A quanto ammonta la durata massima complessiva del trattamento d’integrazione
salariale stabilito dal D.lgs. 148 del 2015?
In base all’art. 4 del D.lgs 148 del 2015 “1. Per ciascuna
unità produttiva, il trattamento ordinario e quello straordinario di
integrazione salariale non possono superare la durata massima complessiva di 24
mesi in un quinquennio mobile, fatto salvo quanto previsto all'articolo 22,
comma 5[1].
2. Per le imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini,
nonché per le imprese di cui all'articolo 10, comma 1, lettere n) e o)[2], per ciascuna unità
produttiva il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione
salariale non possono superare la durata massima complessiva di 30 mesi in un
quinquennio mobile”.
[1] “Ai fini del calcolo della
durata massima complessiva di cui all’art. 4 comma 1, la durata dei trattamenti
per la causale del contratto di solidarietà vien computata nella misura della
metà per la parte non non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte
eccedente
[2] “n)
imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di
materiale lapideo;
o)
imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di
materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di
lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla
attività di escavazione.
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