venerdì 29 gennaio 2016

A quanto ammonta la durata massima complessiva del trattamento d’integrazione salariale stabilito dal D.lgs. 148 del 2015?


In base all’art. 4 del D.lgs 148 del 2015 1.  Per ciascuna unità produttiva, il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale non possono superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile, fatto salvo quanto previsto all'articolo 22, comma 5[1].
2.  Per le imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini, nonché per le imprese di cui all'articolo 10, comma 1, lettere n) e o)[2], per ciascuna unità produttiva il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale non possono superare la durata massima complessiva di 30 mesi in un quinquennio mobile”.




[1] “Ai fini del calcolo della durata massima complessiva di cui all’art. 4 comma 1, la durata dei trattamenti per la causale del contratto di solidarietà vien computata nella misura della metà per la parte non non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente

[2] “n)  imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
o)  imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.

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