lunedì 1 febbraio 2016

A quanto ammonta il trattamento d’integrazione salariale stabilito dal Dlgs 148 del 2015?

 In base all’art. 3 del D.lgs 148 del 2015: “1. Il trattamento di  integrazione  salariale  ammonta  all'80  per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata  al  lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra  le  ore  zero  e  il limite dell'orario contrattuale. Il trattamento  si  calcola  tenendo conto dell'orario di ciascuna settimana indipendentemente dal periodo di paga. Nel caso in cui  la  riduzione  dell'orario  di  lavoro  sia effettuata con ripartizione dell'orario su  periodi  ultrasettimanali predeterminati, l'integrazione  e'  dovuta,  nei  limiti  di  cui  ai periodi  precedenti,  sulla  base  della  durata  media   settimanale dell'orario nel periodo ultrasettimanale considerato.
2.  Ai  lavoratori  con  retribuzione  fissa  periodica,   la   cui retribuzione sia ridotta in conformità  di  norme  contrattuali  per effetto di una contrazione di  attività,  l'integrazione  e'  dovuta entro  i  limiti  di  cui  al  comma  1,  ragguagliando  ad  ora   la retribuzione  fissa  goduta  in   rapporto   all'orario   normalmente praticato.
3. Agli effetti dell'integrazione  le  indennità  accessorie  alla retribuzione  base,  corrisposte  con   riferimento   alla   giornata lavorativa,  sono  computate  secondo  i  criteri   stabiliti   dalle disposizioni di legge e  di  contratto  collettivo  che  regolano  le indennità stesse, ragguagliando in ogni caso ad ora la misura  delle indennità in rapporto a un orario di otto ore.
4. Per i lavoratori retribuiti a cottimo e per quelli retribuiti in tutto o in parte con premi  di  produzione,  interessenze  e  simili, l'integrazione e' riferita al guadagno  medio  orario  percepito  nel periodo di paga per il quale l'integrazione e' dovuta.
5. L'importo del trattamento di cui al comma  1  è  soggetto  alle disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986,  n. 41, e non può superare per l'anno 2015 gli importi  massimi  mensili seguenti, comunque rapportati  alle  ore  di  integrazione  salariale autorizzate e per un massimo di dodici  mensilità,  comprensive  dei ratei di mensilità aggiuntive:
  a) euro 971,71 quando la retribuzione mensile di riferimento per il calcolo  del  trattamento,  comprensiva  dei  ratei   di   mensilità aggiuntive, e' pari o inferiore a euro 2.102,24;
  b) euro 1.167,91 quando la retribuzione mensile di riferimento  per il calcolo del  trattamento,  comprensiva  dei  ratei  di  mensilità aggiuntive, e' superiore a euro 2.102,24.
  6. Con  effetto  dal  1°  gennaio  di  ciascun  anno,  a  decorrere dall'anno 2016, gli importi del trattamento di cui alle lettere a)  e b) del comma 5, nonché la retribuzione mensile di riferimento di cui alle medesime lettere, sono aumentati nella misura del 100 per  cento dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati.
  7. Il trattamento di integrazione salariale sostituisce in caso  di malattia l'indennità giornaliera di malattia, nonché  la  eventuale integrazione contrattualmente prevista.
  8. L'integrazione non e' dovuta per le festività non retribuite  e per le assenze che non comportino retribuzione.
  9.  Ai  lavoratori  beneficiari  dei  trattamenti  di  integrazione salariale spetta, in rapporto al periodo  di  paga  adottato  e  alle medesime condizioni dei lavoratori a orario normale, l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2  del  decreto-legge  13  marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  13  maggio 1988, n. 153, e successive modificazioni.
  10.  Gli  importi  massimi  di  cui  al  comma  5   devono   essere incrementati, in relazione a quanto disposto dall'articolo  2,  comma 17, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nella misura ulteriore  del 20 per cento per i trattamenti di integrazione salariale concessi  in favore delle imprese del  settore  edile  e  lapideo  per  intemperie stagionali.


Nessun commento:

Posta un commento