sabato 30 maggio 2020

Come deve essere l'attività d'insegnamento nell'apprendistato?





Cass. 20/05/2020, n. 9286

L'apprendistato è un rapporto di lavoro speciale, in forza del quale l'imprenditore è obbligato ad impartire nella sua impresa all'apprendista l'insegnamento necessario perché questi possa conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato, occorrendo a tal fine lo svolgimento effettivo, e non meramente figurativo, sia delle prestazioni lavorative da parte del dipendente sia della corrispondente attività di insegnamento da parte del datore di lavoro, la quale costituisce elemento essenziale e indefettibile del contratto di apprendistato, entrando a far parte della causa negoziale. Spetta al giudice di merito verificare, con valutazione non censurabile in sede di legittimità se congruamente motivata, la ricorrenza di una attività formativa, pur modulabile in relazione alla natura e alle caratteristiche delle mansioni che il lavoratore è chiamato a svolgere, purché adeguata ed effettivamente idonea a raggiungere lo scopo di attuare una sorta di ingresso guidato del giovane nel mondo del lavoro.

giovedì 28 maggio 2020

Quando è dovuta l'Irap dai professionisti che svolgono attività in forma associata?



Cass. civ. Sez. VI - 5 Ord., 25/05/2020, n. 9597


In tema di Irap, il professionista che sia inserito in uno studio associato, sebbene svolga anche una distinta e separata attività professionale, diversa da quella espletata in forma associata, ha l'onere di dimostrare, al fine di sottrarsi all'applicazione dell'imposta, la mancanza di autonoma organizzazione, ossia di non fruire dei benefici organizzativi recati dalla sua adesione alla detta associazione che, proprio in ragione della sua forma collettiva, normalmente fa conseguire agli aderenti vantaggi organizzativi e incrementativi della ricchezza prodotta quali, ad esempio, le sostituzioni in attività, materiali e professionali, da parte di colleghi di studio, l'utilizzazione di una segreteria o di locali di lavoro comuni, la possibilità di conferenze e colloqui professionali o altre attività allargate, l'utilizzazione di servizi collettivi e quant'altro caratterizzi l'attività svolta in associazione professionale. In ogni caso, l'onere della prova relativa alla modalità di conseguimento del reddito, volta a dimostrare che l'attività è stata espletata in modo individuale e senza fruire dei benefici organizzativi derivanti dall'adesione alla associazione, grava sul contribuente, in modo ancor più pregnante, in ipotesi di richiesta di rimborso.

martedì 26 maggio 2020

Il trattamento d'integrazione salariale sospende l'apprendistato?

In forza dell'art. 2 comma 4 del Dlgs 146 del 1990 

Alla ripresa dell'attività lavorativa a seguito di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, il periodo di apprendistato è prorogato in misura equivalente all'ammontare delle ore di integrazione salariale fruite.

lunedì 25 maggio 2020

Durante il Covid 19 ed il ricorso agli ammortizzatori sociali posso rinnovare o prorogare contratti a termine?

In forza del DL 19 del 2020 come convertito dalla legge 27 del 2020

Norma di interpretazione autentica in materia di accesso agli ammortizzatori sociali e rinnovo dei contratti a termine




1. Considerata l'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali di cui agli articoli da 19 a 22 del presente decreto, nei termini ivi indicati, è consentita la possibilità, in deroga alle previsioni di cui agli articoli 20, comma 1, lettera c), 21, comma 2, e 32, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, di procedere, nel medesimo periodo, al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione.



venerdì 22 maggio 2020

Quali misure sono state intraprese per le assenze malattia degli immunodepressi nel corso della pandemia da Covid 19?



Il dl 18 del 2020 ha previsto

Art. 26 Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato

1. Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e di cui all'articolo 1, comma 2, lettere d) ed e), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, dai lavoratori dipendenti del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto. 


2. Fino al 30 aprile 2020 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 87, comma 1, primo periodo, del presente decreto ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Nessuna responsabilità, neppure contabile, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. 


3. Per i periodi di cui al comma 1, il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e di cui all'articolo 1, comma 2, lettere d) ed e), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. 


4. Sono considerati validi i certificati di malattia trasmessi, prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, anche in assenza del provvedimento di cui al comma 3 da parte dell'operatore di sanità pubblica.


5. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, e degli Istituti previdenziali connessi con le tutele di cui al presente articolo sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 130 milioni di euro per l'anno 2020. Gli enti previdenziali provvedono al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, gli stessi enti previdenziali non prendono in considerazione ulteriori domande. 


6. Qualora il lavoratore si trovi in malattia accertata da COVID-19, il certificato è redatto dal medico curante nelle consuete modalità telematiche, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell'operatore di sanità pubblica.


7. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.




L'art. 74 del DL 34 del 2020 ha previsto:




Modifiche all’articolo 26 in materia di tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato

1. All’articolo 26 del decreto-legge 17 marzo, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole “fino al 30 aprile 2020” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 luglio 2020”;
b) al comma 5, le parole “130 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “380 milioni”.



2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 250 milioni di euro per l’anno 2020 si provvede ai sensi dell’articolo 265.

giovedì 21 maggio 2020

Come è intervenuto il c d decreto rilancio sull'integrazione ordinaria e sul FIS?

In forza dell'art. 68 del DL 34 del 2020:  Modifiche all'articolo 19 in  materia  di  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale e assegno ordinario
  1.  All'articolo  19,  del  decreto-legge  17  marzo  2020  n.  18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. I  datori  di  lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attivita'  lavorativa  per eventi  riconducibili  all'emergenza  epidemiologica   da   COVID-19, possono presentare domanda di concessione del  trattamento  ordinario di integrazione salariale o  di  accesso  all'assegno  ordinario  con causale  "emergenza  COVID-19",  per  una  durata  massima  di   nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020  al  31  agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove  settimane. E' altresi' riconosciuto un eventuale  ulteriore  periodo  di  durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente  comma per periodi decorrenti dal 1°  settembre  2020  al  31  ottobre  2020 fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter. Esclusivamente per  i  datori di  lavoro  dei  settori   turismo,   fiere   e   congressi,   parchi divertimento,  spettacolo  dal  vivo  e  sale  cinematografiche,   e' possibile  usufruire  delle  predette  quattro  settimane  anche  per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020 a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo  precedentemente concesso fino  alla  durata  massima  di  quattordici  settimane.  Ai beneficiari di assegno  ordinario  di  cui  al  presente  articolo  e limitatamente alla  causale  ivi  indicata  spetta,  in  rapporto  al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale, l'assegno per il nucleo familiare di cui  all'art.  2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n.69, convertito, con modificazioni,dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.";
  b) al comma 2, primo periodo,  sono  aggiunte  infine  le  seguenti parole: "per l'assegno ordinario, fermo restando  l'informazione,  la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti  anche  in via  telematica  entro  i  tre  giorni  successivi  a  quello   della comunicazione preventiva";
  c) al comma 2, secondo periodo, la parola "quarto" e' soppressa.
  d) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
  "2 bis. Qualora la domanda sia presentata dopo il termine  indicato nel comma 2, l'eventuale trattamento di  integrazione  salariale  non potra' aver luogo per periodi anteriori  di  una  settimana  rispetto alla data di presentazione".
  "2 ter. Il  termine  di  presentazione  delle  domande  riferite  a periodi di sospensione  o  riduzione  dell'attivita'  lavorativa  che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio  2020  e il 30 aprile 2020 e' fissato  al  31  maggio  2020.  Per  le  domande presentate oltre il predetto termine, si applica quanto previsto  nel comma 2 bis"
  e) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
  "3-bis. Il  trattamento  di  cassa  integrazione  salariale  operai agricoli (CISOA), richiesto per  eventi  riconducibili  all'emergenza epidemiologica da COVID-19,  e'  concesso  in  deroga  ai  limiti  di fruizione riferiti al singolo lavoratore  e  al  numero  di  giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di  cui  all'articolo 8, della legge 8 agosto 1972, n. 457. I periodi di  trattamento  sono concessi per un periodo massimo di 90 giorni, dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020 e comunque  con  termine  del  periodo  entro  il  31 dicembre  2020,  e  sono  neutralizzati  ai  fini  delle   successive richieste. Per  assicurare  la  celerita'  delle  autorizzazioni,  le integrazioni salariali CISOA con causale COVID-19 sono concesse dalla sede  dell'INPS  territorialmente  competente,  in  deroga  a  quanto previsto dall'articolo 14 della legge  8  agosto  1972,  n.  457.  La domanda di CISOA deve  essere  presentata  entro  la  fine  del  mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di  sospensione dell'attivita' lavorativa. Il termine di presentazione delle  domande riferite a periodi di sospensione dell'attivita' lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e  il  30 aprile 2020 e' fissato al 31 maggio 2020. Per i lavoratori dipendenti di  aziende  del  settore  agricolo,  ai  quali  non  si  applica  il trattamento di cassa integrazione  salariale  operai  agricoli,  puo' essere  presentata  domanda  di  concessione   del   trattamento   di integrazione salariale in deroga ai sensi dell'articolo 22.";
  f) al comma 6,  secondo  periodo,  le  parole:  "80  milioni"  sono sostituite dalle eseguenti: "1.100 milioni";
  g) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
  "6-bis. Le risorse di cui al comma 6 sono assegnate  ai  rispettivi Fondi con uno  o  piu'  decreti  del  Ministro  del  lavoro  e  delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle finanze e trasferite previo monitoraggio da parte  dei  Fondi  stessi dell'andamento  del  costo  della  prestazione,  relativamente   alle istanze degli aventi diritto, nel rispetto  del  limite  di  spesa  e secondo le indicazioni  fornite  dal  Ministro  del  lavoro  e  delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle finanze.";
  6-ter. I Fondi di cui all'articolo 26 del  decreto  legislativo  14 settembre  2015,  n.  148  garantiscono   l'erogazione   dell'assegno ordinario di cui al comma 1 con  le  medesime  modalita'  di  cui  al presente  articolo.  Gli  oneri  finanziari  relativi  alla  predetta prestazione sono a carico del bilancio dello Stato nel limite di  250 milioni di euro per l'anno 2020. Le risorse di cui al presente  comma sono assegnate ai rispettivi  Fondi  dall'INPS  e  trasferite  previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell'andamento del costo della prestazione, relativamente alle istanze  degli  aventi  diritto,  nel rispetto del limite di spesa.".
  h) al comma 8, le parole: "23 febbraio 2020" sono sostituite  dalle seguenti: "25 marzo 2020";
  i) al comma 9, primo periodo, dopo  le  parole  "da  1  a  5"  sono inserite le seguenti: "e 7"; le parole "pari a 1.347,  2  milioni  di euro" sono sostituite dalle seguenti: "pari  a  11.599,1  milioni  di euro".

  2. Agli oneri derivanti  dal  presente  articolo  pari  a  11.521,9 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede  ai  sensi  dell'articolo 265.

martedì 19 maggio 2020

Quali malattie sono indennizzabili quali infortunio?


Cass. 14/05/2020, n. 8948

In tema di infortuni sul lavoro, nell'ambito del sistema del D.P.R. 30 giugno 1865, n. 1124, sono indennizzabili tutte le malattie di natura fisica o psichica la cui origine sia riconducibile al rischio del lavoro, sia che riguardi la lavorazione, sia che riguardi l'organizzazione del lavoro e le modalità della sua esplicazione, dovendosi ritenere incongrua una qualsiasi distinzione in tal senso, posto che il lavoro coinvolge la persona in tutte le sue dimensioni, sottoponendola a rischi rilevanti sia per la sfera fisica che psichica.

lunedì 18 maggio 2020

Quando sono ammissibili i documenti prodotti solo in appello?



Cass. 04/05/2020, n. 8441




L'ammissibilità di nuovi documenti prodotti in appello deve essere vagliata sotto il profilo della rilevanza degli stessi in termini di indispensabilità ai fini della decisione, valutandone la potenziale idoneità dimostrativa in rapporto al thema probandum ed avuto riguardo allo sviluppo assunto dall'intero processo.

venerdì 15 maggio 2020

Come devono essere valutate la sanzioni già comminate ad altri lavoratori ai fini della valutazione della proporzionalità del licenziamento?

Cass. 07/05/2020, n. 8621

In materia di limiti alla discrezionalità del datore di lavoro e con riferimento alla complessiva valutazione della gravità della condotta posta a base del licenziamento, nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni disciplinari differenti a più lavoratori responsabili della medesima condotta, che ai fini della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento, qualora risulti accertato che l'inadempimento del lavoratore licenziato sia stato tale da compromettere irrimediabilmente il rapporto fiduciario, è di regola irrilevante che un'analoga inadempienza, commessa da altro dipendente, sia stata diversamente valutata dal datore di lavoro; nondimeno, l'identità delle situazioni riscontrate può essere valorizzata dal giudice per verificare la proporzionalità della sanzione adottata, privando, così, il provvedimento espulsivo della sua base giustificativa.

giovedì 14 maggio 2020

In caso di mancato rispetto del termine di notifica dell'appello ex art. art. 435 cpc cosa determina la costituzione dell'appellato?



Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 19/04/2018, n. 9735

Secondo giurisprudenza di questa Corte, che in questa sede va ribadita, la violazione del termine non minore di venticinque giorni che deve intercorrere tra la data di notifica dell'atto d'appello e la data dell'udienza di discussione (ai sensi dell'art. 435 c.p.c., comma 3) configura un vizio della notificazione che produce nullità ed impone l'ordine di rinnovazione della notificazione stessa in applicazione dell'art. 291 c.p.c. solo in difetto di costituzione dell'appellato. Il vizio resta invece sanato da detta costituzione, ancorchè effettuata al solo scopo di far valere la nullità, (stante la certezza del raggiungimento dello scopo dell'atto), salva la facoltà dell'appellato di chiedere, all'atto della costituzione, un rinvio dell'udienza per usufruire dello intero periodo previsto dalla legge ai fini di un'adeguata difesa (cfr. ex multis Cass. 9 aprile 1988, n. 2804; Cass. 2 maggio 2006, n. 10119; Cass. 4 aprile 2008, n. 8777; Cass. 14 gennaio 2010 n. 488; Cass. 21 dicembre 2015, n. 25684).



mercoledì 13 maggio 2020

I limiti dell'art. 7 della legge 300 del 1970 alle multe ed alle sospensioni sono inderogabili?

Cass. civ. Sez. lavoro, 16-11-2000, n. 14841

L'art. 7 dello statuto dei lavoratori (legge n. 300/1970) non prevede tassativamente le sanzioni irrogabili ma si limita a porre limiti per la misura di talune di esse; fermo il rispetto di tali limiti, pertanto, la contrattazione collettiva può individuare, per determinate violazioni, le sanzioni applicabili.

martedì 12 maggio 2020

I tempi di vestizione degli infermieri vanno remunerati?

Cass. 07/05/2020, n. 8623

Si riconosce l'attività di vestizione/svestizione degli infermieri come rientrante nell'orario di lavoro e da retribuire autonomamente, qualora sia stata effettuata prima dell'inizio e dopo la fine del turno. Ciò è in linea con la giurisprudenza comunitaria in tema di orario di lavoro di cui alla direttiva 2003/88/CE.

lunedì 11 maggio 2020

Entro quali limiti i verbali ispettivi hanno valore di piena prova?


Cass. 04/05/2020, n. 8445

I verbali ispettivi fanno piena prova fino a querela di falso, dei fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ivi compresa l'esistenza e provenienza delle dichiarazioni raccolte a verbale ma non anche delle valutazioni dell'ispettore o dei fatti non percepiti direttamente ma affermati dall'ispettore in base ad altri fatti e che tale materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori.

venerdì 8 maggio 2020

In caso di destinazione del TFR alla previdenza complementare chi ha diritto ad insinuarsi al passivo del fallimento del datore di lavoro in caso di mancato versamento?

Cass 2019 n. 6673

“In materia di insinuazione allo stato passivo, il lavoratore ha legittimazione alla domanda di ammissione per le quote di t.f.r. maturate dopo il 1 gennaio 2007 e non versate dal datore di lavoro fallito al Fondo Tesoreria dello Stato gestito dall’INPS, ai sensi dell’art. 1, comma 755, della I. n. 296 del 2006, poiché il datore di lavoro non è un mero adiectus solutionis causa e non perde quindi la titolarità passiva dell’obbligazione di corrispondere il t.f.r. stesso” (Cass. nn. 12007, 12008 e 12009 del 2018, con la copiosa giurisprudenza ivi citata, cui adde Cass. nn. 2152, 2780 e 3884 del 2018); 


giovedì 7 maggio 2020

Come sono disciplinati i termini per i ricorsi Inail durante la fase di emergenza Covid 19?


In base all'art. 42 del Dl 18 del 2020

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020, il decorso dei termini di decadenza relativi alle richieste di prestazioni erogate dall'INAIL è sospeso di diritto e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Sono altresì sospesi, per il medesimo periodo e per le stesse prestazioni di cui al primo periodo del presente comma, i termini di prescrizione. Sono, infine, sospesi i termini di revisione della rendita su domanda del titolare, nonché su disposizione dell'Inail, previsti dall'articolo 83 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, che scadano nel periodo indicato al primo periodo del presente comma. Detti termini riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. 


2. Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all'INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell'infortunato. Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti dell'allegato 2 al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 27 febbraio 2019, recante “Modalità per l'applicazione delle tariffe 2019”. La presente disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati. 

mercoledì 6 maggio 2020

Cosa prevede la normativa per l'emergenza Covid 19 in ordine ai contributi dei lavoratori domestici?



In base all'art. 37 del dl 18 del 2020

1. Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi. 


2. I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.

martedì 5 maggio 2020

In caso di cambio di appalto spetta l'indennità di preavviso?


Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 21/01/2014, n. 1148

l'art. 2118, secondo comma, cod. civ. prevede l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere al lavoratore l'indennità sostitutiva del preavviso in ogni caso di licenziamento individuale che non sia preceduto da periodo di preavviso lavorato. Ne consegue che l'indennità di preavviso è dovuta anche nel caso, di cui all'art. 6 del c.c.n.l. 30 aprile 2003 FISE per i dipendenti da imprese e società esercenti servizi di igiene ambientale, di cosiddetto passaggio diretto del lavoratore dall'azienda che cessa dall'appalto di pulizie a quella che subentra nell'appalto medesimo, mancando nella norma richiamata una previsione espressa che escluda la corresponsione dell'indennità. (Rigetta, App. Genova, 03/05/2010)

lunedì 4 maggio 2020

Come è stata disciplinata la cassa integrazione in deroga dalla legge di conversione 27 del 2020 del DL 18 del 2020 per l'emergenza Covid 18?


Art. 22 Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga 

1. Le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della riduzione o sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane. Per i lavoratori sono riconosciuti la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori. Il trattamento di cui al presente comma, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. L'accordo di cui al presente comma non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti né per i datori di lavoro che hanno chiuso l'attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19. 


2. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i datori di lavoro domestico.


3. Il trattamento di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite massimo di 3.293,2 milioni di euro per l'anno 2020, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla medesima data. Le risorse di cui al primo periodo del presente comma sono ripartite tra le regioni e province autonome con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nei decreti di cui al secondo periodo, una quota delle risorse è riservata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per i trattamenti concessi dal medesimo Ministero ai sensi del comma 4. (53)


4. I trattamenti di cui al presente articolo sono concessi con decreto delle regioni e delle province autonome interessate, da trasmettere all'INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall'adozione, la cui efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 3. Le regioni e le province autonome, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all'INPS, che provvede all'erogazione delle predette prestazioni, previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa di cui al comma 3. Le domande sono presentate alle regioni e alle province autonome, che le istruiscono secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle regioni e alle province autonome interessate. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica il limite di spesa, le regioni e le province autonome non potranno in ogni caso emettere altri provvedimenti concessori. Per i datori di lavoro con unità produttive site in più regioni o province autonome il trattamento di cui al presente articolo può essere riconosciuto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali secondo le modalità di cui al comma 1 e di cui al quarto e al quinto periodo del presente comma. Nei decreti di riparto di cui al comma 3 è stabilito il numero di regioni o province autonome in cui sono localizzate le unità produttive del medesimo datore di lavoro, al di sopra del quale il trattamento è riconosciuto dal predetto Ministero. 


5. Le risorse finanziarie relative ai trattamenti di cui al comma 1, destinate alle Province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasferite ai rispettivi Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che autorizzano le relative prestazioni. Le funzioni previste per le province autonome al comma 4 si intendono riferite ai predetti Fondi. 


5-bis. Ai Fondi di cui al comma 5 affluiscono anche le risorse non utilizzate di cui all'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in alternativa alla destinazione alle azioni di politica attiva del lavoro previste dal medesimo articolo. 

5-ter. Le risorse finanziarie relative ai trattamenti di cui al comma 5, destinate alle Province autonome di Trento e di Bolzano, trasferite ai rispettivi Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possono essere utilizzate dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, a condizione che alla copertura del relativo fabbisogno finanziario si provveda con fondi provinciali, anche per la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela integrativa rispetto a prestazioni connesse alla perdita del posto di lavoro previste dalla normativa vigente. I rispettivi Fondi, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, autorizzano le relative prestazioni. 

6. Per il trattamento di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 2, primo periodo del presente decreto. Il trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, applicando la disciplina di cui all'articolo 44, comma 6-ter, del decreto legislativo n. 148 del 2015.


[7. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 15 e 17 del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9. ]

8. Alla copertura degli oneri previsti dai commi da 1 a 6 si provvede ai sensi dell'articolo 126. 


8-bis. I datori di lavoro con unità produttive site nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, nonché i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nei comuni suddetti, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti comuni, possono presentare domanda di cassa integrazione salariale in deroga, per un periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi a decorrere dalla data del 23 febbraio 2020, in base alla procedura di cui al presente articolo. 


8-ter. Il trattamento di cui al comma 8-bis è riconosciuto nel limite massimo di spesa pari a 7,3 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 8-quater. Al di fuori dei casi di cui al comma 8-bis, le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, con riferimento ai datori di lavoro con unità produttive ivi situate nonché ai datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nelle predette regioni, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nelle medesime regioni, possono riconoscere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per un periodo non superiore a quattro settimane, aggiuntivo a quello di cui al comma 1 e autorizzabile con il medesimo provvedimento di concessione. Al trattamento di cui al presente comma si applica la procedura di cui al presente articolo. Per il riconoscimento dei trattamenti da parte delle regioni di cui al presente comma, i limiti di spesa, per l'anno 2020, derivanti dalle risorse loro assegnate in esito ai riparti di cui al comma 3, sono incrementati di un ammontare pari a 135 milioni di euro per la regione Lombardia, a 40 milioni di euro per la Regione Veneto e a 25 milioni di euro per la Regione Emilia-Romagna. 

8-quinquies. Agli oneri di cui al comma 8-quater si provvede a valere sulle risorse assegnate alle regioni di cui al medesimo comma 8-quater e non utilizzate, ai sensi dell'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, anche in alternativa alle azioni di politica attiva del lavoro previste nel predetto articolo. 

venerdì 1 maggio 2020

Come è ripartito l'assegno di reversibilità in caso di ex
 coniuge divorziato e nuovo coniuge?


Cass. 28/04/2020, n. 8263


La ripartizione del trattamento di reversibilità, in caso di concorso fra coniuge divorziato e coniuge superstite, aventi entrambi i requisiti per la relativa pensione, deve essere effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata dei rispettivi matrimoni, anche ponderando ulteriori elementi, correlati alla finalità solidaristica che presiede al trattamento di reversibilità, da individuare facendo riferimento all'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge ed alle condizioni economiche dei due, nonché alla durata delle rispettive convivenze prematrimoniali. Non tutti tali elementi, peraltro, devono necessariamente concorrere né essere valutati in egual misura, rientrando nell'ambito del prudente apprezzamento del giudice di merito la determinazione della loro rilevanza in concreto.