Gli apprendisti hanno diritto all’integrazione salariale?
In base all’art. 2. del dlgs 148 del 2015
1. Sono destinatari dei
trattamenti di integrazione salariale i lavoratori assunti con contratto di
apprendistato professionalizzante.
2. Gli apprendisti di cui
al comma 1, che sono alle dipendenze di imprese per le quali trovano
applicazione le sole integrazioni salariali straordinarie, sono destinatari dei
trattamenti straordinari di integrazione salariale, limitatamente alla causale
di intervento per crisi aziendale di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b).
Nei casi in cui l'impresa rientri nel campo di applicazione sia delle
integrazioni salariali ordinarie che di quelle straordinarie, oppure delle sole
integrazioni salariali ordinarie, gli apprendisti di cui al comma 1 sono
destinatari esclusivamente dei trattamenti ordinari di integrazione salariale.
3. Nei riguardi degli
apprendisti di cui al comma 1 sono estesi gli obblighi contributivi previsti
per le integrazioni salariali di cui essi sono destinatari. Restano fermi gli
obblighi di cui all'art. 1 comma 773, della legge 2006 n. 296[1], e
successive modificazioni. Alle contribuzioni di cui al primo periodo non si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 22 comma 1, della legge 2011 n. 183[2].
4. Alla ripresa
dell'attività lavorativa a seguito di sospensione o riduzione dell'orario di
lavoro, il periodo di apprendistato è prorogato in misura equivalente
all'ammontare delle ore di integrazione salariale fruite.
[1] 1.773.
Con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2007
la contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e
non artigiani è complessivamente rideterminata nel 10 per cento della
retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, è stabilita la ripartizione del predetto contributo tra le
gestioni previdenziali interessate. Le disposizioni di cui al presente comma si
applicano anche con riferimento agli obblighi contributivi previsti dalla
legislazione vigente in misura pari a quella degli apprendisti. Con riferimento
ai periodi contributivi di cui al presente comma viene meno per le regioni
l'obbligo del pagamento delle somme occorrenti per le assicurazioni in favore
degli apprendisti artigiani di cui all'articolo 16 della l. 1978 n.
845. Per i datori di lavoro che occupano alle dipendenze un numero di addetti
pari o inferiore a nove la predetta complessiva aliquota del 10 per cento a
carico dei medesimi datori di lavoro è ridotta in ragione dell'anno di vigenza
del contratto e limitatamente ai soli contratti di apprendistato di 8,5 punti
percentuali per i periodi contributivi maturati nel primo anno di contratto e
di 7 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel secondo anno di
contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi
contributivi maturati negli anni di contratto successivi al secondo. A
decorrere dal 1° gennaio 2007 ai lavoratori assunti con contratto di
apprendistato ai sensi del capo I del titolo VI del dlgs 2003 n. 276, e
successive modificazioni, sono estese le disposizioni in materia di indennità
giornaliera di malattia secondo la disciplina generale prevista per i
lavoratori subordinati e la relativa contribuzione è stabilita con il decreto
di cui al secondo periodo del presente comma
[2] 1.
Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2012,
per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data
ed entro il 31 dicembre 2016, è riconosciuto ai datori di lavoro, che occupano
alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno
sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione
dovuta ai sensi dell'art. 1 comma 773 quinto periodo l. 2006 n. 296, per i
periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo
il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati
negli anni di contratto successivi al terzo. Con effetto dal 1° gennaio 2012 l 'aliquota contributiva
pensionistica per gli iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2 comma 26 l . 1995 n. 335, e la
relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche
sono aumentate di un punto percentuale. All'art. 7 comma 4 dlgs 2011 n. 167, le
parole: «lettera i)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera m)»
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