sabato 16 gennaio 2016

Quali sono i divisori convenzionali e le nozioni di retribuzione nel ccnl terziario Cgil Cisl e Uil?


Art. 193 - Normale retribuzione

La normale retribuzione del lavoratore è costituita dalle seguenti voci:
a) paga base nazionale conglobata;
b) indennità di contingenza;
c) terzi elementi nazionali o provinciali ove esistenti;
d) eventuali scatti di anzianità per gli aventi diritto ai sensi del precedente art.192;
e) altri elementi derivanti dalla contrattazione collettiva.
L’indennità di cui alla lettera b) è determinata in sede nazionale con appositi accordi.
L’importo giornaliero dell’indennità di contingenza si ottiene dividendo per 26 l’importo mensile.

Gli importi dell’indennità di cui alla lettera b), comprensiva dell’elemento di cui al successivo art. 194, determinata in sede nazionale con appositi accordi, sono riportati nella seguente tabella:
1.1.1990                                 lire                                          euro
                        Quadri            1.046.308                                540,37
I                      1.040.778                                537,52
II                     1.031.140                                532,54
III                   1.022.162                                527,90
IV                   1.015.026                                524,22
V                     1.010.619                                521,94
VI                   1.006.395                                519,76
VII                  1.002.045                                517,51

Art. 194 - Conglobamento elemento distinto della retribuzione

A decorrere dal 1° gennaio 1995, l’importo di lire ventimila corrisposto a titolo di elemento distinto della retribuzione ai sensi dell’Accordo Interconfederale 31 luglio 1992 è conglobato nella indennità di contingenza di cui alla legge 26 febbraio 1986, n. 38, così come modificata dalla legge 13 luglio 1990, n. 91.
Conseguentemente, alla data del 1° gennaio 1995, l’importo dell’indennità di contingenza spettante al personale qualificato alla data del 1° novembre 1991 sarà aumentato di lire ventimila per tutti i livelli. Contestualmente, le aziende cesseranno di corrispondere il predetto elemento distinto della retribuzione.

Art. 195 - Retribuzione di fatto

La retribuzione di fatto è costituita dalle voci di cui al precedente art. 193 nonché da tutti gli altri elementi retributivi aventi carattere continuativo ad esclusione dei rimborsi di spese, dei compensi per lavoro straordinario, delle gratificazioni straordinarie o una tantum, e di ogni elemento espressamente escluso dalle parti dal calcolo di singoli istituti contrattuali ovvero esclusi dall’imponibile contributivo a norma di legge.

Art. 196 - Retribuzione mensile

Eccettuate le prestazioni occasionali o saltuarie, la retribuzione mensile, sia normale che di fatto, è in misura fissa e cioè non variabile in relazione alle festività, ai permessi retribuiti, alle giornate di riposo settimanale di legge cadenti nel periodo di paga e, fatte salve le condizioni di miglior favore, alla distribuzione dell’orario settimanale. Essa si riferisce pertanto a tutte le giornate del mese di calendario.

Art. 197 - Quota giornaliera

La quota giornaliera della retribuzione, sia normale che di fatto, si ottiene, in tutti i casi, dividendo l’importo mensile per il divisore convenzionale 26, fatto salvo quanto previsto dall’art. 179.

Chiarimento a verbale

Le parti si danno atto che con l’adozione del divisore convenzionale di cui al presente articolo hanno inteso stabilire l’equivalenza di trattamento sia per le trattenute sia per il pagamento delle giornate lavorative.

Art. 198 - Quota oraria

La quota oraria della retribuzione, sia normale che di fatto, si ottiene dividendo l’importo mensile per i seguenti divisori convenzionali:
a) 168, per il personale la cui durata normale di lavoro è di 40 ore settimanali;
b) 182, per il personale la cui durata normale di lavoro è di 42 ore settimanali;
c) 195, per il personale la cui durata normale di lavoro è di 45 ore settimanali.

Art. 199 - Paga base nazionale conglobata

Agli otto livelli previsti dalla classificazione del personale delle aziende commerciali di cui agli articoli 98 e 107 del presente contratto corrisponde una paga base nazionale conglobata nelle misure indicate nelle allegate tabelle che fanno parte integrante del presente contratto.
La paga base nazionale conglobata di cui al precedente comma si raggiunge con le modalità e le decorrenze indicatene all’art. 192, sommando alla paga base nazionale conglobata in atto al 30 giugno 2004 gli aumenti di cui al successivo art. 200.

Nei confronti del personale assunto successivamente al 30 giugno 2004 verrà applicata la tabella in vigore alla data di assunzione risultante dall’applicazione dei criteri di cui al secondo comma del presente articolo.

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