sulla riservatezza delle informazioni di cui alla legge 1996/675, e successive
disposizioni correttive ed integrative.
13. Ai sindacati delle minoranze linguistiche della Provincia di
Bolzano e delle regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia, riconosciuti
rappresentativi agli effetti di speciali disposizioni di legge regionale e
provinciale o di attuazione degli Statuti, spettano, eventualmente anche con
forme di rappresentanza in comune, i medesimi diritti, poteri e prerogative,
previsti per le organizzazioni sindacali considerate rappresentative in base al
presente decreto. Per le organizzazioni sindacali che organizzano anche
lavoratori delle minoranze linguistiche della provincia di Bolzano e della
regione della Val d'Aosta, i criteri per la determinazione della
rappresentatività si riferiscono esclusivamente ai rispettivi ambiti
territoriali e ai dipendenti ivi impiegati”.
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