A quanto ammonta il trattamento d’integrazione salariale stabilito dal
Dlgs 148 del 2015?
In base all’art. 3 del D.lgs 148 del 2015: “1.
Il trattamento di integrazione salariale
ammonta all'80 per cento della retribuzione globale che
sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate,
comprese fra le ore zero e il limite
dell'orario contrattuale. Il trattamento
si calcola tenendo conto dell'orario di ciascuna
settimana indipendentemente dal periodo di paga. Nel caso in cui la
riduzione dell'orario di
lavoro sia effettuata con
ripartizione dell'orario su periodi ultrasettimanali predeterminati,
l'integrazione e' dovuta,
nei limiti di
cui ai periodi precedenti,
sulla base della
durata media settimanale dell'orario nel periodo
ultrasettimanale considerato.
2. Ai
lavoratori con retribuzione
fissa periodica, la
cui retribuzione sia ridotta in conformità di
norme contrattuali per effetto di una contrazione di attività,
l'integrazione e' dovuta entro
i limiti di
cui al comma
1, ragguagliando ad
ora la retribuzione fissa
goduta in rapporto
all'orario normalmente praticato.
3. Agli effetti
dell'integrazione le indennità
accessorie alla retribuzione base,
corrisposte con riferimento
alla giornata lavorativa, sono
computate secondo i
criteri stabiliti dalle disposizioni di legge e di
contratto collettivo che
regolano le indennità stesse,
ragguagliando in ogni caso ad ora la misura
delle indennità in rapporto a un orario di otto ore.
4. Per i lavoratori retribuiti a
cottimo e per quelli retribuiti in tutto o in parte con premi di
produzione, interessenze e simili,
l'integrazione e' riferita al guadagno
medio orario percepito
nel periodo di paga per il quale l'integrazione e' dovuta.
a) euro 971,71 quando la retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del
trattamento, comprensiva dei
ratei di mensilità aggiuntive, e' pari o inferiore a
euro 2.102,24;
b) euro 1.167,91 quando la retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento,
comprensiva dei ratei
di mensilità aggiuntive, e'
superiore a euro 2.102,24.
6. Con effetto dal 1° gennaio
di ciascun anno,
a decorrere dall'anno 2016, gli
importi del trattamento di cui alle lettere a)
e b) del comma 5, nonché la retribuzione mensile di riferimento di cui alle
medesime lettere, sono aumentati nella misura del 100 per cento dell'aumento derivante dalla variazione
annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e
impiegati.
7. Il trattamento di integrazione salariale sostituisce in caso di malattia l'indennità giornaliera di
malattia, nonché la eventuale integrazione contrattualmente
prevista.
9. Ai lavoratori
beneficiari dei trattamenti
di integrazione salariale spetta,
in rapporto al periodo di paga
adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori a
orario normale, l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del
decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e successive
modificazioni.
10. Gli importi
massimi di cui
al comma 5
devono essere incrementati, in
relazione a quanto disposto dall'articolo
2, comma 17, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, nella misura ulteriore
del 20 per cento per i trattamenti di integrazione salariale
concessi in favore delle imprese
del settore edile
e lapideo per
intemperie stagionali.
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