giovedì 21 maggio 2020

Come è intervenuto il c d decreto rilancio sull'integrazione ordinaria e sul FIS?

In forza dell'art. 68 del DL 34 del 2020:  Modifiche all'articolo 19 in  materia  di  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale e assegno ordinario
  1.  All'articolo  19,  del  decreto-legge  17  marzo  2020  n.  18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. I  datori  di  lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attivita'  lavorativa  per eventi  riconducibili  all'emergenza  epidemiologica   da   COVID-19, possono presentare domanda di concessione del  trattamento  ordinario di integrazione salariale o  di  accesso  all'assegno  ordinario  con causale  "emergenza  COVID-19",  per  una  durata  massima  di   nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020  al  31  agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove  settimane. E' altresi' riconosciuto un eventuale  ulteriore  periodo  di  durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente  comma per periodi decorrenti dal 1°  settembre  2020  al  31  ottobre  2020 fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter. Esclusivamente per  i  datori di  lavoro  dei  settori   turismo,   fiere   e   congressi,   parchi divertimento,  spettacolo  dal  vivo  e  sale  cinematografiche,   e' possibile  usufruire  delle  predette  quattro  settimane  anche  per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020 a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo  precedentemente concesso fino  alla  durata  massima  di  quattordici  settimane.  Ai beneficiari di assegno  ordinario  di  cui  al  presente  articolo  e limitatamente alla  causale  ivi  indicata  spetta,  in  rapporto  al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale, l'assegno per il nucleo familiare di cui  all'art.  2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n.69, convertito, con modificazioni,dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.";
  b) al comma 2, primo periodo,  sono  aggiunte  infine  le  seguenti parole: "per l'assegno ordinario, fermo restando  l'informazione,  la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti  anche  in via  telematica  entro  i  tre  giorni  successivi  a  quello   della comunicazione preventiva";
  c) al comma 2, secondo periodo, la parola "quarto" e' soppressa.
  d) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
  "2 bis. Qualora la domanda sia presentata dopo il termine  indicato nel comma 2, l'eventuale trattamento di  integrazione  salariale  non potra' aver luogo per periodi anteriori  di  una  settimana  rispetto alla data di presentazione".
  "2 ter. Il  termine  di  presentazione  delle  domande  riferite  a periodi di sospensione  o  riduzione  dell'attivita'  lavorativa  che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio  2020  e il 30 aprile 2020 e' fissato  al  31  maggio  2020.  Per  le  domande presentate oltre il predetto termine, si applica quanto previsto  nel comma 2 bis"
  e) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
  "3-bis. Il  trattamento  di  cassa  integrazione  salariale  operai agricoli (CISOA), richiesto per  eventi  riconducibili  all'emergenza epidemiologica da COVID-19,  e'  concesso  in  deroga  ai  limiti  di fruizione riferiti al singolo lavoratore  e  al  numero  di  giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di  cui  all'articolo 8, della legge 8 agosto 1972, n. 457. I periodi di  trattamento  sono concessi per un periodo massimo di 90 giorni, dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020 e comunque  con  termine  del  periodo  entro  il  31 dicembre  2020,  e  sono  neutralizzati  ai  fini  delle   successive richieste. Per  assicurare  la  celerita'  delle  autorizzazioni,  le integrazioni salariali CISOA con causale COVID-19 sono concesse dalla sede  dell'INPS  territorialmente  competente,  in  deroga  a  quanto previsto dall'articolo 14 della legge  8  agosto  1972,  n.  457.  La domanda di CISOA deve  essere  presentata  entro  la  fine  del  mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di  sospensione dell'attivita' lavorativa. Il termine di presentazione delle  domande riferite a periodi di sospensione dell'attivita' lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e  il  30 aprile 2020 e' fissato al 31 maggio 2020. Per i lavoratori dipendenti di  aziende  del  settore  agricolo,  ai  quali  non  si  applica  il trattamento di cassa integrazione  salariale  operai  agricoli,  puo' essere  presentata  domanda  di  concessione   del   trattamento   di integrazione salariale in deroga ai sensi dell'articolo 22.";
  f) al comma 6,  secondo  periodo,  le  parole:  "80  milioni"  sono sostituite dalle eseguenti: "1.100 milioni";
  g) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
  "6-bis. Le risorse di cui al comma 6 sono assegnate  ai  rispettivi Fondi con uno  o  piu'  decreti  del  Ministro  del  lavoro  e  delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle finanze e trasferite previo monitoraggio da parte  dei  Fondi  stessi dell'andamento  del  costo  della  prestazione,  relativamente   alle istanze degli aventi diritto, nel rispetto  del  limite  di  spesa  e secondo le indicazioni  fornite  dal  Ministro  del  lavoro  e  delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle finanze.";
  6-ter. I Fondi di cui all'articolo 26 del  decreto  legislativo  14 settembre  2015,  n.  148  garantiscono   l'erogazione   dell'assegno ordinario di cui al comma 1 con  le  medesime  modalita'  di  cui  al presente  articolo.  Gli  oneri  finanziari  relativi  alla  predetta prestazione sono a carico del bilancio dello Stato nel limite di  250 milioni di euro per l'anno 2020. Le risorse di cui al presente  comma sono assegnate ai rispettivi  Fondi  dall'INPS  e  trasferite  previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell'andamento del costo della prestazione, relativamente alle istanze  degli  aventi  diritto,  nel rispetto del limite di spesa.".
  h) al comma 8, le parole: "23 febbraio 2020" sono sostituite  dalle seguenti: "25 marzo 2020";
  i) al comma 9, primo periodo, dopo  le  parole  "da  1  a  5"  sono inserite le seguenti: "e 7"; le parole "pari a 1.347,  2  milioni  di euro" sono sostituite dalle seguenti: "pari  a  11.599,1  milioni  di euro".

  2. Agli oneri derivanti  dal  presente  articolo  pari  a  11.521,9 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede  ai  sensi  dell'articolo 265.

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