Quali incentivi sono riconosciuti per l’assunzione dei lavoratori
disabili dalla legge 68 del 1999?
In forza dell’art. 13 della legge 68 del 1999 come
modificato dal D. lgs 2015 n. 151:
“1. Nel rispetto dell'articolo 33 del Regolamento UE n. 651/2014 della
Commissione del 17 giugno 2014[1], ai datori di lavoro è
concesso a domanda un incentivo per un periodo di trentasei mesi:
a) nella misura del 70 per
cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali,
per ogni lavoratore disabile, assunto con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, che abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore
al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria[2] di cui alle
tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di
guerra, approvato con DPR 23.12.1978 n. 915, e successive modificazioni;
b) nella misura del 35 per cento della retribuzione mensile lorda
imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore disabile, assunto con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia una riduzione della
capacità lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento o
minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria[3] di cui alle tabelle
citate nella lettera a) .
1-bis. L'incentivo di cui al comma 1 è altresì concesso, nella misura
del 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini
previdenziali, per ogni lavoratore con disabilità intellettiva e psichica che
comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, per
un periodo di 60 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato o di
assunzione a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi e per
tutta la durata del contratto .
1-ter. L'incentivo di cui ai
commi 1 e 1-bis è corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle
denunce contributive mensili. La domanda per la fruizione
dell'incentivo è trasmessa, attraverso apposita procedura telematica, all'INPS,
che provvede, entro cinque giorni, a fornire una specifica comunicazione
telematica in ordine alla sussistenza di una effettiva disponibilità di risorse
per l'accesso all'incentivo. A seguito della comunicazione, in favore del
richiedente opera una riserva di somme pari all'ammontare previsto
dell'incentivo spettante e al richiedente è assegnato un termine perentorio di
sette giorni per provvedere alla stipula del contratto di lavoro che dà titolo
all'incentivo. Entro il termine perentorio dei successivi sette giorni
lavorativi, il richiedente ha l'onere di comunicare all'INPS, attraverso
l'utilizzo della predetta procedura telematica, l'avvenuta stipula del
contratto che dà titolo all'incentivo. In caso di mancato rispetto dei termini
perentori di cui al terzo e quarto periodo, il richiedente decade dalla riserva
di somme operata in suo favore, che vengono conseguentemente rimesse a
disposizione di ulteriori potenziali beneficiari. L'incentivo di cui al
presente articolo è riconosciuto dall'INPS in base all'ordine cronologico di
presentazione delle domande cui abbia fatto seguito l'effettiva stipula del
contratto che dà titolo all'incentivo e, in caso di insufficienza delle risorse
a disposizione determinate ai sensi del decreto di cui al comma 5, valutata
anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'incentivo, l'INPS
non prende in considerazione ulteriori domande fornendo immediata comunicazione
anche attraverso il proprio sito internet istituzionale. L'INPS provvede al
monitoraggio delle minori entrate valutate con riferimento alla durata
dell'incentivo, inviando relazioni trimestrali al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. L'INPS provvede
all'attuazione del presente comma con le risorse umane, strumentali e
finanziarie già disponibili a legislazione vigente
2. abrogato dlgs 151 del 2015.
3. Gli incentivi di cui al
comma 1 sono estesi anche ai datori di lavoro privati che, pur non essendo
soggetti agli obblighi della presente legge, procedono all'assunzione di
lavoratori disabili e ne fanno domanda con le modalità di cui al comma 1-ter
4. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito presso il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per il diritto al
lavoro dei disabili, per il cui finanziamento è autorizzata la spesa di lire 40
miliardi per l’anno 1999 e seguenti, euro 37 milioni per l’anno 2007 ed euro 42
milioni a decorrere dall’anno 2008.
A valere sulle risorse del Fondo di cui al primo periodo
e nei limiti del 5 per cento delle risorse complessive, possono essere
finanziate sperimentazioni di inclusione lavorativa delle persone con
disabilità da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le
risorse sono attribuite per il tramite delle regioni e delle province autonome
di Trento e di Bolzano sulla base di linee guida adottate dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali.
5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è definito l'ammontare
delle risorse del Fondo di cui al comma 4 che vengono trasferite all'INPS a
decorrere dal 2016 e rese disponibili per la corresponsione dell'incentivo al
datore di lavoro di cui ai commi 1 e 1-bis. Con il medesimo decreto è stabilito
l'ammontare delle risorse attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali per le finalità di cui al secondo periodo del comma 4. Il decreto di
cui al presente comma è aggiornato annualmente al fine di attribuire le risorse
che affluiscono al Fondo di cui al comma 4 per il versamento dei contributi di
cui all'articolo 5, comma 3-bis
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante
corrispondente utilizzo dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 29
quater del DL 31 dicembre 1996 n. 669 convertito da legge 1997 n. 30, e
successive modifiche e integrazioni. Le somme non impegnate nell’esercizio di
competenza possono esserlo in quelli successivi.
7. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8. abrogato dal dlgs 151 del 2015
9. abrogato dal dlgs 151 del 2015
10. Il Governo, ogni due anni, procede ad una verifica degli effetti
delle disposizioni del presente articolo e ad una valutazione dell’adeguatezza
delle risorse finanziarie ivi previste” .
[1]
Art. 33 Articolo 33 Aiuti all'occupazione di lavoratori con disabilità sotto
forma di integrazioni salariali: “1. Gli aiuti all'occupazione
di lavoratori con disabilità sono compatibili con il mercato interno ai sensi
dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo
di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché
soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
2. I costi ammissibili
corrispondono ai costi salariali relativi al periodo in cui il lavoratore con
disabilità è impiegato.
3. Nei casi in cui
l'assunzione non rappresenti un aumento netto del numero di dipendenti
dell'impresa interessata rispetto alla media dei dodici mesi precedenti, il
posto o i posti occupati sono resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie,
invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria
dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a
licenziamenti per riduzione del personale.
4. Fatto salvo il caso
di licenziamento per giusta causa, ai lavoratori con disabilità è garantita la
continuità dell'impiego per un periodo minimo compatibile con la legislazione
nazionale o con contratti collettivi in materia di contratti di lavoro che sono
giuridicamente vincolanti per l'impresa.
5. L'intensità di aiuto
non supera il 75 % dei costi ammissibili.”
[2] Tabella
delle Lesioni ed infermità che danno diritto a pensione vitalizia o ad assegno
temporaneo
Prima categoria:
1)
La perdita dei quattro arti fino al limite della perdita totale delle due mani
e dei due piedi insieme.
2)
La perdita di tre arti fino al limite della perdita delle due mani e di un
piede insieme.
3)
La perdita di ambo gli arti superiori fino al limite della perdita totale delle
due mani.
4)
La perdita di due arti, superiore ed inferiore (disarticolazione o amputazione
del braccio e della coscia).
5)
La perdita totale di una mano e dei due piedi.
6)
La perdita totale di una mano e di un piede.
7)
La disarticolazione di un'anca; l'anchilosi completa della stessa, se unita a
grave alterazione funzionale del ginocchio corrispondente.
8)
La disarticolazione di un braccio o l'amputazione di esso all'altezza del collo
chirurgico dell'omero.
9)
L'amputazione di coscia o gamba a qualunque altezza, con moncone residuo
improtesizzabile in modo assoluto e permanente.
10)
La perdita di una coscia a qualunque altezza con moncone protesizzabile, ma con
grave artrosi dell'anca o del ginocchio dell'arto superstite.
11)
La perdita di ambo gli arti inferiori sino al limite della perdita totale dei
piedi.
12)
La perdita totale di tutte le dita delle mani ovvero la perdita totale dei, due
politici e di altre sette o sei dita.
13)
La perdita totale di un pollice e di altre otto dita delle mani, ovvero la
perdita totale delle cinque dita di una mano e delle prime due dell'altra.
14)
La perdita totale di sei dita delle mani compresi i pollici e gli indici o la
perdita totale di otto dita delle mani compreso o non uno dei pollici.
15)
Le distruzioni di ossa della faccia, specie dei mascellari e tutti gli altri
esiti di lesioni grave della faccia e della bocca tali da determinare grave
ostacolo alla masticazione e alla deglutizione si da costringere a speciale
alimentazione.
16)
L'anchilosi temporo-mandibolare completa e permanente.
17)
L'immobilità completa permanente del capo in flessione o in estensione, oppure
la rigidita totale e permanente del rachide con notevole incurvamento.
18)
Le alterazioni polmonari ed extra polmonari di natura tubercolare e tutte le
altre infermità organiche e funzionali permanenti e gravi al punto da determinare
una assoluta incapacità al lavoro proficuo.
19)
Fibrosi polmonare diffusa con enfisema bolloso o stato bronchiectasico e cuore
polmonare grave.
20)
Cardiopatie organiche in stato di permanente scompenso o con grave e permanente
insufficienza coronarica ecg. accertata.
21)
Gli aneurismi dei grossi vasi arteriosi del collo e del tronco, quando, per
sede, volume o grado di evoluzione determinano assoluta incapacità lavorativa.
22)
Tumori maligni a rapida evoluzione.
23)
La fistola gastrica, intestinale, epatica, pancreatica, splenica, rettovescica
ribelle ad ogni cura e l'ano preternaturale.
24)
Incontinenza delle feci grave e permanente da lesione organica.
25)
Il diabete mellito ed il diabete insipido entrambi di notevole gravità.
26)
Esiti di nefrectomia con grave compromissione permanente del rene superstite
(iperazotemia, ipertensione e complicazioni cardiache) o tali da necessitare
trattamento emodialitico protratto nel tempo.
27)
Castrazione e perdita pressoché totale del pene.
28)
Tutte le alterazioni delle facoltà mentali (sindrome schizofrenica, demenza
paralitica, demenze traumatiche, demenza epilettica, distimie gravi, ecc.) che
rendano l'individuo incapace a qualsiasi attività.
29)
Le lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) con
conseguenze gravi e permanenti di grado tale da apportare profondi e
irreparabili perturbamenti alle funzioni più necessarie alla vita organica e
sociale o da determinare incapacità a lavoro proficuo.
30)
Sordità bilaterale organica assoluta e permanente accertata con esame
audiometrico.
31)
Sordità bilaterale organica assoluta e permanente quando si accompagni alla
perdita o a disturbi gravi e permanenti della favella o a disturbi della sfera
psichica e dell'equilibrio statico-dinamico.
32)
Esiti di laringectomia totale.
33)
Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto
cecità bilaterale assoluta e permanente.
34)
Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre
l'acutezza visiva binoculare da 1/100 a meno di 1/50.
35)
Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, che ne abbiano prodotto
cecità assoluta e permanente con l'acutezza visiva dell'altro ridotta tra 1/50
e 3/50 della normale (vedansi avvertenze alle tabelleA e B-c).
Seconda categoria
1)
Le distruzioni di ossa della faccia, specie dei mascellari e tutti gli altri
esiti di lesione grave della faccia stessa e della bocca tali da menomare
notevolmente la masticazione, la deglutizione o la favella oppure da apportare
evidenti deformità, nonostante la protesi.
2)
L'anchilosi temporo-mandibolare incompleta, ma grave e permanente con notevole
riduzione della funzione masticatoria.
3)
L'artrite cronica che, per la molteplicità e l'importanza delle articolazioni
colpite, abbia menomato gravemente la funzione di due o più arti.
4)
La perdita di un braccio o avambraccio sopra il terzo inferiore.
5)
La perdita totale delle cinque dita di una mano e di due delle ultime quattro
dita dell'altra.
6)
La perdita di una coscia a qualunque altezza.
7)
L'amputazione medio tarsica o la sotto astragalica dei due piedi.
8)
Anchilosi completa dell'anca o quella in flessione del ginocchio.
9)
Le affezioni polmonari ed extra polmonari di natura tubercolare che per la loro
gravità non siano tali da ascrivere alla prima categoria.
10)
Le lesioni gravi e permanenti dell'apparato respiratorio o di altri apparati
organici determinate dall'azione di gas nocivi.
11)
Bronchite cronica diffusa con bronchiestasie ed enfisema di notevole grado.
12)
Tutte le altre lesioni od affezioni organiche della laringe, della trachea che
arrechino grave e permanente dissesto alla funzione respiratoria.
13)
Cardiopatie con sintomi di scompenso di entità tali da non essere ascrivibili
alla prima categoria.
14)
Gli aneurismi dei grossi vasi arteriosi del tronco e del collo, quando per la
loro gravità non debbano ascriversi alla prima categoria.
15)
Le affezioni gastro-enteriche e delle ghiandole annesse con grave e permanente
deperimento organico.
16)
Stenosi esofagee di alto grado, con deperimento organico.
17)
La perdita della lingua.
18)
Le lesioni o affezioni gravi e permanenti dell'apparato urinario salvo, che per
la loro entità, non siano ascrivibili alla categoria superiore.
19)
Le affezioni gravi e permanenti degli organi emopoietici.
20)
Ipoacusia bilaterale superiore al 90% con voce di conversazione gridata ad
concham senza affezioni purulente dell'orecchio medio.
21)
Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre
l'acutezza visiva binoculare tra i 1/50 e 3/50 della normale.
22)
Castrazione o perdita pressoché totale del pene.
23)
Le paralisi permanenti sia di origine centrale che periferica interessanti i
muscoli o gruppi muscolari che presiedono a funzioni essenziali della vita e
che, per i caratteri e la durata, si giudichino inguaribili.
Terza categoria:
1)
La perdita totale di una mano o delle sue cinque dita, ovvero la perdita totale
di cinque dita tra le mani compresi i due pollici.
2)
La perdita totale del pollice e dell'indice delle due mani.
3)
La perdita totale di ambo gli indici e di altre cinque dita fra le mani che non
siano i pollici.
4)
La perdita totale di un pollice insieme con quella di un indice e di altre
quattro dita fra le mani con integrità dell'altro pollice.
5)
La perdita di una gamba sopra il terzo inferiore.
6)
L'amputazione tarso-metatarsica dei due piedi.
7)
L'anchilosi totale di una spalla in posizione viziata e non parallela all'asse
del corpo.
8)
Labirintiti e labirintosi con stato vertiginoso grave e permanente.
9)
La perdita o i disturbi gravi della favella.
10)
L'epilessia con manifestazioni frequenti.
11)
Le alterazioni organiche e irreparabili di un occhio, che abbiano prodotto
cecità assoluta e permanente, con l'acutezza visiva dell'altro ridotta tra 4/50
e 1/10 della normale.
Quarta categoria:
1)
L'anchilosi totale di una spalla in posizione parallela all'asse del corpo.
2)
La perdita totale delle ultime quattro dita di una mano o delle prime tre dita
di essa.
3)
La perdita totale di tre dita tra le due mani compresi ambo i pollici.
4)
La perdita totale di un pollice e dei due indici.
5)
La perdita totale di uno dei pollici e di altre quattro dita fra le due mani
esclusi gli indici e l'altro pollice.
6)
La perdita totale di un indice e di altre sei o cinque dita fra le due mani che
noti siano i pollici.
7)
La perdita di una gamba al terzo inferiore.
8)
La lussazione irriducibile di una delle grandi articolazioni, ovvero gli esiti
permanenti delle fratture di ossa principali (pseudo artrosi, calli molto
deformi, ecc.) che ledario notevolmente le funzioni di un arto.
9)
Le malattie di cuore senza sintomi di scompenso evidenti, ma con stato di
latente insufficienza del miocardio.
10)
Calcolosi renale e bilaterale con accessi dolorosi frequenti e con persistente
compromissione della funzione emuntoria.
11)
L'epilessia ammenoché per la frequenza e la gravità delle sue manifestazioni
non sia da ascriversi a categorie superiori.
12)
Psico-nevrosi gravi (fobie persistenti).
13)
Le paralisi periferiche che comportino disturbi notevoli della zona innervata.
14)
Pansinusiti purulente croniche bilaterali con nevralgia del trigemino.
15)
Otite media purulenta cronica bilaterale con voce di conversazione percepita ad
concham.
16)
Otite media purulenta cronica bilaterale con complicazioni (carie degli
ossicini, esclusa quella limitata al manico del martello, coesteatomi,
granulazioni).
17)
Labirintiti e labirintosi con stato vertiginoso di media gravità.
18)
Le alterazioni organiche e irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre
l'acutezza visiva binoculare tra 4/50 e 1/10 della normale.
19)
Le alterazioni organiche e irreparabili di un occhio che rie abbiano prodotto
cecità assoluta e permanente, con l'acutezza visiva dell'altro ridotta tra 2/10
e 3/10 della normale.
20)
Le alterazioni irreparabili della visione periferica sotto forma di emianopsia
bilaterale.
21)
Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto
cecità assoluta e permanente, con alterazioni pure irreversibili della visione
periferica dell'altro, sotto forma di restringimento concentrico del campo
visivo di tale grado da lasciarne libera soltanto la zona centrale o le zone
più prossime al centro, oppure sotto forma di lacune di tale ampiezza da
occupare una metà del campo visivo stesso o settori equivalenti.
Quinta categoria:
1)
L'anchilosi totale di un gomito in estensione completa o quasi.
2)
La perdita totale del pollice e dell'indice di una mano.
3)
La perdita totale di ambo i pollici.
4)
La perdita totale di uno dei pollici e di altre tre dita tra le mani che non
siano gli indici e l'altro pollice.
5)
La perdita totale di uno degli indici e di altre quattro dita fra le mani che
non siano il pollice e l'altro indice.
6)
La perdita di due falangi di otto e sette dita fra le mani che non siano quelle
dei pollici.
7)
La perdita della falange ungueale di otto dita compresa quella dei pollici.
8)
La perdita di un piede ovvero l'amputazione unilaterale medio-tarsica o la
sotto astragalica.
9)
La perdita totale delle dita dei piedi o di nove od otto dita compresi gli
alluci.
10)
La tubercolosi polmonare allo stato di esiti estesi, ma clinicamente
stabilizzati, sempre previo accertamento stratigrafico, quando essi per la loro
entità non determinino grave dissesto alla funzione respiratoria.
11)
Gli esiti di affezione tubercolare extra polmonare, quando per la loro entità e
localizzazione non comportino assegnazioni a categoria superiore o inferiore.
12)
Le malattie organiche di cuore senza segno di scompenso.
13)
L'arteriosclerosi diffusa e manifesta.
14)
Gli aneurismi arteriosi o arterovenosi degli arti che ne ostacolano
notevolmente la funzione.
15)
Le nefriti o le nefrosi croniche.
16)
Diabete mellito o insipido di media gravità.
17)
L'ernia viscerale molto voluminosa o che, a prescindere dal suo volume, sia
accompagnata da gravi e permanenti complicazioni.
18)
Otite media purulenta cronica bilaterale senza complicazioni con voce di
conversazione percepita a 50
cm accertata con esame audiometrico. Otite media e
cronica unilaterale con complicazioni (carie degli ossicini, esclusa quella
limitata al manico del martello, colesteatoma, granulazioni).
19)
La diminuzione bilaterale permanente dell'udito non accompagnata da affezioni
purulente dell'orecchio medio, quando l'audizione della voce di conversazione
sia ridotta ad concham.
20)
Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre
l'acutezza visiva binoculare, tra 2/10 e 3/10 della normale.
21)
Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, che ne abbiano prodotto
cecità assoluta e permanente, con l'acutezza visiva dell'altro ridotta tra 4/10
e 7/10 della normale.
22)
La perdita anatomica di un bulbo oculare, non protesizzabile, essendo l'altro
integro.
23)
Le alterazioni organiche ed irreparabili della visione periferica di entrambi
gli occhi, sotto forma di restringimento concentrico del campo visivo di tale
grado da lasciarne libera soltanto la zona centrale, o le zone più prossime al
centro, oppure sotto forma di lacune di tale ampiezza da occupare una metà del
campo visivo stesso o settori equivalenti.
Sesta categoria:
1)
Le cicatrici estese e profonde del cranio con perdita di sostanza delle ossa in
tutto il loro spessore, senza disturbi funzionali del cervello.
2)
L'anchilosi totale di un gomito in flessione completa o quasi.
3)
La perdita totale di un pollice insieme con quella del corrispondente metacarpo
ovvero insieme con la perdita totale di una delle ultime tre dita della stessa
mano.
4)
La perdita totale di uno degli indici e di altre tre dita fra le mani, che non
siano i pollici e l'altro indice.
5)
La perdita totale di cinque dita fra le mani che siano le ultime tre dell'una e
due delle ultime tre dell'altra.
6)
La perdita totale di uno dei pollici insieme con quella di altre due dita fra
le mani esclusi gli indici e l'altro pollice.
7)
La perdita totale delle tre ultime dita di una mano.
8)
La perdita delle due ultime falangi delle ultime quattro dita di una mano,
ovvero la perdita delle due ultime falangi di sei o cinque dita fra le mani,
che non siano quelle dei pollici.
9)
La perdita della falange ungueale di sette o sei dita fra le mani, compresa
quella dei due pollici, oppure la perdita della falange ungueale di otto dita
fra le mani compresa quella di uno dei due pollici.
10)
L'amputazione tarso-metatarsica di un solo piede.
11)
La perdita totale di sette o sei dita dei piedi compresi i due alluci.
12)
La perdita totale di nove od otto dita dei piedi compreso un alluce.
13)
La perdita totale dei due alluci e dei corrispondenti metatarsi.
14)
Ulcera gastrica o duodenale, radiologicamente accertata, o gli esiti di
gastroenterostomia con neostoma ben funzionale.
15)
Morbo di Basedow che per la sua entità non sia da scrivere a categoria
superiore.
16)
Nefrectomia con integrità del rene superstite.
17)
Psico-nevrosi di media entità.
18)
Le nevriti ed i loro esiti permanenti.
19)
Sinusiti purulente croniche o vegetanti con nevralgia.
20)
La diminuzione bilaterale permanente dell'udito, non accompagnata da affezioni
purulente dell'orecchio medio, quando l'audizione della voce di conversazione
sia ridotta alla distanza di 50
cm .
21)
Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto
una riduzione dell'acutezza visiva al di sotto di 1/50, con l'acutezza visiva
dell'altro normale, o ridotta fino a 7/10 della normale.
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