Come sono
regolamentati la malattia e gli infortuni nel ccnl dirigenti Assicurazioni -Ania?
Trattamento in caso di malattia -
infortuni e invalidità permanente ART. 19
Il dirigente che si
assenta dal servizio per malattia od infortunio deve presentare il certificato
medico nel più breve tempo possibile. Durante tale assenza, l’impresa conserva
il posto per un periodo di:
a) mesi 12 al dirigente che abbia
un’anzianità di servizio fino a 5 anni;
b) mesi 16 al dirigente che abbia
un’anzianità di servizio tra i 5 anni compiuti ed i 10 anni;
c) mesi 18 al dirigente che abbia
un’anzianità di servizio tra i 10 anni compiuti ed i 15 anni;
d) mesi 22 al dirigente che abbia
un’anzianità di servizio tra i 15 anni compiuti ed i 20 anni;
e) mesi 24 al dirigente che abbia
un’anzianità di servizio oltre i 20 anni;
I periodi sopra indicati, nei
casi documentati di patologie di natura oncologica di rilevante gravità, ictus
o sclerosi multipla gravemente invalidanti, trapianti di organi vitali ed aids
conclamato, sono aumentati di mesi 4 per le ipotesi sub a), b) e c) e di mesi 6
per le ipotesi sub d) ed e).
Inoltre, per gli effetti di quanto precede,
l’impresa potrà considerare altre gravissime patologie. Per la durata dei
periodi suindicati al dirigente assente per malattia o infortunio sarà
corrisposta l’intera retribuzione.
Superati i predetti periodi di
conservazione del posto, il dirigente ha diritto, a richiesta, ad un ulteriore
periodo fino a 12 mesi.
Durante tale periodo, non
computabile ai fini dell’anzianità di servizio, non viene corrisposto alcun
trattamento economico. A tale riguardo, l’impresa è tenuta a informare, a mezzo
raccomandata a.r., il dirigente assente per malattia od infortunio, circa il
residuo periodo di comporto, almeno 30 giorni prima del raggiungimento del
termine medesimo.
Trascorso il periodo durante il
quale l’impresa è tenuta alla conservazione del posto, il rapporto di lavoro
cessa di diritto e l’impresa provvederà a darne comunicazione scritta. La
risoluzione del rapporto di lavoro per superamento del periodo di conservazione
del posto comporta l’obbligo della corresponsione, oltre alle competenze di
fine rapporto, dell’indennità sostitutiva del preavviso
Ai fini della conservazione del
posto prevista dall’articolo precedente, tutti i periodi di assenza per
malattia si sommano tra loro, a meno che tra un’assenza ed un’altra non
intercorra un intervallo di almeno quattro mesi, dei quali almeno 3 di
effettiva attività lavorativa prestata. Agli effetti della somma dei periodi di
cui al comma precedente sono presi in considerazione i 40 mesi precedenti
ciascun giorno di assenza. Il periodo di malattia va computato come servizio a
tutti gli effetti ad eccezione di quanto previsto al precedente art. 19, quinto
comma.
Lettera di F.I.D.I.A. ad ANIA
F.I.D.I.A. chiede che, laddove si
presentino casi di risoluzione del rapporto di lavoro per superamento del
periodo di comporto per malattia, in aggiunta al trattamento di fine rapporto e
alla indennità sostitutiva del preavviso, al dirigente vengano riconosciute le
indennità di cui all’art. 37.
ART. 21 In caso di infortuni
professionali ed extra professionali o di malattia, le imprese erogheranno ai
propri dirigenti, una somma pari a 5 volte la retribuzione annua lorda
complessiva per la copertura del caso di morte e a 6 volte la retribuzione
annua lorda complessiva per la copertura del caso di invalidità permanente
totale che non consenta la prosecuzione del rapporto di lavoro (per
retribuzione annua lorda complessiva si intende quella presa a base per il
calcolo del trattamento di fine rapporto).
Raccomandazione alle imprese
Nei casi di cessazione del
rapporto di lavoro intervenuta a seguito di invalidità permanente totale che
non consente la prosecuzione del rapporto di lavoro medesimo, l’ANIA raccomanda
alle imprese di valutare la possibilità di riconoscere il trattamento di
assistenza sanitaria di cui all’ALLEGATO 8, ancorchè non sia nel frattempo
maturato il diritto al trattamento pensionistico di quiescenza.
Long Term Care
ART. 21 bis Nei casi riconosciuti
di non autosufficienza, così come definiti nell’ALLEGATO 9, a fronte di presentazione
di idonea certificazione medica, le imprese erogheranno ai propri dirigenti una
prestazione pari a 13.500 euro annui. La presente disposizione si applica ai
dirigenti in servizio ovvero a quelli di futura nomina/assunzione, nonché a
coloro ai quali, al momento della risoluzione del rapporto di lavoro successiva
al 31 dicembre 2005, è stata/verrà riconosciuta l’assistenza sanitaria secondo
le vigenti norme contrattuali.
Dichiarazione delle Parti –
Ove, in materia di prestazioni
Long Term Care dovessero intervenire modifiche normative o regolamentari, le
Parti si impegnano ad incontrarsi per ogni opportuna valutazione in proposito.
Richiesta di F.I.D.I.A. alle imprese - Al fine di favorire adeguate prestazioni
anche nei casi di non autosufficienza dei familiari dei dirigenti che hanno già
diritto all’assistenza sanitaria di cui al presente contratto, F.I.D.I.A.
chiede alle imprese di considerare la possibilità di applicare a detti
familiari condizioni agevolate nella stipula di eventuali polizze Long Term
Care.
Nota a verbale - Le Parti si
danno atto che: - con gli artt. 21 e 21 bis non si è inteso modificare le
condizioni di miglior favore eventualmente in atto in sede aziendale; - le
prestazioni di cui all’art. 21 bis vengono erogate, previa verifica dei
requisiti previsti, a partire dalla data di presentazione della documentazione
medica da parte dell’interessato.
Assistenza sanitaria ART. 22
Ai dirigenti è riconosciuta una
forma di assistenza sanitaria disciplinata dall’apposito Accordo di cui all’
ALLEGATO 8.
Nota a verbale
Ai dirigenti già dipendenti da imprese poste in
liquidazione coatta amministrativa i quali fossero andati in quiescenza prima
della messa in liquidazione dell’impresa di appartenenza, ed il cui nominativo
sia stato comunicato all’ANIA, verrà riconosciuto, tramite polizza
assicurativa, il rimborso delle spese per prestazioni sanitarie di cui al punto
A) dell’art. 6 dell’ALLEGATO 8 al C.C.N.L. rese a favore dei dirigenti stessi
nonché dei coniugi conviventi o di altri familiari a carico, con un massimale
annuo di € 85.000,00 per nucleo familiare. Per familiari a carico si intendono
quelli per i quali il dirigente ha diritto alle detrazioni di imposta a norma
del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni.
Fermo quanto sopra previsto per quanto riguarda le prestazioni, si applicano ai
dirigenti in questione tutte le disposizioni in tema di esclusioni dal diritto
all’assistenza o limitazioni dello stesso previste dall’Accordo contenuto
nell’ALLEGATO 8. Il 75% del premio della polizza sarà a carico delle imprese ed
al suo pagamento, per conto di esse, provvederà l’ANIA. Il restante 25% del
premio sarà a carico dei dirigenti in servizio. Il contributo dei dirigenti in
servizio, nella misura individuale indicata al comma successivo, verrà raccolto
dalle singole imprese tramite trattenuta sulla retribuzione. Il contributo
individuale per i dirigenti in servizio è fissato dividendo ogni anno il 25%
del premio richiesto per l’assicurazione di cui al primo comma per il numero
dei dirigenti stessi, quale risulta dall’ultimo dato a disposizione dell’ANIA.
Gli importi da trattenere verranno comunicati ogni anno dall’ANIA alla
F.I.D.I.A. e alle imprese. L’assicurazione coprirà i soli dirigenti che
all’inizio di ciascun anno risulteranno aver diritto alla garanzia. Qualora nel
corso dell’anno altri dirigenti dovessero maturare il diritto alla garanzia
stessa, o qualora, sempre in corso d’anno dovessero essere comunicati nuovi
nominativi di aventi diritto, essi saranno inseriti nella copertura dall’inizio
dell’anno successivo. Le Parti si danno reciprocamente atto che provvederanno
ad incontrarsi per un riesame della problematica in questione nel caso in cui
il numero degli aventi diritto dovesse risultare aumentato in misura considerevole.
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