sabato 23 gennaio 2016

Come sono regolamentati la malattia e gli infortuni  nel ccnl dirigenti Assicurazioni -Ania?


 La regolamentazione è contenuta negli artt. 19 e seguenti del ccnl. In particolare:

Trattamento in caso di malattia - infortuni e invalidità permanente ART. 19 

Il dirigente che si assenta dal servizio per malattia od infortunio deve presentare il certificato medico nel più breve tempo possibile. Durante tale assenza, l’impresa conserva il posto per un periodo di:
a) mesi 12 al dirigente che abbia un’anzianità di servizio fino a 5 anni;
b) mesi 16 al dirigente che abbia un’anzianità di servizio tra i 5 anni compiuti ed i 10 anni;
c) mesi 18 al dirigente che abbia un’anzianità di servizio tra i 10 anni compiuti ed i 15 anni;
d) mesi 22 al dirigente che abbia un’anzianità di servizio tra i 15 anni compiuti ed i 20 anni;
e) mesi 24 al dirigente che abbia un’anzianità di servizio oltre i 20 anni;
I periodi sopra indicati, nei casi documentati di patologie di natura oncologica di rilevante gravità, ictus o sclerosi multipla gravemente invalidanti, trapianti di organi vitali ed aids conclamato, sono aumentati di mesi 4 per le ipotesi sub a), b) e c) e di mesi 6 per le ipotesi sub d) ed e).
 Inoltre, per gli effetti di quanto precede, l’impresa potrà considerare altre gravissime patologie. Per la durata dei periodi suindicati al dirigente assente per malattia o infortunio sarà corrisposta l’intera retribuzione.
Superati i predetti periodi di conservazione del posto, il dirigente ha diritto, a richiesta, ad un ulteriore periodo fino a 12 mesi.
Durante tale periodo, non computabile ai fini dell’anzianità di servizio, non viene corrisposto alcun trattamento economico. A tale riguardo, l’impresa è tenuta a informare, a mezzo raccomandata a.r., il dirigente assente per malattia od infortunio, circa il residuo periodo di comporto, almeno 30 giorni prima del raggiungimento del termine medesimo.
Trascorso il periodo durante il quale l’impresa è tenuta alla conservazione del posto, il rapporto di lavoro cessa di diritto e l’impresa provvederà a darne comunicazione scritta. La risoluzione del rapporto di lavoro per superamento del periodo di conservazione del posto comporta l’obbligo della corresponsione, oltre alle competenze di fine rapporto, dell’indennità sostitutiva del preavviso
Ai fini della conservazione del posto prevista dall’articolo precedente, tutti i periodi di assenza per malattia si sommano tra loro, a meno che tra un’assenza ed un’altra non intercorra un intervallo di almeno quattro mesi, dei quali almeno 3 di effettiva attività lavorativa prestata. Agli effetti della somma dei periodi di cui al comma precedente sono presi in considerazione i 40 mesi precedenti ciascun giorno di assenza. Il periodo di malattia va computato come servizio a tutti gli effetti ad eccezione di quanto previsto al precedente art. 19, quinto comma.

Lettera di F.I.D.I.A. ad ANIA

F.I.D.I.A. chiede che, laddove si presentino casi di risoluzione del rapporto di lavoro per superamento del periodo di comporto per malattia, in aggiunta al trattamento di fine rapporto e alla indennità sostitutiva del preavviso, al dirigente vengano riconosciute le indennità di cui all’art. 37.

ART. 21 In caso di infortuni professionali ed extra professionali o di malattia, le imprese erogheranno ai propri dirigenti, una somma pari a 5 volte la retribuzione annua lorda complessiva per la copertura del caso di morte e a 6 volte la retribuzione annua lorda complessiva per la copertura del caso di invalidità permanente totale che non consenta la prosecuzione del rapporto di lavoro (per retribuzione annua lorda complessiva si intende quella presa a base per il calcolo del trattamento di fine rapporto).

Raccomandazione alle imprese

Nei casi di cessazione del rapporto di lavoro intervenuta a seguito di invalidità permanente totale che non consente la prosecuzione del rapporto di lavoro medesimo, l’ANIA raccomanda alle imprese di valutare la possibilità di riconoscere il trattamento di assistenza sanitaria di cui all’ALLEGATO 8, ancorchè non sia nel frattempo maturato il diritto al trattamento pensionistico di quiescenza.

Long Term Care

ART. 21 bis Nei casi riconosciuti di non autosufficienza, così come definiti nell’ALLEGATO 9, a fronte di presentazione di idonea certificazione medica, le imprese erogheranno ai propri dirigenti una prestazione pari a 13.500 euro annui. La presente disposizione si applica ai dirigenti in servizio ovvero a quelli di futura nomina/assunzione, nonché a coloro ai quali, al momento della risoluzione del rapporto di lavoro successiva al 31 dicembre 2005, è stata/verrà riconosciuta l’assistenza sanitaria secondo le vigenti norme contrattuali.

Dichiarazione delle Parti –

Ove, in materia di prestazioni Long Term Care dovessero intervenire modifiche normative o regolamentari, le Parti si impegnano ad incontrarsi per ogni opportuna valutazione in proposito. Richiesta di F.I.D.I.A. alle imprese - Al fine di favorire adeguate prestazioni anche nei casi di non autosufficienza dei familiari dei dirigenti che hanno già diritto all’assistenza sanitaria di cui al presente contratto, F.I.D.I.A. chiede alle imprese di considerare la possibilità di applicare a detti familiari condizioni agevolate nella stipula di eventuali polizze Long Term Care.

Nota a verbale - Le Parti si danno atto che: - con gli artt. 21 e 21 bis non si è inteso modificare le condizioni di miglior favore eventualmente in atto in sede aziendale; - le prestazioni di cui all’art. 21 bis vengono erogate, previa verifica dei requisiti previsti, a partire dalla data di presentazione della documentazione medica da parte dell’interessato.

Assistenza sanitaria ART. 22

Ai dirigenti è riconosciuta una forma di assistenza sanitaria disciplinata dall’apposito Accordo di cui all’ ALLEGATO 8. 

Nota a verbale 

 Ai dirigenti già dipendenti da imprese poste in liquidazione coatta amministrativa i quali fossero andati in quiescenza prima della messa in liquidazione dell’impresa di appartenenza, ed il cui nominativo sia stato comunicato all’ANIA, verrà riconosciuto, tramite polizza assicurativa, il rimborso delle spese per prestazioni sanitarie di cui al punto A) dell’art. 6 dell’ALLEGATO 8 al C.C.N.L. rese a favore dei dirigenti stessi nonché dei coniugi conviventi o di altri familiari a carico, con un massimale annuo di € 85.000,00 per nucleo familiare. Per familiari a carico si intendono quelli per i quali il dirigente ha diritto alle detrazioni di imposta a norma del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni. Fermo quanto sopra previsto per quanto riguarda le prestazioni, si applicano ai dirigenti in questione tutte le disposizioni in tema di esclusioni dal diritto all’assistenza o limitazioni dello stesso previste dall’Accordo contenuto nell’ALLEGATO 8. Il 75% del premio della polizza sarà a carico delle imprese ed al suo pagamento, per conto di esse, provvederà l’ANIA. Il restante 25% del premio sarà a carico dei dirigenti in servizio. Il contributo dei dirigenti in servizio, nella misura individuale indicata al comma successivo, verrà raccolto dalle singole imprese tramite trattenuta sulla retribuzione. Il contributo individuale per i dirigenti in servizio è fissato dividendo ogni anno il 25% del premio richiesto per l’assicurazione di cui al primo comma per il numero dei dirigenti stessi, quale risulta dall’ultimo dato a disposizione dell’ANIA. Gli importi da trattenere verranno comunicati ogni anno dall’ANIA alla F.I.D.I.A. e alle imprese. L’assicurazione coprirà i soli dirigenti che all’inizio di ciascun anno risulteranno aver diritto alla garanzia. Qualora nel corso dell’anno altri dirigenti dovessero maturare il diritto alla garanzia stessa, o qualora, sempre in corso d’anno dovessero essere comunicati nuovi nominativi di aventi diritto, essi saranno inseriti nella copertura dall’inizio dell’anno successivo. Le Parti si danno reciprocamente atto che provvederanno ad incontrarsi per un riesame della problematica in questione nel caso in cui il numero degli aventi diritto dovesse risultare aumentato in misura considerevole.


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