lunedì 18 gennaio 2016

Con l’introduzione della Naspi in caso di licenziamento il datore di lavoro deve versare il contributo stabilito dall’art. 2 comma 31 della legge 92 del 2012 per l’Aspi?

Con messaggio n. 4441 del 30.06.2015 l’Inps ha stabilito che anche per la Naspi resta fermo il contributo in caso di licenziamento stabilito dall’art. 2 commi 31 e seguenti legge 92 del 2012 che stabilisce:

“31.  Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'ASpI, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo dell'anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione di cui al comma 30.
32. Il contributo di cui al comma 31 è dovuto anche per le interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore, ivi incluso il recesso del datore di lavoro ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera m), del testo unico dell’apprendistato di cui al Dlgs 2011 n. 16733.  33. Il contributo di cui al comma 31 non è dovuto, fino al 31 dicembre 2016, nei casi in cui sia dovuto il contributo di cui all'art. 5 comma 4 della legge 23/07/1991 n. 223”

In particolare secondo l’Inps:

“Il D.lgs. 22/2015 non introduce elementi di novità riguardo alla contribuzione a supporto della NASpI, limitandosi ad affermare, attraverso la disposizione contenuta nell’articolo 14, che “Alla NASpI si applicano le disposizioni in materia di ASpI in quanto compatibili”. Conseguentemente, rimane inalterato l’impianto contributivo già previsto dall’articolo 2 della legge 92/12, che si sviluppa attraverso la seguente articolazione: contributo ordinario (commi 25-27 e 36); contributo addizionale (commi 28-30); contributo sulle interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato (commi 31-35). Per quanto attiene a tutti i profili normativi (destinatari, misura, riduzioni, esclusioni, ecc…), si richiamano i principi di prassi già in precedenza illustrati, che si riassumono di seguito”.

Quanto alle modalità di calcolo il messaggio indica:

2.3 Contributo sulla interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

Riguardo al contributo sulle interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si fa presente che la somma limite di cui all’articolo 4, c. 2 del D.lgs. 22/2015 è stabilita in € 1.195,00. Conseguentemente, per le interruzioni realizzatesi da “maggio 2015”, la soglia annuale del contributo di cui all’art. 2, c. 31 della legge 92/2012 corrisponde a € 489,95 e l’importo massimo - riferito ai rapporti di lavoro della durata pari o superiore a 36 mesi – è di € 1.469,85.

 Non opera l’obbligo contributivo di cui trattasi nelle seguenti situazioni:
a. licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai CCNL;
b. interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.

Si ricorda che, a legislazione vigente, detto regime di esclusione opera con riferimento ai periodi 2013-2015. Restano escluse dal contributo in questione anche le cessazioni intervenute a seguito di accordi sindacali nell'ambito di procedure ex articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero di processi di riduzione di personale dirigente conclusi con accordo firmato da associazione sindacale stipulante il contratto collettivo di lavoro della categoria. Tale ultima esenzione opera con esclusivo riferimento a situazioni che rientrano nel quadro dei provvedimenti di “tutela dei lavoratori anziani” di cui all’articolo 4 della legge n. 92/2012.


Infine, in conseguenza di quanto disposto dall’art. 2, c. 33, della più volte richiamata legge n. 92/2012, fino al 31 dicembre 2016, sono esclusi dal versamento del contributo sulle interruzioni di rapporto di lavoro a tempo indeterminato i datori di lavoro tenuti al versamento del contributo d’ingresso nelle procedure di mobilità ex art. 5, c. 4, della legge n. 223/91”.

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