Con l’introduzione della Naspi in caso di licenziamento il datore di
lavoro deve versare il contributo stabilito dall’art. 2 comma 31 della legge 92
del 2012 per l’Aspi?
Con messaggio n. 4441 del
30.06.2015 l’Inps ha stabilito che anche per la Naspi resta fermo il contributo
in caso di licenziamento stabilito dall’art. 2 commi 31 e seguenti legge 92 del
2012 che stabilisce:
“31. Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo,
darebbero diritto all'ASpI, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è
dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del
massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli
ultimi tre anni. Nel computo dell'anzianità aziendale sono compresi i periodi
di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto
è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla
restituzione di cui al comma 30.
32. Il contributo di cui al comma 31 è dovuto anche per le interruzioni
dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore,
ivi incluso il recesso del datore di lavoro ai sensi dell'art. 2 comma 1
lettera m), del testo unico dell’apprendistato di cui al Dlgs 2011 n. 16733.
33. Il contributo di cui al comma 31 non è dovuto, fino al 31 dicembre 2016,
nei casi in cui sia dovuto il contributo di cui all'art. 5 comma 4 della legge
23/07/1991 n. 223”
In particolare secondo l’Inps:
“Il D.lgs. 22/2015 non introduce elementi di novità riguardo alla
contribuzione a supporto della NASpI, limitandosi ad affermare, attraverso la
disposizione contenuta nell’articolo 14, che “Alla NASpI si applicano le
disposizioni in materia di ASpI in quanto compatibili”. Conseguentemente,
rimane inalterato l’impianto contributivo già previsto dall’articolo 2 della
legge 92/12, che si sviluppa attraverso la seguente articolazione: contributo
ordinario (commi 25-27 e 36); contributo addizionale (commi 28-30); contributo
sulle interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato (commi 31-35).
Per quanto attiene a tutti i profili normativi (destinatari, misura, riduzioni,
esclusioni, ecc…), si richiamano i principi di prassi già in precedenza
illustrati, che si riassumono di seguito”.
Quanto alle modalità di calcolo
il messaggio indica:
2.3 Contributo sulla interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo
indeterminato.
Riguardo al contributo sulle interruzioni dei rapporti di lavoro a
tempo indeterminato, si fa presente che la somma limite di cui all’articolo 4,
c. 2 del D.lgs. 22/2015 è stabilita in € 1.195,00. Conseguentemente, per le
interruzioni realizzatesi da “maggio 2015” , la soglia annuale del contributo di cui
all’art. 2, c. 31 della legge 92/2012 corrisponde a € 489,95 e l’importo
massimo - riferito ai rapporti di lavoro della durata pari o superiore a 36
mesi – è di € 1.469,85.
Non opera l’obbligo contributivo
di cui trattasi nelle seguenti situazioni:
a. licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai
quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione
di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai
CCNL;
b. interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel
settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura
del cantiere.
Si ricorda che, a legislazione vigente, detto regime di esclusione
opera con riferimento ai periodi 2013-2015. Restano escluse dal contributo in
questione anche le cessazioni intervenute a seguito di accordi sindacali
nell'ambito di procedure ex articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223,
ovvero di processi di riduzione di personale dirigente conclusi con accordo
firmato da associazione sindacale stipulante il contratto collettivo di lavoro
della categoria. Tale ultima esenzione opera con esclusivo riferimento a
situazioni che rientrano nel quadro dei provvedimenti di “tutela dei lavoratori
anziani” di cui all’articolo 4 della legge n. 92/2012.
Infine, in conseguenza di quanto disposto dall’art. 2, c. 33, della più
volte richiamata legge n. 92/2012, fino al 31 dicembre 2016, sono esclusi dal
versamento del contributo sulle interruzioni di rapporto di lavoro a tempo
indeterminato i datori di lavoro tenuti al versamento del contributo d’ingresso
nelle procedure di mobilità ex art. 5, c. 4, della legge n. 223/91”.
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