In caso di mancato rispetto del termine di notifica dell'appello ex art. art. 435 cpc cosa determina la costituzione dell'appellato?
Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 19/04/2018, n. 9735
Secondo giurisprudenza di questa Corte, che in questa sede va ribadita, la violazione del termine non minore di venticinque giorni che deve intercorrere tra la data di notifica dell'atto d'appello e la data dell'udienza di discussione (ai sensi dell'art. 435 c.p.c., comma 3) configura un vizio della notificazione che produce nullità ed impone l'ordine di rinnovazione della notificazione stessa in applicazione dell'art. 291 c.p.c. solo in difetto di costituzione dell'appellato. Il vizio resta invece sanato da detta costituzione, ancorchè effettuata al solo scopo di far valere la nullità, (stante la certezza del raggiungimento dello scopo dell'atto), salva la facoltà dell'appellato di chiedere, all'atto della costituzione, un rinvio dell'udienza per usufruire dello intero periodo previsto dalla legge ai fini di un'adeguata difesa (cfr. ex multis Cass. 9 aprile 1988, n. 2804; Cass. 2 maggio 2006, n. 10119; Cass. 4 aprile 2008, n. 8777; Cass. 14 gennaio 2010 n. 488; Cass. 21 dicembre 2015, n. 25684).
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