Quali sono i termini del procedimento disciplinare nel pubblico
impiego?
La materia è regolata dall’art. 55 bis del Dlgs 165 del 2001
secondo cui:
Articolo 55-bis Forme
e termini del procedimento disciplinare 1.
Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l'irrogazione di
sanzioni superiori al rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal
servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni, il
procedimento disciplinare, se il responsabile della struttura ha qualifica
dirigenziale, si svolge secondo le disposizioni del comma 2. Quando il
responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le
infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate nel primo
periodo, il procedimento disciplinare si svolge secondo le disposizioni del
comma 4. Alle infrazioni per le quali è previsto il rimprovero verbale si
applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo.
2. Il responsabile, con qualifica dirigenziale, della struttura
in cui il dipendente lavora, anche in posizione di comando o di fuori ruolo,
quando ha notizia di comportamenti punibili con taluna delle sanzioni
disciplinari di cui al comma 1, primo periodo, senza indugio e comunque non
oltre venti giorni contesta per iscritto l'addebito al dipendente medesimo e lo
convoca per il contraddittorio a sua difesa, con l'eventuale assistenza di un
procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui il
lavoratore aderisce o conferisce mandato, con un preavviso di almeno dieci
giorni. Entro il termine fissato, il dipendente convocato, se non intende
presentarsi, può inviare una memoria scritta o, in caso di grave ed oggettivo
impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l'esercizio
della sua difesa. Dopo l'espletamento dell'eventuale ulteriore attività
istruttoria, il responsabile della struttura conclude il procedimento, con
l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro sessanta giorni
dalla contestazione dell'addebito. In caso di differimento superiore a dieci
giorni del termine a difesa, per impedimento del dipendente, il termine per la
conclusione del procedimento è prorogato in misura corrispondente. Il
differimento può essere disposto per una sola volta nel corso del procedimento.
La violazione dei termini stabiliti nel presente comma comporta, per
l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare ovvero, per il
dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa.
3. Il responsabile della struttura, se non ha qualifica
dirigenziale ovvero se la sanzione da applicare è più grave di quelle di cui al
comma 1, primo periodo, trasmette gli atti, entro cinque giorni dalla notizia
del fatto, all'ufficio individuato ai sensi del comma 4, dandone contestuale
comunicazione all'interessato.
4. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento,
individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari ai sensi del
comma 1, secondo periodo. Il predetto ufficio contesta l'addebito al dipendente,
lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, istruisce e conclude il
procedimento secondo quanto previsto nel comma 2, ma, se la sanzione da
applicare è più grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, con
applicazione di termini pari al doppio di quelli ivi stabiliti e salva
l'eventuale sospensione ai sensi dell'articolo 55-ter. Il termine per la
contestazione dell'addebito decorre dalla data di ricezione degli atti
trasmessi ai sensi del comma 3 ovvero dalla data nella quale l'ufficio ha altrimenti
acquisito notizia dell'infrazione, mentre la decorrenza del termine per la
conclusione del procedimento resta comunque fissata alla data di prima
acquisizione della notizia dell'infrazione, anche se avvenuta da parte del
responsabile della struttura in cui il dipendente lavora. La violazione dei
termini di cui al presente comma comporta, per l'amministrazione, la decadenza
dall'azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall'esercizio del diritto
di difesa.
5. Ogni comunicazione al dipendente, nell'ambito del procedimento
disciplinare, è effettuata tramite posta elettronica certificata, nel caso in
cui il dipendente dispone di idonea casella di posta, ovvero tramite consegna a
mano. Per le comunicazioni successive alla contestazione dell'addebito, il
dipendente può indicare, altresì, un numero di fax, di cui egli o il suo
procuratore abbia la disponibilità. In alternativa all'uso della posta
elettronica certificata o del fax ed altresì della consegna a mano, le
comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata postale con ricevuta di
ritorno. Il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del
procedimento. E' esclusa l'applicazione di termini diversi o ulteriori rispetto
a quelli stabiliti nel presente articolo.
6. Nel corso dell'istruttoria, il capo della struttura o
l'ufficio per i procedimenti disciplinari possono acquisire da altre
amministrazioni pubbliche informazioni o documenti rilevanti per la definizione
del procedimento. La predetta attività istruttoria non determina la sospensione
del procedimento, né il differimento dei relativi termini.
7. Il lavoratore dipendente o il dirigente, appartenente alla
stessa amministrazione pubblica dell'incolpato o ad una diversa, che, essendo a
conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni rilevanti per
un procedimento disciplinare in corso, rifiuta, senza giustificato motivo, la
collaborazione richiesta dall'autorità disciplinare procedente ovvero rende
dichiarazioni false o reticenti, è soggetto all'applicazione, da parte
dell'amministrazione di appartenenza, della sanzione disciplinare della
sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, commisurata alla
gravità dell'illecito contestato al dipendente, fino ad un massimo di quindici
giorni.
8. In caso di trasferimento del dipendente, a qualunque titolo,
in un'altra amministrazione pubblica, il procedimento disciplinare è avviato o
concluso o la sanzione è applicata presso quest'ultima. In tali casi i termini
per la contestazione dell'addebito o per la conclusione del procedimento, se
ancora pendenti, sono interrotti e riprendono a decorrere alla data del
trasferimento.
9. In caso di dimissioni del dipendente, se per l'infrazione
commessa è prevista la sanzione del licenziamento o se comunque è stata disposta
la sospensione cautelare dal servizio, il procedimento disciplinare ha
egualmente corso secondo le disposizioni del presente articolo e le
determinazioni conclusive sono assunte ai fini degli effetti giuridici non
preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro”.
Nessun commento:
Posta un commento