Chi sono i datori di lavoro obbligati alla stipulazione dell’assicurazione
contro gli infortuni?
In base all’art. 9 del DPR 1124
del 1965: “I datori di lavoro soggetti alle disposizioni del presente titolo
sono le persone e gli enti privati o pubblici, compresi lo Stato e gli Enti
locali, che nell'esercizio delle attività previste dall'art. 1[1] occupano
persone tra quelle indicate nell'art. 4[2] [3].
Agli effetti del presente titolo
sono, inoltre, considerati datori di lavoro:
- le società cooperative e
ogni altro tipo di società, anche di fatto, comunque denominata, costituite
totalmente o in parte da prestatori d'opera, nei confronti dei propri soci
addetti ai lavori nei modi previsti nel n. 7) dell'art. 4
(ovvero: “i soci delle cooperative e di
ogni altro tipo di società, anche di fatto, comunque denominata, costituita od
esercitata, i quali prestino opera manuale, oppure non manuale alle condizioni di
cui al precedente n. 2” );
- le compagnie portuali nei
confronti dei propri iscritti, adibite alle operazioni di imbarco, sbarco,
trasbordo, deposito e movimento in genere di merci o di materiali, le carovane
di facchini e altri simili aggregati di lavoratori, nei confronti dei propri
componenti;
- gli armatori delle navi o
coloro che sono ritenuti tali dalla legge, nei confronti degli addetti alla
navigazione e alla pesca marittima;
- le società concessionarie
dei servizi radiotelegrafici di bordo, nei confronti dei radiotelegrafisti di
bordo, non assunti direttamente dagli armatori;
- le scuole o gli istituti
di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, gli enti gestori dei
corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento
professionale anche aziendali o di cantieri scuola, nei confronti delle persone
e nei limiti di cui all'art. 4 n. 5 ( ovvero
“ gli insegnanti e gli alunni delle scuole o istituti di istruzione di
qualsiasi ordine e grado, anche privati, che attendono ad esperienze
tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche, o che svolgano esercitazioni di
lavoro; gli istruttori e gli allievi dei corsi di qualificazione o
riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche
aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti, nonché i
preparatori, gli inservienti e gli addetti alle esperienze ed esercitazioni
tecnico-pratiche o di lavoro”;
- le case di cura, gli
ospizi, gli ospedali, gli istituti di assistenza e beneficenza, nei confronti
delle persone e nei limiti di cui all'art. 4 n. 8 (ovvero “i ricoverati in case di cura, in ospizi, in ospedali, in istituti di
assistenza o beneficenza quando, per il servizio interno degli istituti o per
attività occupazionale, siano addetti ad uno dei lavori indicati nell'art.1,
nonché i loro istruttori o sovraintendenti nelle attività stesse”);
- gli istituti e gli
stabilimenti di prevenzione e di pena, nei confronti delle persone e nei limiti
di cui all'art. 4 n. 9 (ovvero “i
detenuti in istituti o in stabilimenti di prevenzione o di pena, quando, per il
servizio interno degli istituti o stabilimenti, o per attività occupazionale,
siano addetti ad uno dei lavori indicati nell'art. 1, nonché i loro istruttori
o sovraintendenti nelle attività stesse”).
- gli appaltatori e i concessionari
di lavori, opere e servizi, anche se effettuati per conto dello Stato, di
Regioni, di Province, di Comuni o di altri Enti pubblici.
Sono considerati datori di
lavoro, nei confronti delle persone addette all'impiego delle macchine,
apparecchi o impianti, coloro che eserciscono le macchine, gli apparecchi o gli
impianti o che li facciano esercire da loro incaricati.
I prestatori d'opera occupati in
violazione dei divieti posti dalla l. 1960 n. 1369, da datori di lavoro di cui
al presente articolo, sono considerati a tutti gli effetti del presente decreto
alle dipendenze del datore di lavoro che abbia effettivamente utilizzato le
loro prestazioni.
L'obbligo assicurativo ricorre
per coloro i quali direttamente e per proprio conto adibiscano
complessivamente, anche se non contemporaneamente, più di tre persone nei
lavori previsti dall'art. 1 del presente decreto. Si prescinde da tale limite
soltanto se si tratti di lavori previsti dal primo e secondo comma dell'art. 1;
di lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione di opere
edili, nonché di rifinitura, pulitura, ornamento delle opere stesse, eseguiti
con uso di impalcature o di ponti fissi o mobili o di scale; di scavo a cielo
aperto o in sotterraneo; di lavori di qualsiasi genere eseguiti con uso di
mine; di servizio di vigilanza privata; di allevamento, riproduzione e custodia
di animali; di allestimento, prova, esecuzione di pubblici spettacoli, o
allestimento ed esercizio di parchi di divertimento.
NB
[1] Art.
1
E'
obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro delle persone le
quali, nelle condizioni previste dal presente titolo, siano addette a macchine
mosse non direttamente dalla persona che ne usa, ad apparecchi a pressione, ad
apparecchi e impianti elettrici o termici, nonché delle persone comunque
occupate in opifici, laboratori o in ambienti organizzati per lavori, opere o
servizi, i quali comportino l'impiego di tali macchine, apparecchi o impianti.
L'obbligo
dell'assicurazione ricorre altresì quando le macchine, gli apparecchi o gli
impianti di cui al precedente comma siano adoperati anche in via transitoria o
non servano direttamente ad operazioni attinenti all'esercizio dell'industria
che forma oggetto di detti opifici o ambienti, ovvero siano adoperati dal
personale comunque addetto alla vendita, per prova, presentazione pratica o
esperimento.
L'assicurazione
è inoltre obbligatoria anche quando non ricorrano le ipotesi di cui ai commi
precedenti per le persone che, nelle condizioni previste dal presente titolo,
siano addette ai lavori:
1)
di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione di opere edili, comprese
le stradali, le idrauliche e le opere pubbliche in genere; di rifinitura,
pulitura, ornamento, riassetto delle opere stesse, di formazione di elementi
prefabbricati per la realizzazione di opere edili, nonché ai lavori, sulle
strade, di innaffiatura, spalatura della neve, potatura degli alberi e diserbo;
2)
di messa in opera, manutenzione, riparazione, modificazione, rimozione degli
impianti all'interno o all'esterno di edifici, di smontaggio, montaggio,
manutenzione, riparazione, collaudo delle macchine, degli apparecchi, degli
impianti di cui al primo comma;
3)
di esecuzione, manutenzione o esercizio di opere o impianti per la bonifica o
il miglioramento fondiario, per la sistemazione delle frane e dei bacini
montani per la regolazione o la derivazione di sorgenti, corsi o deflussi
d'acqua, compresi, nei lavori di manutenzione, il diserbo dei canali e il
drenaggio in galleria;
4)
di scavo a cielo aperto o in sotterraneo; a lavori di qualsiasi genere eseguiti
con uso di mine;
5)
di costruzione, manutenzione, riparazione di ferrovie, tranvie, filovie,
teleferiche e funivie o al loro esercizio;
6)
di produzione o estrazione, di trasformazione, di approvvigionamento, di
distribuzione del gas, dell'acqua, dell'energia elettrica, compresi quelli
relativi alle aziende telegrafiche e radiotelegrafiche, telefoniche e
radiotelefoniche e di televisione; di costruzione, riparazione, manutenzione e
rimozione di linee e condotte; di collocamento, riparazione e rimozione di
parafulmini;
7)
di trasporto per via terrestre, quando si faccia uso di mezzi meccanici o
animali;
8)
per l'esercizio di magazzini di deposito di merci o materiali;
9)
per l'esercizio di rimesse per la custodia di veicoli terrestri, nautici o
aerei, nonché di posteggio anche all'aperto di mezzi meccanici;
10)
di carico o scarico;
11)
della navigazione marittima ,
lagunare, lacuale, fluviale ed aerea, eccettuato il personale di cui all'art.
34 RD 1923 n. 22, concernente norme per la navigazione area, convertito nella
l. 1926 n. 753;
12)
della pesca esercitata con navi o con galleggianti, compresa la pesca comunque
esercitata delle spugne, dei coralli, delle perle e del tonno; della
vallicoltura, della mitilicoltura, della ostricoltura;
13)
di produzione, trattamento, impiego o trasporto di sostanze o di prodotti
esplosivi, esplodenti, infiammabili, tossici, corrosivi, caustici, radioattivi,
nonché ai lavori relativi all'esercizio di aziende destinate a deposito e
vendita di dette sostanze o prodotti; sono considerate materie infiammabili
quelle sostanze che hanno un punto di infiammabilità inferiore a 125 gradi C e,
in ogni caso, i petroli greggi, gli olii minerali bianchi e gli olii minerali
lubrificanti;
14)
di taglio, riduzione di piante, di trasporto o getto di esse;
15)
degli stabilimenti metallurgici e meccanici, comprese le fonderie;
16)
delle concerie;
17)
delle vetrerie e delle fabbriche di ceramiche;
18)
delle miniere, cave e torbiere e saline, compresi il trattamento e la
lavorazione delle materie estratte, anche se effettuati in luogo di deposito;
19)
di produzione del cemento, della calce, del gesso e dei laterizi;
20)
di costruzione, demolizione, riparazione di navi o natanti, nonché ad
operazioni di recupero di essi o del loro carico;
21)
dei pubblici macelli o delle macellerie;
22)
per l'estinzione di incendi, eccettuato il personale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco;
23)
per il servizio di salvataggio;
24)
per il servizio di vigilanza privata, comprese le guardie giurate addette alla
sorveglianza delle riserve di caccia e pesca;
25)
per il servizio di nettezza urbana;
26)
per l'allevamento, riproduzione e custodia degli animali, compresi i lavori nei
giardini zoologici e negli acquari;
27)
per l'allestimento, la prova o l'esecuzione di pubblici spettacoli, per
l'allestimento o l'esercizio dei parchi di divertimento, escluse le persone
addette ai servizi di sala dei locali cinematografici e teatrali;
28)
per lo svolgimento di esperienze ed esercitazioni pratiche nei casi di cui al
n. 5) dell'art. 4.
Sono
considerati come addetti a macchine, apparecchi o impianti tutti coloro che
compiono funzioni in dipendenza e per effetto delle quali sono esposti al
pericolo di infortunio direttamente prodotto dalle macchine, apparecchi o
impianti suddetti.
Sono
pure considerate addette ai lavori di cui al primo comma del presente articolo
le persone le quali nelle condizioni previste dal presente titolo, sono
comunque occupate dal datore di lavoro in lavori complementari o sussidiari,
anche quando lavorino in locali diversi e separati da quelli in cui si svolge
la lavorazione principale.
Sono
altresì considerate addette ai lavori di cui ai nn. da 1) a 28) del presente
articolo le persone le quali, nelle condizioni previste dall'art. 4, sono
comunque occupate dal datore di lavoro anche in lavori complementari o
sussidiari.
L'obbligo
dell'assicurazione di cui al presente articolo non sussiste soltanto nel caso
di attività lavorativa diretta unicamente a scopo domestico, salvo per i
lavoratori appositamente assunti per la conduzione di automezzi ad uso
familiare o privato .
Non
rientrano nell'assicurazione del presente titolo le attività di cui al presente
articolo quando siano svolte dall'imprenditore agricolo per conto e
nell'interesse di aziende agricole o forestali, anche se i lavori siano
eseguiti con l'impiego di macchine mosse da agente inanimato, ovvero non
direttamente dalla persona che ne usa, le quali ricadono in quelle tutelate dal
titolo secondo del presente decreto.
[2] Sono
compresi nell'assicurazione:
1)
coloro che in modo permanente o avventizio prestano alle dipendenze e sotto la
direzione altrui opera manuale retribuita, qualunque sia la forma di
retribuzione;
2)
coloro che, trovandosi nelle condizioni di cui al precedente n. 1), anche senza
partecipare materialmente al lavoro, sovraintendono al lavoro di altri;
3)
gli artigiani, che prestano abitualmente opera manuale nelle rispettive
imprese;
4)
gli apprendisti, quali sono considerati dalla legge;
5)
gli insegnanti e gli alunni delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi
ordine e grado, anche privati, che attendono ad esperienze tecnico-scientifiche
od esercitazioni pratiche, o che svolgano esercitazioni di lavoro; gli
istruttori e gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione
professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri
scuola, comunque istituiti o gestiti, nonché i preparatori, gli inservienti e
gli addetti alle esperienze ed esercitazioni tecnico-pratiche o di lavoro;
6)
il coniuge, i figli, anche naturali o adottivi, gli altri parenti, gli affini,
gli affiliati e gli affidati del datore di lavoro che prestano con o senza
retribuzione alle di lui dipendenze opera manuale, ed anche non manuale alle
condizioni di cui al precedente n. 2) 7) i soci delle cooperative e
di ogni altro tipo di società, anche di fatto, comunque denominata, costituita
od esercitata, i quali prestino opera manuale, oppure non manuale alle
condizioni di cui al precedente n. 2);
8)
i ricoverati in case di cura, in ospizi, in ospedali, in istituti di assistenza
o beneficenza quando, per il servizio interno degli istituti o per attività
occupazionale, siano addetti ad uno dei lavori indicati nell'
art.1, nonché i loro istruttori o sovraintendenti nelle attività stesse;
9)
i detenuti in istituti o in stabilimenti di prevenzione o di pena, quando, per
il servizio interno degli istituti o stabilimenti, o per attività
occupazionale, siano addetti ad uno dei lavori indicati nell'
art.1, nonché i loro istruttori o sovraintendenti nelle attività stesse.
Per
i lavoratori a domicilio si applicano le disposizioni della legge 1958 n. 264,
e del regolamento approvato con DPR 1959 n. 1289.
Tra
le persone assicurate sono compresi i commessi viaggiatori, i piazzisti e gli
agenti delle imposte di consumo che, pur vincolati da rapporto impiegatizio,
per l'esercizio delle proprie mansioni si avvalgano non in via occasionale di
veicoli a motore da essi personalmente condotti.
Sono
anche compresi i sacerdoti, i religiosi e le religiose che prestino opera
retribuita manuale, o anche non manuale alle condizioni di cui al precedente n.
2), alle dipendenze di terzi diversi dagli enti ecclesiastici e dalle
associazioni e case religiose di cui all'art. 29, lett. a) e b), del Concordato
tra la Santa Sede
e l'Italia, anche se le modalità delle prestazioni di lavoro siano pattuite
direttamente tra il datore di lavoro e l'ente cui appartengono le religiose o i
religiosi o i sacerdoti occupati e se la remunerazione delle prestazioni stesse
sia versata dal datore di lavoro all'ente predetto.
Per
quanto riguarda la navigazione e la pesca, sono compresi nell'assicurazione i
componenti dell'equipaggio, comunque retribuiti, delle navi o galleggianti
anche se eserciti a scopo di diporto.
[3] La
Corte costituzionale, con sentenza 21 febbraio-2 marzo 1990,
n. 98 (Gazz. Uff. 7 marzo 1990, n. 10 - Serie speciale), ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non
comprende fra i datori di lavoro soggetti all'assicurazione coloro che occupano
persone, fra quelle indicate nell'art. 4 in attività previste dall'art. 1 dello stesso
D.P.R., anche se esercitate da altri.
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