In base al CCNQ prerogative sindacali 7 agosto 1998 nel pubblico
impiego chi sono i dirigenti sindacali
titolari dei permessi sindacali?
In base all’art. 10 commi 1 e 2 del CCNQ del 7 agosto 1998 :
1. I dirigenti sindacali che, ai sensi dell’accordo stipulato il 7 agosto 1998 hanno titolo ad usufruire nei luoghi di lavoro dei permessi sindacali retribuiti, giornalieri od orari, di cui all’art. 9 per l’espletamento del loro mandato, sono:
-
i componenti
delle RSU;
-
i dirigenti
sindacali rappresentanze aziendali (RSA) delle associazioni rappresentative ai
sensi dell’art. 10 dell’accordo stipulato il 7 agosto 1998;
-
i dirigenti
sindacali dei terminali di tipo associativo delle associazioni sindacali
rappresentative che dopo la elezione delle RSU, siano rimasti operativi nei
luoghi di lavoro nonché quelli delle medesime associazioni, aventi titolo a
partecipare alla contrattazione collettiva integrativa, ai sensi dell’art. 5
dell’accordo stipulato il 7 agosto 1998;
-
dirigenti
sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie
confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria rappresentative non
collocati in distacco o aspettativa.
2. Le associazioni sindacali rappresentative entro dieci giorni dalla
proclamazione degli eletti nelle RSU indicano per iscritto all’amministrazione
i nominativi dei dirigenti sindacali titolari delle prerogative e libertà
sindacali di cui al comma 1. Con le stesse modalità vengono comunicate le eventuali
successive modifiche. I dirigenti del secondo e terzo alinea del comma uno
hanno titolo ai permessi di cui al contingente delle associazioni sindacali
rappresentative.
In base all’art. 10 dell’Accordo quadro costituzione RSU
comparti 7 agosto 1998
1. Le associazioni
sindacali di cui all’art. 2 commi 1 e 2, si impegnano a partecipare alla
elezione della RSU, rinunciando formalmente ed espressamente a costituire RSA
ai sensi dell’art. 19 della legge 300/1970.
2. Le associazioni sindacali del comma 1, possono comunque
conservare o costituire terminali di tipo associativo nelle amministrazioni di
cui all’art. 2, comma 1, dandone comunicazione alle stesse. I componenti
usufruiscono dei permessi retribuiti di competenza delle associazioni e
conservano le tutele e prerogative proprie dei dirigenti sindacali.
3. Le associazioni sindacali rappresentative che non abbiano aderito al
presente accordo conservano le rappresentanze sindacali aziendali ai sensi
dell’art. 47 del d.lgs. 29/1993, comma 2, con tutte le loro prerogative.
Secondo l’Aran con parere del 24
maggio del 2011 “Vale la pena di chiarire
ulteriormente la figura del terminale associativo. I dipendenti ad esso addetti
sono considerati dirigenti sindacali a tutti gli effetti dall’art. 10 del CCNQ
del 7 agosto 1998, purché nominati dalle organizzazioni sindacali rappresentative,
ma la natura di mera struttura organizzativa non assegna loro un potere
contrattuale”.
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