Quali sono i divisori convenzionali e le nozioni di retribuzione nel
ccnl terziario Cgil Cisl e Uil?
Art. 193 - Normale retribuzione
La normale retribuzione del lavoratore è costituita dalle
seguenti voci:
a) paga base nazionale conglobata;
b) indennità di contingenza;
c) terzi elementi nazionali o provinciali ove esistenti;
d) eventuali scatti di anzianità per gli aventi diritto ai
sensi del precedente art.192;
e) altri elementi derivanti dalla contrattazione collettiva.
L’indennità di cui alla lettera b) è determinata in sede
nazionale con appositi accordi.
L’importo giornaliero dell’indennità di contingenza si
ottiene dividendo per 26 l’importo mensile.
Gli importi dell’indennità di cui alla lettera b),
comprensiva dell’elemento di cui al successivo art. 194, determinata in sede nazionale
con appositi accordi, sono riportati nella seguente tabella:
1.1.1990 lire euro
Quadri
1.046.308 540,37
I 1.040.778
537,52
II 1.031.140
532,54
III 1.022.162
527,90
IV 1.015.026
524,22
V 1.010.619
521,94
VI 1.006.395
519,76
VII 1.002.045
517,51
Art. 194 - Conglobamento elemento distinto della
retribuzione
A decorrere dal 1° gennaio 1995,
l’importo di lire ventimila corrisposto a titolo di elemento distinto della
retribuzione ai sensi dell’Accordo Interconfederale 31 luglio 1992 è conglobato
nella indennità di contingenza di cui alla legge 26 febbraio 1986, n. 38, così
come modificata dalla legge 13 luglio 1990, n. 91.
Conseguentemente, alla data del
1° gennaio 1995, l’importo dell’indennità di contingenza spettante al personale
qualificato alla data del 1° novembre 1991 sarà aumentato di lire ventimila per
tutti i livelli. Contestualmente, le aziende cesseranno di corrispondere il
predetto elemento distinto della retribuzione.
Art. 195 - Retribuzione di fatto
La retribuzione di fatto è
costituita dalle voci di cui al precedente art. 193 nonché da tutti gli altri
elementi retributivi aventi carattere continuativo ad esclusione dei rimborsi
di spese, dei compensi per lavoro straordinario, delle gratificazioni straordinarie
o una tantum, e di ogni elemento espressamente escluso dalle parti dal calcolo
di singoli istituti contrattuali ovvero esclusi dall’imponibile contributivo a
norma di legge.
Art. 196 - Retribuzione mensile
Eccettuate le prestazioni
occasionali o saltuarie, la retribuzione mensile, sia normale che di fatto, è
in misura fissa e cioè non variabile in relazione alle festività, ai permessi
retribuiti, alle giornate di riposo settimanale di legge cadenti nel periodo di
paga e, fatte salve le condizioni di miglior favore, alla distribuzione dell’orario
settimanale. Essa si riferisce pertanto a tutte le giornate del mese di
calendario.
Art. 197 - Quota giornaliera
La quota giornaliera della
retribuzione, sia normale che di fatto, si ottiene, in tutti i casi, dividendo
l’importo mensile per il divisore convenzionale 26, fatto salvo quanto previsto
dall’art. 179.
Chiarimento a verbale
Le parti si danno atto che con l’adozione
del divisore convenzionale di cui al presente articolo hanno inteso stabilire l’equivalenza
di trattamento sia per le trattenute sia per il pagamento delle giornate
lavorative.
Art. 198 - Quota oraria
La quota oraria della
retribuzione, sia normale che di fatto, si ottiene dividendo l’importo mensile
per i seguenti divisori convenzionali:
a) 168, per il personale la cui
durata normale di lavoro è di 40 ore settimanali;
b) 182, per il personale la cui
durata normale di lavoro è di 42 ore settimanali;
c) 195, per il personale la cui
durata normale di lavoro è di 45 ore settimanali.
Art. 199 - Paga base nazionale
conglobata
Agli otto livelli previsti dalla
classificazione del personale delle aziende commerciali di cui agli articoli 98
e 107 del presente contratto corrisponde una paga base nazionale conglobata
nelle misure indicate nelle allegate tabelle che fanno parte integrante del
presente contratto.
La paga base nazionale conglobata
di cui al precedente comma si raggiunge con le modalità e le decorrenze
indicatene all’art. 192, sommando alla paga base nazionale conglobata in atto
al 30 giugno 2004 gli aumenti di cui al successivo art. 200.
Nei confronti del personale
assunto successivamente al 30 giugno 2004 verrà applicata la tabella in vigore
alla data di assunzione risultante dall’applicazione dei criteri di cui al
secondo comma del presente articolo.
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